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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 1932

Cassazione n. 50879/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/06/1932 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che STANICH Miranda - imputata del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 - propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 14/03/2023 con cui la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la condanna in primo grado, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.45 cod. pen., determinata dalla comprovata crisi di impresa, e alla contrarietà a norme costituzionali e sovranazionali della prevalenza indiscriminata dell'interesse esattoriale; ritenuto che la memoria difensiva, trasmessa in data 02/11/2023, non possa essere presa in considerazione perché tardiva, non essendo stato rispettato il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza; ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione compiutamente esaminata e motivatamente disattesa in appello, sulla scorta di una elaborazione giurisprudenziale assolutamente conforme (cfr. pag. 5 segg. della sentenza impugnata); ritenuto che la residua doglianza non risulta dedotta in appello, avuto riguardo al non contestato riepilogo dei motivi in quella sede dedotti (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/06/1932 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che STANICH Miranda - imputata del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 - propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 14/03/2023 con cui la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la condanna in primo grado, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.45 cod. pen., determinata dalla comprovata crisi di impresa, e alla contrarietà a norme costituzionali e sovranazionali della prevalenza indiscriminata dell'interesse esattoriale; ritenuto che la memoria difensiva, trasmessa in data 02/11/2023, non possa essere presa in considerazione perché tardiva, non essendo stato rispettato il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza; ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione compiutamente esaminata e motivatamente disattesa in appello, sulla scorta di una elaborazione giurisprudenziale assolutamente conforme (cfr. pag. 5 segg. della sentenza impugnata); ritenuto che la residua doglianza non risulta dedotta in appello, avuto riguardo al non contestato riepilogo dei motivi in quella sede dedotti (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 50879/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris