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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2022

ECLI:EU:C:2022:483
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0699 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 16 giugno 2022 ( *1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Unità a disco ottico – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 – Infrazione unica e continuata – Nozione – Accordi collusivi riguardanti gare d’appalto relative a unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania organizzate da due produttori di computer» Nella causa C‑699/19 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 settembre 2019,

[OSCURATO:PERSONA]

., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Taïwan), rappresentata da O. Geiss, Rechtsanwalt, B. Hartnett, avocat, T. Siakka, solicitor, e W. Sparks, advocaat, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da P. Berghe, M. Farley, F. van Schaik e C. Zois, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, S. Rodin e N. Piçarra, giudici, avvocato generale: G. Pitruzzella cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 giugno 2021, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑772/15, in prosieguo: la «sentenza impugnata, EU:T:2019:519 ), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2015) 7135 final della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a disco ottico) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui essa la riguarda, e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.

Contesto normativo 2 Ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ): «2. [OSCURATO:PERSONA] [europea] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza: a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101 o 102 TFUE]; oppure b) contravvengono a una decisione che disponga misure [cautelari] ai sensi dell’articolo 8; oppure c) non rispettano un impegno reso obbligatorio mediante decisione ai sensi dell’articolo

9. (...) Qualora l’infrazione di un’associazione sia relativa alle attività dei membri della stessa, l’ammenda non deve superare il 10% dell’importo del fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato coinvolto dall’infrazione dell’associazione.

3. Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata». 3 L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento così recita: «1.

Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la [OSCURATO:PERSONA] dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. [OSCURATO:PERSONA] basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite.

I ricorrenti sono strettamente associati al procedimento.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate.

Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.

Sono esclusi dal diritto di accesso le informazioni riservate e i documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri.

Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o fra queste ultime, compresi i documenti redatti ai sensi degli articoli 11 e

14. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla [OSCURATO:PERSONA] la divulgazione e l’utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l’esistenza di un’infrazione». 4 L’articolo 31 di detto regolamento è così formulato: «La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA] irroga un’ammenda o una penalità di mora.

Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata». 5 Per quanto riguarda il calcolo delle ammende, i punti 6 e 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ), enunciano quanto segue: «6. (...) [L]a combinazione della durata e del valore delle vendite a cui l’infrazione si riferisce è considerata un parametro adeguato per esprimere l’importanza economica dell’infrazione nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato.

Il riferimento a tali fattori fornisce una buona indicazione dell’ordine di grandezza dell’ammenda, ma non va inteso come la base di un metodo di calcolo automatico e aritmetico. (...)

13. Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). (...)».

Fatti all’origine della controversia e decisione controversa 6 I fatti all’origine della controversia, esposti ai punti da 1 a 32 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue ai fini della presente causa. 7 [OSCURATO:PERSONA] è attiva nel settore dei dispositivi informatici di memorizzazione, e svolge attività di ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e fornitura di unità a disco ottico (in prosieguo: le «UDO»).

Essa è stata costituita nel febbraio 1999.

Si tratta di una società per azioni quotata nella borsa di Taipei a Taiwan (Repubblica di Cina). 8 L’infrazione di cui trattasi riguarda UDO utilizzate, in particolare, in personal computer (computer da scrivania e portatili) prodotti dalla Dell Inc. e dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo la «HP»). 9 La Dell e la HP sono i due principali fabbricanti di prodotti di origine nel mercato mondiale dei personal computer.

Queste due società utilizzano procedure di gara d’appalto classiche condotte su scala mondiale che implicano, in particolare, trattative trimestrali su un prezzo a livello mondiale e su volumi di acquisti globali con un ristretto numero di fornitori di UDO preselezionati. 10 Le procedure di gara d’appalto consistono in domande di preventivi, domande di preventivi elettronici, trattative online, aste elettroniche e trattative bilaterali (offline).

Alla chiusura di una gara d’appalto i clienti attribuiscono volumi ai fornitori di UDO partecipanti secondo il prezzo che essi offrono. 11 Il 14 gennaio 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto una domanda d’immunità ai sensi della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2006, C 298, pag. 17 ) presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).

Il 29 gennaio e il 2 marzo 2009 tale domanda è stata completata al fine di includervi, accanto a tale società, la Lite-On IT [OSCURATO:PERSONA] e la loro impresa comune [OSCURATO:PERSONA] & Lite-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «PLDS»). 12 Il 30 giugno 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso un’immunità condizionata alla [OSCURATO:PERSONA], alla Lite-On IT e alla PLDS. 13 Il 18 luglio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti a tredici fornitori di UDO, tra cui la ricorrente (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti»), nella quale ha indicato che essi avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 , in prosieguo: l’«accordo SEE»), avendo partecipato a un’intesa relativa alle UDO che andava dal 5 febbraio 2004 al 29 giugno 2009, consistente nel coordinare il proprio comportamento nelle gare d’appalto organizzate da due produttori di computer, ovvero la Dell e la HP. 14 Il 26 ottobre 2012, in risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni scritte.

Il 29 e il 30 novembre 2012 si è tenuta un’audizione alla quale hanno partecipato tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti. 15 Il 21 ottobre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa. 16 In tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che i partecipanti all’intesa avevano coordinato i loro comportamenti concorrenziali, almeno dal 23 giugno 2004 al 25 novembre 2008.

Essa ha precisato che tale coordinamento era effettuato mediante una rete di contatti bilaterali paralleli.

Essa ha indicato che i partecipanti all’intesa cercavano di adeguare i loro volumi sul mercato e di fare in modo che i prezzi si mantenessero a livelli più elevati di quanto sarebbero stati in assenza di tali contatti bilaterali. 17 [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, nella decisione controversa, che il coordinamento tra i partecipanti all’intesa riguardava i conti clienti della Dell e della HP.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], oltre alle trattative bilaterali con i loro fornitori di UDO, la Dell e la HP applicavano procedure di gara d’appalto standardizzate, che si svolgevano almeno ogni trimestre.

Essa ha rilevato che i membri dell’intesa utilizzavano la loro rete di contatti bilaterali per manipolare tali procedure di gara d’appalto, ostacolando in tal modo i tentativi dei loro clienti di stimolare la concorrenza mediante i prezzi. 18 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] gli scambi regolari di informazioni hanno, in particolare, permesso ai membri dell’intesa di avere una conoscenza ben precisa delle intenzioni dei propri concorrenti ancor prima di impegnarsi nella procedura di gara d’appalto e, di conseguenza, di prevedere la propria strategia concorrenziale. 19 [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, a intervalli regolari, i membri dell’intesa scambiavano informazioni sui prezzi relativamente a conti clienti determinati nonché informazioni senza legami con i prezzi, quali la produzione esistente, la capacità di fornitura, lo stato delle scorte, la situazione rispetto alla graduatoria, il momento dell’introduzione di nuovi prodotti o di aggiornamenti.

Essa ha rilevato che, inoltre, i fornitori di UDO sorvegliavano i risultati finali delle procedure di gara d’appalto chiuse, vale a dire la graduatoria, i prezzi e il volume ottenuti. 20 [OSCURATO:PERSONA] ha altresì indicato che, pur consapevoli di dover mantenere segreti i loro contatti nei confronti dei clienti, i fornitori di UDO utilizzavano, per contattarsi, i mezzi che ritenevano sufficientemente adatti a raggiungere il risultato voluto.

Essa ha precisato che, peraltro, un tentativo di convocare una riunione al fine di organizzare riunioni multilaterali regolari tra tali fornitori era fallito nel 2003, dopo essere stato rivelato ad un cliente.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], al posto di tali riunioni vi sono stati contatti bilaterali, essenzialmente sotto forma di chiamate telefoniche e, talvolta, anche per mezzo di messaggi di posta elettronica, ivi inclusi quelli su indirizzi mail privati e servizi di messaggistica istantanei, oppure durante riunioni, principalmente a livello dei gestori di conti mondiali. 21 [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che i partecipanti all’intesa si contattavano regolarmente e che i contatti, principalmente per telefono, si intensificavano al momento delle procedure di gara d’appalto, durante le quali avvenivano diverse telefonate al giorno tra alcune coppie di partecipanti all’intesa.

Essa ha precisato che, in genere, i contatti tra alcune coppie di partecipanti all’intesa erano significativamente più elevati di quelli tra altre coppie. 22 Quanto al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003. 23 Innanzitutto, per determinare l’importo di base dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, tenuto conto delle differenze significative nella durata della partecipazione dei fornitori di UDO all’intesa e al fine di rispecchiare al meglio l’incidenza reale dell’intesa, era opportuno ricorrere a una media annuale calcolata sulla base del valore reale delle vendite realizzate dalle imprese durante i mesi civili completi della loro rispettiva partecipazione all’infrazione. 24 [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, chiarito che il valore delle vendite è stato calcolato sulla base delle vendite di UDO destinate ai personal computer fatturati alle entità HP e Dell situate nel SEE. 25 [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, per quanto riguarda la ricorrente, le vendite annue prese in considerazione includevano anche le vendite di UDO alla [OSCURATO:PERSONA]., destinate ai computer portatili e da scrivania della HP e della Dell. 26 [OSCURATO:PERSONA] ha, peraltro, considerato che, poiché il comportamento anticoncorrenziale nei confronti della HP era iniziato più tardi, e al fine di tenere conto dell’evoluzione dell’intesa, il valore rilevante delle vendite sarebbe stato calcolato separatamente per la HP e per la Dell, e che sarebbero stati applicati due coefficienti moltiplicatori in funzione della durata. 27 [OSCURATO:PERSONA] ha poi deciso che, poiché gli accordi di coordinamento dei prezzi rientravano, per loro stessa natura, tra le infrazioni più gravi all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, e l’intesa si estendeva almeno al SEE, la percentuale applicata a titolo della gravità nel caso di specie era del 16% per tutti i destinatari della decisione controversa. 28 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, alla luce delle circostanze del caso di specie, essa aveva deciso di aggiungere un ulteriore 16% a scopo dissuasivo. 29 Il dispositivo della decisione controversa, nella parte in cui riguarda la ricorrente, recita quanto segue: «Articolo 1 Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, avendo partecipato, durante i periodi indicati, a un’infrazione unica e continuata, composta da diverse infrazioni distinte, nel settore delle unità a disco ottico, nell’insieme del SEE, consistita in accordi di coordinamento dei prezzi: (...) h) [la ricorrente] dal 14 febbraio 2008 al 28 ottobre 2008, per il suo coordinamento nei confronti della Dell e della HP.

Articolo 2 Per l’infrazione di cui all’articolo 1, sono inflitte rispettivamente le seguenti ammende: (...) h) [la ricorrente]: 7146000 EUR».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 30 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2015, la ricorrente ha proposto un ricorso volto, in via principale, all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui essa la riguarda e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale. 31 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduceva cinque motivi.

Tali motivi vertevano, il primo, su una violazione dei diritti della difesa, dell’obbligo di motivazione e del diritto a una buona amministrazione, il secondo, su un errore di diritto manifesto e su una violazione dell’obbligo di motivazione a causa di una discrepanza tra il dispositivo della decisione impugnata e il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla durata dell’infrazione riguardo alla HP, il terzo, su una carenza di prove e su un’insufficienza di motivazione per quanto concerne la partecipazione della ricorrente a un’infrazione unica e continuata, il quarto, sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE e, il quinto su errori di fatto e di diritto nel calcolo dell’importo dell’ammenda e sulla violazione dell’obbligo di motivazione. 32 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tali motivi e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme.

Conclusioni delle parti 33 Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa nella parte in cui essa la riguarda; – in subordine, ridurre l’ammenda che le è stata inflitta; – in ulteriore subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alla totalità delle spese. 34 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare la ricorrente a sopportare tutte le spese inerenti al presente procedimento.

Sull’impugnazione 35 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti, in sostanza, sulla valutazione, da parte del Tribunale, in primo luogo, della constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’infrazione unica e continuata ad essa addebitata era costituita da più infrazioni distinte, in secondo luogo, dello snaturamento di taluni elementi di prova, in terzo luogo, della durata della sua partecipazione a tale infrazione unica e continuata, in quarto luogo, dell’asserita conoscenza dell’infrazione suddetta e, in quinto luogo, dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.

Sul primo motivo Argomenti delle parti 36 Con il suo primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver applicato, ai punti da 58 a 72 della sentenza impugnata, il criterio giuridico pertinente e di aver snaturato taluni elementi di prova quando ha respinto il suo motivo di annullamento vertente su una violazione dei suoi diritti della difesa, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato avendo constatato, nella decisione controversa, oltre ad un’infrazione unica e continuata, più infrazioni distinte che essa non aveva qualificato come tali nella comunicazione degli addebiti. 37 La ricorrente ricorda il carattere fondamentale del principio del rispetto dei diritti della difesa, che si applica in qualsiasi procedimento idoneo a concludersi con l’irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora.

In materia di concorrenza, tale principio richiederebbe, in particolare, che la comunicazione degli addebiti, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] a un’impresa cui essa intende infliggere una sanzione, contenga un certo numero di elementi essenziali, quali i fatti addebitati, la loro qualificazione giuridica e gli elementi di prova sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA], affinché tale impresa possa utilmente far valere i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico. 38 Orbene, la giurisprudenza citata dal Tribunale ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata non potrebbe conciliarsi né con l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, né con gli articoli 41, paragrafi 1 e 2, e 48, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Pertanto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che i diritti della difesa della ricorrente erano stati rispettati, quando invece nella comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe qualificato come infrazioni distinte taluni elementi che essa avrebbe qualificato come tali nel dispositivo della decisione controversa.

Infatti, le varie combinazioni di contatti anticoncorrenziali enunciate nella comunicazione degli addebiti avrebbero potuto dar luogo a un gran numero di infrazioni. 39 Ciò si verificherebbe anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse fondato la decisione controversa su soli cinque contatti.

Per quanto riguarda, ad esempio, il contatto n. 5, la ricorrente sostiene che esso non può costituire, da solo, una violazione dell’articolo 101 TFUE.

Per contro, esso potrebbe essere qualificato come tale in combinazione con altri contatti.

Lo stesso varrebbe per tutte le combinazioni di contatti anticoncorrenziali che includono tale contatto. 40 Così, benché i fatti e gli elementi di prova fossero stati esposti nella comunicazione degli addebiti, la qualificazione di tali elementi di prova non lo sarebbe stata.

Orbene, la mancanza di una tale qualificazione nella comunicazione degli addebiti avrebbe comportato una violazione dei diritti della difesa della ricorrente, cosa che il Tribunale avrebbe omesso di riconoscere. 41 Il Tribunale avrebbe altresì commesso un errore di diritto nel limitare il suo controllo ai soli contatti menzionati nella decisione controversa.

Secondo la ricorrente, anche nell’ipotesi in cui la comunicazione degli addebiti avesse indicato che ogni combinazione di contatti costituiva un’infrazione, le sarebbe stato impossibile trattare ciascuna di tali combinazioni senza conoscere la qualificazione precisa adottata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare che la comunicazione degli addebiti aveva indicato alla ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato ogni combinazione di contatti bilaterali come infrazione distinta. 42 Per quanto riguarda lo snaturamento dei fatti, la ricorrente rileva che il Tribunale ha considerato che i punti 301, 308, 353 e 354 della comunicazione degli addebiti facevano riferimento ad un intreccio di accordi e di pratiche concordate e che, pertanto, la ricorrente era stata informata dell’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di constatare infrazioni distinte.

Tuttavia, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della prima frase del punto 353 della comunicazione degli addebiti, la quale preciserebbe chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che vi fosse una sola infrazione unica e continuata. 43 [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in via preliminare, che tale motivo sia inoperante.

Essa sottolinea che il Tribunale ha confermato la sua constatazione secondo la quale la ricorrente aveva partecipato ad un’infrazione unica e continuata tra il 14 febbraio 2008 e il 28 ottobre 2008.

Pertanto, gli argomenti della ricorrente relativi alla constatazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui tale infrazione unica e continuata sarebbe costituita da diverse infrazioni distinte, sarebbero inoperanti, dato che non potrebbero incidere sul dispositivo della sentenza impugnata. 44 In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tali argomenti siano privi di fondamento. 45 In primo luogo, la ricorrente snaturerebbe la sentenza impugnata quando sostiene che il Tribunale avrebbe considerato che dalla giurisprudenza risulta che i diritti processuali di una parte non si applicano se quest’ultima ha formulato osservazioni su ciò che le è stato sottoposto.

Al contrario, il Tribunale avrebbe correttamente riassunto, nei punti da 60 a 63 di tale sentenza, i principi applicabili per quanto riguarda il diritto di essere ascoltato. 46 In secondo luogo, l’argomento della ricorrente relativo ad uno snaturamento manifesto della comunicazione degli addebiti, al punto 65 della sentenza impugnata, dovrebbe essere respinto.

Infatti, quest’ultima sarebbe stata effettivamente ascoltata, nel corso del procedimento amministrativo, sull’affermazione secondo cui il suo comportamento costituiva non solo un’infrazione unica e continuata, ma anche una serie di infrazioni distinte.

Da un lato, il Tribunale avrebbe giustamente considerato, ai punti 66 e 67 di tale sentenza, che i contatti anticoncorrenziali possono, al tempo stesso, costituire infrazioni distinte e, considerati nel loro insieme, essere qualificati come infrazione unica e continuata.

Tale valutazione sarebbe conforme alla giurisprudenza della Corte.

Dall’altro, contrariamente a quanto affermerebbe la ricorrente, la comunicazione degli addebiti avrebbe fatto senz’altro menzione di un gruppo di infrazioni in diversi casi. 47 In terzo luogo, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il Tribunale, ai punti da 68 a 70 della sentenza impugnata, ha risposto alla sua argomentazione secondo cui le varie combinazioni di contatti esposte nella comunicazione degli addebiti avrebbero dato luogo a un gran numero di possibili infrazioni.

Da un lato, esso avrebbe constatato che il numero di contatti nei quali la ricorrente era coinvolta era limitato.

Tale constatazione, di natura fattuale, non può essere contestata in sede di impugnazione.

Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe altresì dichiarato che, in ogni caso, la ricorrente era in grado di difendersi in merito all’insieme dei presunti contatti bilaterali e che essa avrebbe fatto uso di tale possibilità, cosicché non può sostenere che i suoi diritti della difesa siano stati violati. 48 In quarto luogo, la ricorrente snaturerebbe la decisione impugnata sostenendo che la natura anticoncorrenziale del contatto n. 5 dipenderebbe solo dal contatto n. 1.

Oltre al fatto che tale interpretazione trascurerebbe la sostanza dei considerando da 257 a 259 di tale decisione, il Tribunale avrebbe giustamente concluso, ai punti da 68 a 70 della sentenza impugnata, che la ricorrente aveva avuto l’occasione di contestare la natura anticoncorrenziale tanto del contatto n. 1 quanto del contatto n. 5. 49 In quinto luogo, la ricorrente effettuerebbe una lettura erronea dei punti 70 e 71 della sentenza impugnata.

Il Tribunale non vi avrebbe affermato che i diritti della difesa si applicherebbero unicamente quando un’impresa ha effettuato un numero circoscritto di contatti bilaterali.

Esso si sarebbe semplicemente limitato a rilevare, ad abundantiam, al punto 71 di tale sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata responsabile del numero eventualmente elevato di contatti bilaterali di cui la ricorrente sarebbe l’autrice.

Giudizio della Corte 50 Con il suo primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso, ai punti da 58 a 72 della sentenza impugnata, un errore di diritto e di aver snaturato taluni elementi di prova, nel dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato i suoi diritti di difesa quando aveva constatato, nella decisione impugnata, oltre ad un’infrazione unica e continuata, più infrazioni distinte che non aveva qualificato come tali nella comunicazione degli addebiti. 51 A tale riguardo, occorre rilevare che, all’articolo 1, lettera h), della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha in sostanza constatato, da un lato, l’esistenza di un’infrazione unica e continuata e, dall’altro, l’esistenza di «più infrazioni distinte» che compongono tale infrazione. 52 In tale contesto, occorre rilevare, altresì, che il primo motivo mira a contestare unicamente la valutazione, da parte del Tribunale, di tale seconda constatazione, relativa all’esistenza di più infrazioni distinte.

Per contro, tale motivo non verte sulla sua valutazione della conclusione, contenuta in tale disposizione, secondo la quale la ricorrente ha partecipato ad un’infrazione unica e continuata. 53 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché nel caso di specie quest’ultima ha fondato la decisione controversa su due distinte constatazioni di infrazione, detto motivo non può, a priori, essere respinto in quanto inoperante. 54 Al fine di esaminare il motivo stesso, occorre ricordare, in limine, che da una giurisprudenza costante risulta che una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione.

Così, qualora i diversi comportamenti facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] può imputare la responsabilità di tali comportamenti in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 55 Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e continuata con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di «accordo» o di «pratica concordata» ad oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito di tale infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 56 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, la partecipazione di un’impresa ad un’infrazione unica e continuata non richiede la sua partecipazione diretta all’insieme dei comportamenti anticoncorrenziali che costituiscono detta infrazione (sentenza del 22 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑702/19 P , EU:C:2020:857 , punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 57 È alla luce di tali principi che occorre esaminare il primo motivo. 58 La ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto quando, ai punti da 58 a 72 della sentenza impugnata, ha respinto il suo argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i suoi diritti della difesa addebitandole, per la prima volta nella decisione controversa, oltre alla sua partecipazione a un’infrazione unica e continuata, una partecipazione a più infrazioni distinte corrispondenti ai comportamenti rientranti in tale infrazione unica e continuata. 59 Occorre ricordare che la nozione di «infrazione unica e continuata» presuppone un insieme di comportamenti che potrebbero altresì costituire, di per sé, una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Sebbene un insieme di comportamenti possa essere qualificato, alle condizioni enunciate ai punti 54 e 55 della presente sentenza, come infrazione unica e continuata, non se ne può dedurre che ciascuno di tali comportamenti debba, di per sé e considerato isolatamente, necessariamente essere qualificato come infrazione distinta a tale disposizione.

Infatti, a tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] deve ancora individuare e qualificare come tale ciascuno di detti comportamenti e fornire poi la prova del coinvolgimento dell’impresa interessata alla quale essi sono addebitati. 60 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che una siffatta separazione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che qualifichi un’intesa globale come infrazione unica e continuata è possibile qualora, da un lato, detta impresa sia stata posta nella condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che le veniva altresì contestato ciascuno dei comportamenti che componevano l’infrazione e, quindi, di difendersi su tale punto, e qualora, dall’altro, la decisione stessa sia sufficientemente chiara al riguardo (v., per analogia, sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 46 ). 61 Secondo una giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento idoneo a concludersi con l’irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che deve essere pienamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./Versalis e a., C‑93/13 P e C‑123/13 P , EU:C:2015:150 , punto 94 e giurisprudenza ivi citata). 62 A tale titolo, come correttamente ricordato dal Tribunale al punto 60 della sentenza impugnata, il regolamento n. 1/2003 prevede che alle parti venga inviata una comunicazione degli addebiti la quale deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] in tale fase del procedimento.

Una siffatta comunicazione degli addebiti costituisce la garanzia procedurale che concretizza il principio fondamentale del diritto dell’Unione, che esige il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che può concludersi con l’irrogazione di una sanzione.

Tale principio richiede in particolare che la comunicazione degli addebiti inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] a un’impresa alla quale intende infliggere una sanzione per violazione delle regole di concorrenza contenga gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA], affinché la predetta impresa sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P , EU:C:2009:500 , punti 35 e 36 e giurisprudenza ivi citata). 63 Vero è che, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 88 delle sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha la facoltà di precisare, nella sua decisione finale, una qualificazione giuridica dei fatti da essa adottata, in via provvisoria, nella comunicazione degli addebiti, tenendo conto degli elementi ricavabili dal procedimento amministrativo, o per abbandonare censure che si siano rivelate infondate, o per strutturare e integrare sia in fatto che in diritto i suoi argomenti a sostegno delle censure su cui essa si basa (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2013, SNIA/[OSCURATO:PERSONA], C‑448/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:801 , punti da 42 a 44 ).

Tuttavia, ciò implica che, nella comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta ad enunciare qualsiasi qualificazione giuridica dei fatti che intende prendere in considerazione nella sua decisione finale. 64 Ne deriva che i diritti della difesa dell’impresa interessata risultano violati a causa dell’esistenza di una discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione finale unicamente a condizione che un addebito figurante nella stessa non sia stato esposto nella comunicazione degli addebiti in modo sufficiente per consentire ai destinatari di tale comunicazione di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento avviato a loro carico. 65 Ne consegue che, quando la [OSCURATO:PERSONA] intende contestare ai destinatari di una comunicazione degli addebiti non solo un’infrazione unica e continuata, ma anche ciascuno dei comportamenti costituenti tale infrazione separatamente considerati come infrazioni distinte, il rispetto dei diritti della difesa di tali destinatari esige che la [OSCURATO:PERSONA] esponga, in detta comunicazione, gli elementi necessari per consentire a questi ultimi di comprendere che la [OSCURATO:PERSONA] li persegue a titolo tanto di tale infrazione unica e continuata quanto di ciascuna di tali infrazioni distinte. 66 Ai punti da 60 a 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente ricordato i principi relativi al rispetto dei diritti della difesa nell’ambito di un procedimento diretto a constatare una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Esso ha altresì giustamente precisato, al punto 62 di tale sentenza, che solo se la decisione finale pone a carico delle imprese interessate infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti o prende in considerazione fatti diversi, si dovrà constatare una violazione dei diritti della difesa. 67 Per contro, la ricorrente non può trarre argomenti dal fatto che il Tribunale ha considerato, al punto 63 della sentenza impugnata, facendo riferimento alla sentenza del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P , EU:C:2002:582 ), che non si deve constatare una violazione dei diritti della difesa quando le asserite differenze tra la comunicazione degli addebiti e la decisione finale non riguardano comportamenti diversi da quelli sui quali le imprese interessate abbiano già formulato le loro osservazioni e che, pertanto, sono estranee a qualsiasi nuovo addebito. 68 Infatti, una tale considerazione si basa sulla premessa che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente indicato, da un lato, la sua intenzione di qualificare come infrazione distinta ciascuno dei comportamenti o combinazione di comportamenti in questione, considerati isolatamente, e, dall’altro, a quale impresa le addebitava. 69 Orbene, è vero che, al punto 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che numerosi elementi esposti nella comunicazione degli addebiti indicavano che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che l’intesa fosse costituita da diversi accordi.

Tuttavia, il Tribunale non poteva dedurre da tali considerazioni generali, e neppure dai contatti bilaterali identificati in tale comunicazione degli addebiti e menzionati al punto 69 di tale sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] vi aveva esposto chiaramente gli elementi necessari per consentire alla ricorrente di comprendere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva intenzione di contestarle, oltre ad un’infrazione unica e continuata, anche ciascuno dei comportamenti o combinazioni di comportamenti ai quali la ricorrente aveva direttamente partecipato, considerati isolatamente, in quanto infrazioni distinte. 70 In tal modo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

Infatti, confondendo peraltro implicitamente la nozione di «comportamento» e quella di «infrazione», la ricorrente non poteva comprendere, in mancanza di qualsiasi indicazione chiara nella comunicazione degli addebiti, che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva perseguirla non solo a titolo dell’infrazione unica e continuata addotta in tale comunicazione, ma anche di varie infrazioni distinte costituite dai diversi contatti bilaterali menzionati in quest’ultima. 71 Ne consegue che il Tribunale non poteva, senza con ciò incorrere in errori di diritto, dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato i diritti della difesa della ricorrente, dal momento che la comunicazione degli addebiti non conteneva gli elementi essenziali della contestazione mossa nei suoi confronti, per quanto riguarda tali infrazioni distinte, in particolare la qualificazione prevista per le condotte loro addebitate. 72 Pertanto, il primo motivo dev’essere accolto.

Sul secondo motivo Argomenti delle parti 73 Con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di avere snaturato, ai punti da 104 a 107 e da 113 a 115 della sentenza impugnata, le prove da essa presentate nell’ambito della seconda parte del primo motivo del suo ricorso di annullamento, relative al rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una buona amministrazione.

Più precisamente, la ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato il senso chiaro del punto 13 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti, il quale menzionava solo contatti tra quest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA], di cui la ricorrente era fornitore, per aver concluso che tali contatti dimostravano che quest’ultima era in contatto diretto con i suoi concorrenti. 74 In primo luogo, avendo constatato, ai punti da 104 a 107 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato i diritti della difesa della ricorrente, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova. 75 In secondo luogo, per quanto riguarda la violazione del diritto a una buona amministrazione, il Tribunale avrebbe indebitamente considerato che, avendo rifiutato di chiedere alla HP e alla Dell di fornire informazioni sulla trasparenza del mercato, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato tale diritto. 76 A tale proposito, dai punti 113 e 114 della sentenza impugnata risulterebbe che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le dichiarazioni della ricorrente nel senso che esse ammettevano contatti illeciti con taluni concorrenti mentre si trattava solo di contatti tra un fornitore e i suoi clienti.

Lo snaturamento del significato chiaro di tali dichiarazioni avrebbe indotto il Tribunale a concludere, erroneamente, che non era necessario che la [OSCURATO:PERSONA] chiedesse alla HP e alla Dell di produrre taluni documenti. 77 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il secondo motivo sia inoperante e infondato.

Giudizio della Corte 78 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la Corte respinge in modo puro e semplice le censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una sentenza del Tribunale, poiché una motivazione siffatta non può comportare l’annullamento della pronuncia (sentenza del 25 gennaio 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑403/04 P e C‑405/04 P , EU:C:2007:52 , punto 106 e giurisprudenza ivi citata). 79 Orbene, occorre rilevare che gli snaturamenti di elementi di prova asseriti dalla ricorrente vertono solo su punti che non sono direttamente alla base delle conclusioni enunciate ai punti 107 e 115 della sentenza impugnata. 80 Infatti, da un lato, gli elementi di prova di cui ai punti da 104 a 106 di tale sentenza si aggiungono a tre altri elementi di prova, esposti ai punti 96, 100 e 103 di detta sentenza, che sono sufficienti a fondare la constatazione di cui al punto 107 della medesima sentenza.

Dall’altro lato, la parte contestata del punto 113 della sentenza impugnata non è neppure necessaria per corroborare le conclusioni enunciate ai punti 114 e 115 di tale sentenza.

Tale punto 113 inizia con una constatazione di fatto, non contestata, che è di per sé sufficiente a suffragare tali conclusioni.

Questa constatazione verte sul fatto che la ricorrente ha partecipato a contatti diretti nel corso dei quali i partecipanti all’intesa avevano scambiato informazioni sui prezzi.

Ciò è sufficiente per giustificare il fatto che il Tribunale ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva bisogno di chiedere alla Dell e alla HP di produrre documenti con i quali esse avrebbero tenuto informati i fornitori di UDO sui prezzi dei loro concorrenti.

L’eventuale snaturamento di un elemento di prova nella seconda parte di detto punto 113 sarebbe privo di incidenza sulle suddette conclusioni enunciate ai punti 114 e 115 di detta sentenza. 81 Il secondo motivo della ricorrente deve pertanto essere respinto in quanto inoperante.

Sul terzo motivo Argomenti delle parti 82 Con il suo terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver violato il suo obbligo di motivazione o di non aver applicato il criterio giuridico corretto, avendo respinto il secondo motivo del suo ricorso di annullamento, vertente su una contraddizione tra la motivazione della decisione controversa e il dispositivo della stessa. 83 Secondo la ricorrente, il ragionamento del Tribunale esposto ai punti da 118 a 121 della sentenza impugnata non costituisce una risposta sufficiente a tale secondo motivo.

A suo avviso, esisterebbe una contraddizione tra il punto 553 della decisione controversa, da cui risulterebbe che la ricorrente ha partecipato, per quanto riguarda la HP, all’infrazione unica e continuata in questione solo dal 10 aprile al 28 ottobre 2008, e il dispositivo di tale decisione, che avrebbe constatato una partecipazione della ricorrente a tale infrazione, sia per quanto riguarda la Dell che la HP, dal 14 febbraio 2008 al 28 ottobre 2008. 84 Orbene, una siffatta contraddizione avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad accogliere il secondo motivo del ricorso di annullamento della ricorrente. 85 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Giudizio della Corte 86 Con il suo terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver violato il suo obbligo di motivazione o di aver commesso un errore di diritto, avendo respinto il secondo motivo del suo ricorso di annullamento, vertente su una contraddizione tra la motivazione e il dispositivo della decisione controversa. 87 A tale proposito, al punto 118 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che l’articolo 1 della decisione controversa indica che la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata e che ciò non significava, tuttavia, che tutti i destinatari di tale decisione dovessero essere sanzionati per l’infrazione nel suo complesso.

Al punto 119 di tale sentenza, il Tribunale ha infatti sottolineato che detto articolo 1 precisa che tale infrazione è costituita da «più infrazioni distinte». 88 Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 120 di detta sentenza, che senza contraddirsi la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, al contempo, all’articolo 1 della decisione controversa, che la ricorrente aveva partecipato a un’infrazione unica e continuata nei confronti della Dell e della HP dal 14 febbraio 2008 al 28 ottobre 2008, e ha preso in considerazione, al punto 553 di tale decisione, relativo al calcolo dell’importo dell’ammenda, la data più tardiva dei primi contatti della ricorrente riguardanti la HP. 89 Tale ragionamento non è viziato né da un’insufficienza di motivazione né da un errore di diritto in merito al criterio giuridico applicabile. 90 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la circostanza che un’impresa non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti ai quali ha preso parte non è rilevante per dimostrare l’esistenza di un’infrazione a suo carico, poiché occorre prendere in considerazione tali elementi solo in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, di determinazione dell’importo dell’ammenda (sentenza del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑99/17 P , EU:C:2018:773 , punto 54 e giurisprudenza citata). 91 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha seguito un ragionamento conforme ai requisiti derivanti da tale giurisprudenza.

Dopo aver constatato, al punto 517 della decisione controversa, che la ricorrente aveva partecipato ad un’infrazione unica e continuata dal 14 febbraio al 28 ottobre 2008, essa ha esaminato, nell’ottava parte di tale decisione, quali fossero le misure correttive da adottare nei confronti delle imprese che avevano partecipato a tale infrazione.

È nell’ambito di tale valutazione che la [OSCURATO:PERSONA] ha specificato, ai fini del calcolo dell’ammenda, la durata della partecipazione delle imprese interessate a ciascuno degli elementi costitutivi di detta infrazione, vale a dire la parte di quest’ultima relativa alle vendite effettuate alla Dell (in prosieguo: la «parte dell’infrazione relativa alla Dell») e la parte della medesima infrazione relativa alle vendite effettuate alla HP (in prosieguo: la «parte dell’infrazione relativa alla HP»).

Pertanto, la tabella contenuta al punto 553 di detta decisione si limita a fornire indicazioni ai fini non già della constatazione dell’infrazione unica e continuata di cui trattasi, bensì del calcolo dell’ammenda.

Non sussiste, quindi, alcuna contraddizione tra detto punto 553 e l’articolo 1, lettera h), della decisione controversa, che, dal canto suo, riguarda non già il calcolo dell’ammenda, bensì la constatazione di tale infrazione. 92 Di conseguenza, alla luce degli elementi esposti ai punti 87 e 88 della presente sentenza, non si può contestare al Tribunale di aver erroneamente motivato la sentenza impugnata o di aver commesso un errore di diritto nel respingere il secondo motivo del ricorso di annullamento della ricorrente. 93 Pertanto, il terzo motivo di ricorso dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul quarto motivo 94 Con il suo quarto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in diversi errori di diritto per quanto riguarda la valutazione, da parte del Tribunale, della sua responsabilità per la parte dell’infrazione relativa alla Dell.

Tale motivo è suddiviso in due parti.

Sulla prima parte del quarto motivo – Argomenti delle parti 95 La prima parte del quarto motivo verte, in sostanza, sull’asserita conoscenza, da parte della ricorrente, dell’infrazione unica e continuata di cui trattasi.

La ricorrente sostiene che la conclusione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente ritenuto che la ricorrente conoscesse o avrebbe dovuto conoscere la parte dell’infrazione relativa alla Dell è fondata su uno snaturamento degli elementi di prova. 96 A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fondato la sua dimostrazione su due messaggi di posta elettronica interni alla [OSCURATO:PERSONA] del 14 febbraio e del 28 ottobre 2008, di cui la ricorrente avrebbe ricevuto una copia. [OSCURATO:PERSONA] ne avrebbe dedotto che la ricorrente aveva compreso o avrebbe dovuto comprendere che le informazioni contenute in tali messaggi di posta elettronica provenivano da un concorrente e dimostravano scambi illeciti tra concorrenti. 97 Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha fatto valere che tali messaggi di posta elettronica non costituivano prove sufficienti a dimostrare la sua conoscenza dell’infrazione unica e continuata in questione, dato che essa avrebbe compreso che le informazioni in essi contenute provenivano dalla Dell. 98 Nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto tale argomento. 99 Per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica del 14 febbraio 2008, il Tribunale avrebbe analizzato, ai punti da 157 a 160 della sentenza impugnata, quattro indizi distinti che costituivano, a suo avviso, un insieme di indizi sufficienti a dimostrare che la ricorrente avrebbe dovuto comprendere che le informazioni contenute in tale messaggio di posta elettronica provenivano non dalla Dell, bensì da un concorrente Ciò significherebbe, quindi, che, se il ragionamento del Tribunale fosse viziato in ragione di uno di tali indizi, la sua conclusione sarebbe interamente viziata. 100 Orbene, il Tribunale avrebbe snaturato uno degli elementi di prova dedotti come quarto indizio, che figurava al punto 160 della sentenza impugnata.

Tali elementi di prova sarebbero due messaggi di posta elettronica della [OSCURATO:PERSONA], uno del 30 ottobre 2007, l’altro del 13 dicembre 2007.

Orbene, risulterebbe chiaramente che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il messaggio di posta elettronica del 30 ottobre 2007 è stato scambiato tra due dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e non tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente.

Il Tribunale avrebbe quindi snaturato tale elemento di prova, il che rimetterebbe in discussione la sua dimostrazione relativa al messaggio di posta elettronica del 14 febbraio 2008. 101 Per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica del 28 ottobre 2008, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, ai punti da 202 a 205 della sentenza impugnata, che esso potesse essere accettato come prova di un contatto anticoncorrenziale relativo ai prezzi.

Il Tribunale avrebbe fondato tale conclusione su un certo numero di indizi. 102 Orbene, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova considerati come indizi.

Non solo nulla può essere desunto dal messaggio di posta elettronica del 14 febbraio 2008 per dimostrare la natura del contatto anticoncorrenziale del 28 ottobre 2008, ma sarebbe altresì impossibile dedurre dagli elementi di prova riguardanti la parte dell’infrazione relativa alla HP una qualsivoglia conclusione per quanto riguarda la parte dell’infrazione relativa alla Dell.

Di conseguenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto quando ha concluso che gli elementi di prova erano sufficienti a dimostrare il carattere anticoncorrenziale di tale contatto. 103 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prima parte del quarto motivo deve essere respinta in quanto inoperante e infondata. – Giudizio della Corte 104 Con la prima parte del suo quarto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova relativi alla conoscenza della parte dell’infrazione relativa alla Dell e un difetto di motivazione. 105 A tal riguardo, occorre ricordare che sussiste uno snaturamento quando, senza dover assumere nuovi elementi di prova, la valutazione di quelli esistenti appare manifestamente erronea.

Spetta alla ricorrente indicare con precisione le prove che sono state snaturate e indicare gli errori di valutazione che sarebbero stati commessi (sentenza del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑99/17 P , EU:C:2018:773 , punto 103 e giurisprudenza ivi citata). 106 Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, il messaggio di posta elettronica interno della [OSCURATO:PERSONA] del 14 febbraio 2008, di cui la ricorrente era in copia, quest’ultima sostiene che il Tribunale ha fondato la sua conclusione secondo cui tale messaggio era sufficiente a dimostrare che la ricorrente avrebbe dovuto comprendere che esisteva un’infrazione sui quattro indizi menzionati ai punti da 157 a 160 della sentenza impugnata.

La ricorrente ritiene che tali indizi abbiano carattere cumulativo, cosicché, se uno di essi viene a mancare, tale conclusione non potrebbe essere mantenuta. 107 Orbene, a prescindere dalla questione se il Tribunale abbia effettivamente snaturato uno di tali elementi, si deve constatare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dalla sentenza impugnata risulta chiaramente che detti indizi non devono essere intesi come condizioni cumulative alla cui sussistenza è subordinata detta conclusione del Tribunale, bensì come altrettanti elementi di prova autonomi ma concordanti, volti a dimostrare che la ricorrente avrebbe dovuto comprendere che il messaggio di posta elettronica del 14 febbraio 2008 menzionava scambi di informazioni tra concorrenti. 108 Infatti, il Tribunale ha anzitutto analizzato, ai punti 157 e 158 della sentenza impugnata, il tenore di tale messaggio di posta elettronica.

Esso ne ha concluso, da un lato, che i termini stessi impiegati in quest’ultimo lasciavano supporre che la [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto conversazioni dirette con la [OSCURATO:PERSONA] (TSST) e la PLDS e, dall’altro, che il contenuto delle informazioni attribuite a queste ultime società in detto messaggio di posta elettronica era tale che la ricorrente avrebbe dovuto comprendere che esse potevano essere state fornite da tali società unicamente ad un altro concorrente e non già alla Dell. 109 Inoltre, al punto 159 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dedotto dalla constatazione secondo cui, in linea generale, quando alcune informazioni provenivano dalla Dell, la [OSCURATO:PERSONA] si preoccupava di precisarlo, la conclusione che l’assenza di una siffatta precisazione era, nel caso di specie, significativa. 110 Infine, al punto 160 della sentenza impugnata, il Tribunale ha menzionato altri due messaggi di posta elettronica della [OSCURATO:PERSONA], uno del 30 ottobre 2007 e l’altro del 13 dicembre 2007, per dedurre anche da esso che la ricorrente doveva essere in grado di comprendere che il messaggio interno di posta elettronica della [OSCURATO:PERSONA] del 14 febbraio 2008 faceva riferimento a contatti con la concorrenza. 111 Da tale analisi del Tribunale deriva che quest’ultimo ha chiaramente presentato tali quattro indizi non già come quattro elementi cumulativi necessari per poter concludere che la ricorrente avrebbe dovuto capire che esisteva un’infrazione, ma semplicemente come indizi indipendenti che concorrono tutti alla medesima conclusione. 112 Ne consegue che la censura di snaturamento vertente sui messaggi di posta elettronica del 30 ottobre e del 13 dicembre 2007 non può, di per sé, rimettere in discussione la conclusione del Tribunale enunciata al punto 161 della sentenza impugnata, cosicché tale censura deve essere respinta in quanto inoperante. 113 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il messaggio di posta elettronica interno del 28 ottobre 2008, la ricorrente sosteneva dinanzi al Tribunale che tale messaggio poteva essere inteso nel senso che menzionava informazioni provenienti dalla Dell e non da concorrenti.

Il Tribunale ha respinto tale argomento. 114 Contestando tale rigetto, la ricorrente rimette anzitutto in discussione la natura probatoria del messaggio di posta elettronica del 28 ottobre 2008 con gli stessi argomenti dedotti riguardo al messaggio di posta elettronica del 14 febbraio 2008. 115 Tuttavia, per le stesse ragioni esposte ai punti da 106 a 111 della presente sentenza, tale argomento non può essere accolto. 116 Inoltre, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver spiegato, al punto 204 della sentenza impugnata, la ragione in base alla quale la conoscenza o la partecipazione alla parte dell’infrazione unica e continuata relativa alla HP costituiva un elemento pertinente volto a dimostrare che la ricorrente avrebbe dovuto comprendere che il messaggio di posta elettronica del 28 ottobre 2008 rivelava informazioni fornite dalla concorrenza. 117 Occorre tuttavia rilevare che, con tale argomento, la ricorrente mira in realtà di ottenere una nuova valutazione della forza probatoria di tali elementi di prova, la quale, secondo una giurisprudenza costante della Corte, esula dalla competenza della Corte, salvo il caso di snaturamento di tale elemento di prova (sentenza del 12 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑411/15 P , EU:C:2017:11 , punto 153 e giurisprudenza ivi citata), circostanza che la ricorrente non dimostra.

Ciò posto, si deve dichiarare che detto argomento è irricevibile. 118 Occorre quindi respingere la prima parte del quarto motivo in quanto, in parte, inoperante e, in parte, irricevibile.

Sulla seconda parte del quarto motivo – Argomenti delle parti 119 Con la seconda parte del suo quarto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato, ai punti da 148 a 207 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato che la ricorrente aveva inteso contribuire, con il proprio comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti all’infrazione di cui trattasi.

Il Tribunale non avrebbe risposto agli argomenti da essa dedotti a tale riguardo. 120 La ricorrente ritiene che risulti dalla giurisprudenza che la [OSCURATO:PERSONA] doveva comprovare la sua partecipazione all’infrazione unica e continuata in questione dimostrando che essa intendeva contribuire, con il proprio comportamento, agli obiettivi perseguiti da tutti i partecipanti a tale infrazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto dimostrare una partecipazione passiva se la ricorrente avesse partecipato a discussioni anticoncorrenziali e non avesse preso pubblicamente le distanze da tali discussioni. 121 Al punto 219 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto che il contributo della ricorrente, con il suo comportamento, a siffatti obiettivi era dimostrato dal fatto che essa non si fosse opposta a comparire in copia nei messaggi di posta elettronica della [OSCURATO:PERSONA].

Così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a constatare che la ricorrente non si era dissociata pubblicamente, quando aveva ricevuto alcuni messaggi di posta elettronica interni della [OSCURATO:PERSONA], per concludere che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione addebitatale.

Orbene, per quanto riguarda la parte dell’infrazione relativa alla Dell, la ricorrente non avrebbe partecipato ad alcuna discussione diretta e avrebbe ricevuto soltanto informazioni indirette da parte della sua cliente, la [OSCURATO:PERSONA], che le comunicava i suoi scambi con i suoi concorrenti.

La ricorrente non sarebbe stata, quindi, in grado di sollevare obiezioni a tali scambi.

Essa non avrebbe potuto né impedire questi ultimi né dare ai concorrenti l’impressione che essa sottoscriveva il loro accordo o la loro pratica concordata.

Ne conseguirebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che la ricorrente aveva iniziato a partecipare all’infrazione contestata, tacitamente o meno, il 14 febbraio 2008 o il 28 ottobre 2008. 122 [OSCURATO:PERSONA] ritiene infondata la seconda parte del quarto motivo. – Giudizio della Corte 123 Con la seconda parte del suo quarto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente ritenuto, nella decisione controversa, che il contributo della ricorrente, con il proprio comportamento, all’infrazione di cui trattasi fosse dimostrato dal fatto che essa non aveva preso pubblicamente le distanze dai comportamenti illeciti, quando invece la sua partecipazione era consistita unicamente nel comparire in copia di messaggi di posta elettronica interni della [OSCURATO:PERSONA] che menzionavano scambi di informazioni illecite tra concorrenti. 124 A tale proposito, occorre ricordare che, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, per dimostrare la partecipazione di un’impresa ad un’infrazione unica e continuata, la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare che tale impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era a conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑601/18 P , EU:C:2020:751 , punto 130 e giurisprudenza ivi citata). 125 In tale prospettiva, la tacita approvazione di un’iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e pregiudica la sua scoperta.

Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all’infrazione, idonea a far sorgere la responsabilità dell’impresa di cui trattasi (sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 73 ). 126 Inoltre, occorre ricordare che la circostanza che un’impresa non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti ai quali ha preso parte non è rilevante per dimostrare l’esistenza di un’infrazione a suo carico, poiché occorre prendere in considerazione tali elementi solo in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, di determinazione dell’importo dell’ammenda (sentenze del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P , EU:C:2004:6 , punto 86 , nonché del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑99/17 P , EU:C:2018:773 , punto 54 ). 127 Nella specie, il Tribunale ha constatato, al punto 217 della sentenza impugnata, che la ricorrente aveva deliberatamente ricevuto informazioni relative a partecipanti all’intesa, vale a dire la TSST, la PLDS, nonché la Hitachi-LG [OSCURATO:PERSONA]. e la Hitachi-LG [OSCURATO:PERSONA]., e che essa aveva intrattenuto contatti bilaterali con un concorrente in merito ad una gara d’appalto organizzata dalla HP.

Esso ha poi considerato, ai punti 218 e 219 di tale sentenza, che, sulla base, in particolare, di tali elementi di prova, valutati globalmente, la [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto, da un lato, constatare giustamente che la ricorrente aveva condiviso informazioni con gli altri fornitori di UDO riguardanti la strategia in materia di prezzi o di classifica per le gare d’appalto future al fine di coordinare i loro comportamenti e, dall’altro, concludere a buon diritto che la ricorrente aveva contribuito intenzionalmente all’obiettivo economico e anticoncorrenziale di cui trattasi. 128 Pertanto, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 124 e 125 della presente sentenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva trarre argomenti dai messaggi di posta elettronica ricevuti in copia dalla ricorrente per caratterizzare il suo contributo a tale infrazione, dato che la caratterizzazione di una partecipazione passiva della ricorrente a detta infrazione non è subordinata alla condizione che essa abbia partecipato a discussioni dirette con i suoi concorrenti. 129 In ogni caso, occorre rilevare che la censura della ricorrente si fonda su una distinzione artificiosa tra la parte dell’infrazione relativa alla Dell e la parte dell’infrazione relativa alla HP. 130 Orbene, tenendo conto della giurisprudenza richiamata ai punti precedenti, il Tribunale non era tenuto a verificare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato che la ricorrente era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di un’infrazione e che essa vi aveva contribuito o aveva l’intenzione di contribuirvi al contempo per la parte dell’infrazione relativa alla Dell e per la parte dell’infrazione relativa alla HP.

Il Tribunale ha quindi giustamente dichiarato, al punto 219 della sentenza impugnata, da un lato, che la ricorrente aveva intenzionalmente contribuito all’unico obiettivo economico e anticoncorrenziale di falsare la normale concorrenza nelle gare d’appalto relative alle UDO organizzate dalla Dell e dalla HP e, dall’altro, che la ricorrente era consapevole del coinvolgimento delle altre parti nel cartello relativo alle UDO durante tutto il periodo della sua partecipazione. 131 Ne consegue che la seconda parte del quarto motivo non è fondata.

Pertanto, tale motivo deve essere integralmente respinto in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante e in parte infondato.

Sul quinto motivo Argomenti delle parti 132 Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente respinto il suo argomento secondo il quale l’importo dell’ammenda inflittale era manifestamente sproporzionato. 133 Secondo la ricorrente, il Tribunale, in violazione delle norme relative all’esercizio della sua competenza estesa al merito, ha commesso un errore di diritto o motivato in modo insufficiente la sua decisione quando ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in alcun errore di diritto nel calcolo di tale importo. 134 Pertanto, la ricorrente contesta al Tribunale di aver erroneamente considerato, al punto 236 della sentenza impugnata, che i suoi contatti anticoncorrenziali fossero idonei ad influenzare la sua politica tariffaria.

A tale proposito, il Tribunale avrebbe dichiarato – erroneamente a parere della ricorrente – da un lato, che essa aveva attivamente partecipato a discussioni con altri fornitori concorrenti e, dall’altro, che gli scambi di informazioni sui prezzi e sui volumi, sulle classificazioni dei fornitori o sui vincoli di approvvigionamento avevano inciso sulla sua politica tariffaria. 135 La ricorrente ritiene che tali considerazioni del Tribunale siano errate. 136 Infatti, in primo luogo, il Tribunale, quando ha controllato il calcolo dell’importo dell’ammenda, avrebbe dovuto tener conto della circostanza che, come risulterebbe dagli elementi presentati alla Corte nell’ambito del quarto motivo, non fosse possibile concludere che la ricorrente aveva partecipato alla parte dell’infrazione relativa alla Dell. 137 In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe dimostrato che gli scambi di informazioni di cui al punto 134 della presente sentenza avessero avuto una qualsivoglia incidenza sui prezzi della ricorrente.

A tale proposito, esso si sarebbe limitato, al punto 236 della sentenza impugnata, ad una semplice affermazione non suffragata. 138 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il quinto motivo sia, in parte, irricevibile e, in parte, inoperante o infondato.

Giudizio della Corte 139 Con il quinto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto e di non aver sufficientemente motivato la sua decisione quando ha respinto il quinto motivo del suo ricorso di annullamento. 140 Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente relativa ad una violazione, da parte del Tribunale, delle norme relative all’esercizio della sua competenza estesa al merito, che occorre esaminare per prima, è sufficiente rilevare che quest’ultimo ha respinto integralmente tale quinto motivo senza che fosse necessario statuire sulla domanda, formulata in via subordinata dalla ricorrente, diretta ad ottenere che esso esercitasse tale competenza.

Inoltre, poiché tale affermazione non è motivata, essa non soddisfa i requisiti risultanti dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte e deve, di conseguenza, essere respinta in quanto irricevibile. 141 Per quanto riguarda, poi, l’asserito difetto di motivazione che vizierebbe il punto 236 della sentenza impugnata, occorre rilevare, da un lato, che il semplice fatto che la ricorrente abbia riconosciuto di aver partecipato, per quanto riguarda la HP, a scambi diretti con concorrenti corrobora l’affermazione del Tribunale secondo la quale essa ha partecipato attivamente a discussioni con altri fornitori concorrenti, senza che occorra dimostrare che essa ha partecipato a tutti gli scambi in questione. 142 Dall’altro lato, non si può contestare al Tribunale un qualsivoglia difetto di motivazione per il fatto di aver considerato che le informazioni sui prezzi e sui volumi, sulle classificazioni dei fornitori o sui vincoli di approvvigionamento hanno inciso sulla politica tariffaria della ricorrente.

Infatti, la Corte ha già dichiarato che esiste una presunzione di causalità tra una concertazione e il comportamento sul mercato delle imprese partecipanti a quest’ultima, secondo cui tali imprese, quando restano attive su tale mercato, tengono conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato (sentenza del 21 gennaio 2016, Eturas e a., C‑74/14 , EU:C:2016:42 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

La motivazione del Tribunale è, quindi, conforme alla giurisprudenza della Corte. 143 Ne consegue che il quinto motivo è in parte irricevibile e in parte infondato.

Sull’annullamento della sentenza impugnata 144 Come risulta dall’analisi, ai punti da 50 a 72 della presente sentenza, del primo motivo della ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. 145 Ciò considerato, occorre annullare la sentenza impugnata.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale 146 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale.

In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 147 Nella specie, occorre statuire definitivamente sulla controversia, giacché lo stato degli atti lo consente. 148 Come indicato al punto 31 della presente sentenza, a sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha dedotto cinque motivi. 149 Con la prima parte del primo motivo di tale ricorso, la ricorrente fa valere che, avendo affermato per la prima volta nella decisione controversa che essa aveva partecipato a diverse infrazioni distinte che compongono l’infrazione unica e continuata ad essa addebitata, senza averlo dedotto nel corso del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i suoi diritti della difesa. 150 Alla luce dei punti da 54 a 72 della presente sentenza, si deve considerare che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i diritti della difesa della ricorrente quando le ha addebitato, nella decisione controversa, di aver partecipato a diverse infrazioni distinte che compongono l’infrazione unica e continuata che le è stata contestata, senza averlo chiaramente indicato nella comunicazione degli addebiti. 151 Ciò posto, si deve precisare che, un’irregolarità procedurale comporta l’annullamento totale o parziale della decisione soltanto se si dimostri che, in assenza di tale irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso (sentenza dell’11 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑56/18 P , EU:C:2020:192 , punto 80 ). 152 Nel caso di specie, la violazione dei diritti della difesa della ricorrente ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad imputare a quest’ultima alcune infrazioni rispetto alle quali essa non ha potuto difendersi.

Infatti, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse esplicitamente precisato, nel corso del procedimento amministrativo, per ciascuno dei comportamenti che intendeva contestare alla ricorrente, quale fosse la qualificazione da essa prevista, la ricorrente avrebbe potuto eventualmente dedurre elementi idonei a rimettere in discussione tali qualificazioni.

Ne consegue che, in mancanza di tale violazione, la decisione controversa avrebbe potuto avere un contenuto diverso. 153 Pertanto, il primo motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso deve essere accolto nella parte in cui contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato i suoi diritti della difesa per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente alle infrazioni distinte. 154 Tenuto conto di quanto precede, e alla luce di quanto precisato ai punti da 51 a 53 della presente sentenza, l’articolo 1, lettera h), della decisione controversa deve essere annullato nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando a più infrazioni distinte. 155 Con il secondo motivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto manifesto e ha violato il suo obbligo di motivazione a causa di una divergenza tra la motivazione e il dispositivo della decisione controversa. 156 Nel caso di specie, occorre considerare che, per le ragioni esposte ai punti da 86 a 93 della presente sentenza, non esiste alcuna contraddizione tra la tabella contenuta al punto 553 della decisione controversa e l’articolo 1, lettera h), di tale decisione.

Non si può quindi contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di essere incorsa in un errore di diritto o di aver violato il suo obbligo di motivazione al riguardo. 157 Il secondo motivo di ricorso della ricorrente dinanzi al Tribunale deve pertanto essere respinto. 158 Con il terzo motivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova della sua partecipazione ad un’infrazione unica e continuata. 159 Nel caso di specie, la Corte fa propria la motivazione elaborata dal Tribunale ai punti da 128 a 147, da 150 a 162, da 166 a 174, da 177 a 187, da 190 a 199, da 202 a 207 e da 210 a 222 della sentenza impugnata.

Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti, detto terzo motivo deve essere respinto. 160 Con il quarto motivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha il potere di applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE. 161 Nel caso di specie, la Corte fa propria la motivazione elaborata dal Tribunale ai punti da 43 a 56 della sentenza impugnata.

Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti, il quarto motivo deve essere respinto. 162 Con il quinto motivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente sostiene, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errori di fatto e di diritto nel calcolo dell’importo dell’ammenda e, dall’altro, che essa ha violato il suo obbligo di motivazione. 163 Nel caso di specie, alla luce dei punti da 139 a 143 della presente sentenza, la Corte fa propria la motivazione elaborata dal Tribunale ai punti da 226 a 239, da 243 a 251, da 255 a 258, da 262 a 267 della sentenza impugnata.

Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti della sentenza impugnata, il quinto motivo della ricorrente dinanzi al Tribunale deve essere respinto. 164 Occorre altresì statuire, in applicazione della competenza estesa al merito riconosciuta alla Corte dall’articolo 261 TFUE e dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, sull’importo dell’ammenda che deve essere posta a carico della ricorrente (sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 87 e giurisprudenza ivi citata). 165 A tale proposito, si deve rammentare che la Corte, quando statuisce essa stessa definitivamente sulla controversia, in applicazione dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è autorizzata, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 88 e giurisprudenza ivi citata). 166 Al fine di determinare l’importo dell’ammenda inflitta, spetta alla Corte valutare essa stessa le circostanze del caso e il tipo di infrazione di cui trattasi (sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 89 e giurisprudenza ivi citata). 167 Tale esercizio presuppone, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, che siano prese in considerazione, per ciascuna impresa sanzionata, la gravità dell’infrazione in questione nonché la sua durata, nel rispetto dei principi, in particolare, di motivazione, di proporzionalità, di personalità delle sanzioni e di parità di trattamento, senza che la Corte sia vincolata dalle regole indicative definite dalla [OSCURATO:PERSONA] nei suoi orientamenti, anche se queste ultime possono guidare i giudici dell’Unione quando esercitano la loro competenza estesa al merito (sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 90 , e giurisprudenza ivi citata). 168 Nel caso di specie, la Corte considera che nessuno degli elementi di cui la ricorrente si è avvalsa nell’ambito della presente causa, né alcun motivo di ordine pubblico, giustifichi che essa si avvalga della sua competenza estesa al merito per ridurre l’importo dell’ammenda inflitta all’articolo 2, lettera h), della decisione controversa. 169 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre annullare l’articolo 1, lettera h), della decisione controversa, nella parte in cui constata che la ricorrente ha violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando a più infrazioni distinte, e respingere il ricorso quanto al resto.

Sulle spese 170 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. 171 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

L’articolo 138, paragrafo 3, di detto regolamento precisa che, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte. 172 Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] all’integralità delle spese e quest’ultima è rimasta soccombente nei suoi motivi nell’ambito della presente impugnazione nonché, in parte, in primo grado.

La ricorrente è rimasta parzialmente soccombente nei suoi motivi in primo grado.

Ciò premesso, la Corte ritiene, alla luce delle circostanze del caso di specie, che la [OSCURATO:PERSONA] debba essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione, la totalità delle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito della presente impugnazione nonché la metà di quelle da essa sostenute in primo grado.

La ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese relative al procedimento di primo grado.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑772/15 , EU:T:2019:519 ), è annullata. 2) L’articolo 1, lettera h), della decisione C(2015) 7135 final della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a disco ottico), è annullato nella parte in cui dichiara che la [OSCURATO:PERSONA]., avendo partecipato a più infrazioni distinte dal 14 febbraio al 28 ottobre 2008, ha violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d’impugnazione, la totalità delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. nell’ambito della presente impugnazione nonché la metà di quelle da essa sostenute in primo grado. 5) [OSCURATO:PERSONA]. sopporterà la metà delle proprie spese relative al procedimento di primo grado.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0699 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 16 giugno 2022 ( *1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Unità a disco ottico – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 – Infrazione unica e continuata – Nozione – Accordi collusivi riguardanti gare d’appalto relative a unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania organizzate da due produttori di computer» Nella causa C‑699/19 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Taïwan), rappresentata da O. Geiss, Rechtsanwalt, B. Hartnett, avocat, T. Siakka, solicitor, e W. Sparks, advocaat, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da P. Berghe, M. Farley, F. van Schaik e C. Zois, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, S. Rodin e N. Piçarra, giudici, avvocato generale: G. Pitruzzella cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 giugno 2021, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑772/15, in prosieguo: la «sentenza impugnata, EU:T:2019:519 ), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2015) 7135 final della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a disco ottico) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui essa la riguarda, e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta. Contesto normativo 2 Ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ): «2.   [OSCURATO:PERSONA] [europea] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza: a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101 o 102 TFUE]; oppure b) contravvengono a una decisione che disponga misure [cautelari] ai sensi dell’articolo 8; oppure c) non rispettano un impegno reso obbligatorio mediante decisione ai sensi dell’articolo 9. (...) Qualora l’infrazione di un’associazione sia relativa alle attività dei membri della stessa, l’ammenda non deve superare il 10% dell’importo del fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato coinvolto dall’infrazione dell’associazione. 3.   Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata». 3 L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento così recita: «1.   Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la [OSCURATO:PERSONA] dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. [OSCURATO:PERSONA] basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. I ricorrenti sono strettamente associati al procedimento. 2.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. Sono esclusi dal diritto di accesso le informazioni riservate e i documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o fra queste ultime, compresi i documenti redatti ai sensi degli articoli 11 e 14. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla [OSCURATO:PERSONA] la divulgazione e l’utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l’esistenza di un’infrazione». 4 L’articolo 31 di detto regolamento è così formulato: «La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA] irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata». 5 Per quanto riguarda il calcolo delle ammende, i punti 6 e 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ), enunciano quanto segue: «6.   (...) [L]a combinazione della durata e del valore delle vendite a cui l’infrazione si riferisce è considerata un parametro adeguato per esprimere l’importanza economica dell’infrazione nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato. Il riferimento a tali fattori fornisce una buona indicazione dell’ordine di grandezza dell’ammenda, ma non va inteso come la base di un metodo di calcolo automatico e aritmetico. (...) 13.   Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). (...)». Fatti all’origine della controversia e decisione controversa 6 I fatti all’origine della controversia, esposti ai punti da 1 a 32 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue ai fini della presente causa. 7 [OSCURATO:PERSONA] è attiva nel settore dei dispositivi informatici di memorizzazione, e svolge attività di ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e fornitura di unità a disco ottico (in prosieguo: le «UDO»). Essa è stata costituita nel febbraio 1999. Si tratta di una società per azioni quotata nella borsa di Taipei a Taiwan (Repubblica di Cina). 8 L’infrazione di cui trattasi riguarda UDO utilizzate, in particolare, in personal computer (computer da scrivania e portatili) prodotti dalla Dell Inc. e dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo la «HP»). 9 La Dell e la HP sono i due principali fabbricanti di prodotti di origine nel mercato mondiale dei personal computer. Queste due società utilizzano procedure di gara d’appalto classiche condotte su scala mondiale che implicano, in particolare, trattative trimestrali su un prezzo a livello mondiale e su volumi di acquisti globali con un ristretto numero di fornitori di UDO preselezionati. 10 Le procedure di gara d’appalto consistono in domande di preventivi, domande di preventivi elettronici, trattative online, aste elettroniche e trattative bilaterali (offline). Alla chiusura di una gara d’appalto i clienti attribuiscono volumi ai fornitori di UDO partecipanti secondo il prezzo che essi offrono. 11 Il 14 gennaio 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto una domanda d’immunità ai sensi della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2006, C 298, pag. 17 ) presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). Il 29 gennaio e il 2 marzo 2009 tale domanda è stata completata al fine di includervi, accanto a tale società, la Lite-On IT [OSCURATO:PERSONA] e la loro impresa comune [OSCURATO:PERSONA] & Lite-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «PLDS»). 12 Il 30 giugno 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso un’immunità condizionata alla [OSCURATO:PERSONA], alla Lite-On IT e alla PLDS. 13 Il 18 luglio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti a tredici fornitori di UDO, tra cui la ricorrente (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti»), nella quale ha indicato che essi avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 , in prosieguo: l’«accordo SEE»), avendo partecipato a un’intesa relativa alle UDO che andava dal 5 febbraio 2004 al 29 giugno 2009, consistente nel coordinare il proprio comportamento nelle gare d’appalto organizzate da due produttori di computer, ovvero la Dell e la HP. 14 Il 26 ottobre 2012, in risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni scritte. Il 29 e il 30 novembre 2012 si è tenuta un’audizione alla quale hanno partecipato tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti. 15 Il 21 ottobre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa. 16 In tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che i partecipanti all’intesa avevano coordinato i loro comportamenti concorrenziali, almeno dal 23 giugno 2004 al 25 novembre 2008. Essa ha precisato che tale coordinamento era effettuato mediante una rete di contatti bilaterali paralleli. Essa ha indicato che i partecipanti all’intesa cercavano di adeguare i loro volumi sul mercato e di fare in modo che i prezzi si mantenessero a livelli più elevati di quanto sarebbero stati in assenza di tali contatti bilaterali. 17 [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, nella decisione controversa, che il coordinamento tra i partecipanti all’intesa riguardava i conti clienti della Dell e della HP. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], oltre alle trattative bilaterali con i loro fornitori di UDO, la Dell e la HP applicavano procedure di gara d’appalto standardizzate, che si svolgevano almeno ogni trimestre. Essa ha rilevato che i membri dell’intesa utilizzavano la loro rete di contatti bilaterali per manipolare tali procedure di gara d’appalto, ostacolando in tal modo i tentativi dei loro clienti di stimolare la concorrenza mediante i prezzi. 18 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] gli scambi regolari di informazioni hanno, in particolare, permesso ai membri dell’intesa di avere una conoscenza ben precisa delle intenzioni dei propri concorrenti ancor prima di impegnarsi nella procedura di gara d’appalto e, di conseguenza, di prevedere la propria strategia concorrenziale. 19 [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, a intervalli regolari, i membri dell’intesa scambiavano informazioni sui prezzi relativamente a conti clienti determinati nonché informazioni senza legami con i prezzi, quali la produzione esistente, la capacità di fornitura, lo stato delle scorte, la situazione rispetto alla graduatoria, il momento dell’introduzione di nuovi prodotti o di aggiornamenti. Essa ha rilevato che, inoltre, i fornitori di UDO sorvegliavano i risultati finali delle procedure di gara d’appalto chiuse, vale a dire la graduatoria, i prezzi e il volume ottenuti. 20 [OSCURATO:PERSONA] ha altresì indicato che, pur consapevoli di dover mantenere segreti i loro contatti nei confronti dei clienti, i fornitori di UDO utilizzavano, per contattarsi, i mezzi che ritenevano sufficientemente adatti a raggiungere il risultato voluto. Essa ha precisato che, peraltro, un tentativo di convocare una riunione al fine di organizzare riunioni multilaterali regolari tra tali fornitori era fallito nel 2003, dopo essere stato rivelato ad un cliente. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], al posto di tali riunioni vi sono stati contatti bilaterali, essenzialmente sotto forma di chiamate telefoniche e, talvolta, anche per mezzo di messaggi di posta elettronica, ivi inclusi quelli su indirizzi mail privati e servizi di messaggistica istantanei, oppure durante riunioni, principalmente a livello dei gestori di conti mondiali. 21 [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che i partecipanti all’intesa si contattavano regolarmente e che i contatti, principalmente per telefono, si intensificavano al momento delle procedure di gara d’appalto, durante le quali avvenivano diverse telefonate al giorno tra alcune coppie di partecipanti all’intesa. Essa ha precisato che, in genere, i contatti tra alcune coppie di partecipanti all’intesa erano significativamente più elevati di quelli tra altre coppie. 22 Quanto al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003. 23 Innanzitutto, per determinare l’importo di base dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, tenuto conto delle differenze significative nella durata della partecipazione dei fornitori di UDO all’intesa e al fine di rispecchiare al meglio l’incidenza reale dell’intesa, era opportuno ricorrere a una media annuale calcolata sulla base del valore reale delle vendite realizzate dalle imprese durante i mesi civili completi della loro rispettiva partecipazione all’infrazione. 24 [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, chiarito che il valore delle vendite è stato calcolato sulla base delle vendite di UDO destinate ai personal computer fatturati alle entità HP e Dell situate nel SEE. 25 [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, per quanto riguarda la ricorrente, le vendite annue prese in considerazione includevano anche le vendite di UDO alla [OSCURATO:PERSONA]., destinate ai computer portatili e da scrivania della HP e della Dell. 26 [OSCURATO:PERSONA] ha, peraltro, considerato che, poiché il comportamento anticoncorrenziale nei confronti della HP era iniziato più tardi, e al fine di tenere conto dell’evoluzione dell’intesa, il valore rilevante delle vendite sarebbe stato calcolato separatamente per la HP e per la Dell, e che sarebbero stati applicati due coefficienti moltiplicatori in funzione della durata. 27 [OSCURATO:PERSONA] ha poi deciso che, poiché gli accordi di coordinamento dei prezzi rientravano, per loro stessa natura, tra le infrazioni più gravi all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, e l’intesa si estendeva almeno al SEE, la percentuale applicata a titolo della gravità nel caso di specie era del 16% per tutti i destinatari della decisione controversa. 28 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, alla luce delle circostanze del caso di specie, essa aveva deciso di aggiungere un ulteriore 16% a scopo dissuasivo. 29 Il dispositivo della decisione controversa, nella parte in cui riguarda la ricorrente, recita quanto segue: «Articolo 1 Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, avendo partecipato, durante i periodi indicati, a un’infrazione unica e continuata, composta da diverse infrazioni distinte, nel settore delle unità a disco ottico, nell’insieme del SEE, consistita in accordi di coordinamento dei prezzi: (...) h) [la ricorrente] dal 14 febbraio 2008 al 28 ottobre 2008, per il suo coordinamento nei confronti della Dell e della HP. Articolo 2 Per l’infrazione di cui all’articolo 1, sono inflitte rispettivamente le seguenti ammende: (...) h) [la ricorrente]: 7146000 EUR». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 30 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2015, la ricorrente ha proposto un ricorso volto, in via principale, all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui essa la riguarda e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale. 31 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduceva cinque motivi. Tali motivi vertevano, il primo, su una violazione dei diritti della difesa, dell’obbligo di motivazione e del diritto a una buona amministrazione, il secondo, su un errore di diritto manifesto e su una violazione dell’obbligo di motivazione a causa di una discrepanza tra il dispositivo della decisione impugnata e il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla durata dell’infrazione riguardo alla HP, il terzo, su una carenza di prove e su un’insufficienza di motivazione per quanto concerne la partecipazione della ricorrente a un’infrazione unica e continuata, il quarto, sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE e, il quinto su errori di fatto e di diritto nel calcolo dell’importo dell’ammenda e sulla violazione dell’obbligo di motivazione. 32 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tali motivi e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme. Conclusioni delle parti 33 Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa nella parte in cui essa la riguarda; – in subordine, ridurre l’ammenda che le è stata inflitta; – in ulteriore subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alla totalità delle spese. 34 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare la ricorrente a sopportare tutte le spese inerenti al presente procedimento. Sull’impugnazione 35 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti, in sostanza, sulla valutazione, da parte del Tribunale, in primo luogo, della constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’infrazione unica e continuata ad essa addebitata era costituita da più infrazioni distinte, in secondo luogo, dello snaturamento di taluni elementi di prova, in terzo luogo, della durata della sua partecipazione a tale infrazione unica e continuata, in quarto luogo, dell’asserita conoscenza dell’infrazione suddetta e, in quinto luogo, dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta. Sul primo motivo Argomenti delle parti 36 Con il suo primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver applicato, ai punti da 58 a 72 della sentenza impugnata, il criterio giuridico pertinente e di aver snaturato taluni elementi di prova quando ha respinto il suo motivo di annullamento vertente su una violazione dei suoi diritti della difesa, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato avendo constatato, nella decisione controversa, oltre ad un’infrazione unica e continuata, più infrazioni distinte che essa non aveva qualificato come tali nella comunicazione degli addebiti. 37 La ricorrente ricorda il carattere fondamentale del principio del rispetto dei diritti della difesa, che si applica in qualsiasi procedimento idoneo a concludersi con l’irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora. In materia di concorrenza, tale principio richiederebbe, in particolare, che la comunicazione degli addebiti, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] a un’impresa cui essa intende infliggere una sanzione, contenga un certo numero di elementi essenziali, quali i fatti addebitati, la loro qualificazione giuridica e gli elementi di prova sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA], affinché tale impresa possa utilmente far valere i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico. 38 Orbene, la giurisprudenza citata dal Tribunale ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata non potrebbe conciliarsi né con l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, né con gli articoli 41, paragrafi 1 e 2, e 48, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Pertanto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che i diritti della difesa della ricorrente erano stati rispettati, quando invece nella comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe qualificato come infrazioni distinte taluni elementi che essa avrebbe qualificato come tali nel dispositivo della decisione controversa. Infatti, le varie combinazioni di contatti anticoncorrenziali enunciate nella comunicazione degli addebiti avrebbero potuto dar luogo a un gran numero di infrazioni. 39 Ciò si verificherebbe anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse fondato la decisione controversa su soli cinque contatti. Per quanto riguarda, ad esempio, il contatto n. 5, la ricorrente sostiene che esso non può costituire, da solo, una violazione dell’articolo 101 TFUE. Per contro, esso potrebbe essere qualificato come tale in combinazione con altri contatti. Lo stesso varrebbe per tutte le combinazioni di contatti anticoncorrenziali che includono tale contatto. 40 Così, benché i fatti e gli elementi di prova fossero stati esposti nella comunicazione degli addebiti, la qualificazione di tali elementi di prova non lo sarebbe stata. Orbene, la mancanza di una tale qualificazione nella comunicazione degli addebiti avrebbe comportato una violazione dei diritti della difesa della ricorrente, cosa che il Tribunale avrebbe omesso di riconoscere. 41 Il Tribunale avrebbe altresì commesso un errore di diritto nel limitare il suo controllo ai soli contatti menzionati nella decisione controversa. Secondo la ricorrente, anche nell’ipotesi in cui la comunicazione degli addebiti avesse indicato che ogni combinazione di contatti costituiva un’infrazione, le sarebbe stato impossibile trattare ciascuna di tali combinazioni senza conoscere la qualificazione precisa adottata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare che la comunicazione degli addebiti aveva indicato alla ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato ogni combinazione di contatti bilaterali come infrazione distinta. 42 Per quanto riguarda lo snaturamento dei fatti, la ricorrente rileva che il Tribunale ha considerato che i punti 301, 308, 353 e 354 della comunicazione degli addebiti facevano riferimento ad un intreccio di accordi e di pratiche concordate e che, pertanto, la ricorrente era stata informata dell’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di constatare infrazioni distinte. Tuttavia, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della prima frase del punto 353 della comunicazione degli addebiti, la quale preciserebbe chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che vi fosse una sola infrazione unica e continuata. 43 [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in via preliminare, che tale motivo sia inoperante. Essa sottolinea che il Tribunale ha confermato la sua constatazione secondo la quale la ricorrente aveva partecipato ad un’infrazione unica e continuata tra il 14 febbraio 2008 e il 28 ottobre 2008. Pertanto, gli argomenti della ricorrente relativi alla constatazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui tale infrazione unica e continuata sarebbe costituita da diverse infrazioni distinte, sarebbero inoperanti, dato che non potrebbero incidere sul dispositivo della sentenza impugnata. 44 In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tali argomenti siano privi di fondamento. 45 In primo luogo, la ricorrente snaturerebbe la sentenza impugnata quando sostiene che il Tribunale avrebbe considerato che dalla giurisprudenza risulta che i diritti processuali di una parte non si applicano se quest’ultima ha formulato osservazioni su ciò che le è stato sottoposto. Al contrario, il Tribunale avrebbe correttamente riassunto, nei punti da 60 a 63 di tale sentenza, i principi applicabili per quanto riguarda il diritto di essere ascoltato. 46 In secondo luogo, l’argomento della ricorrente relativo ad uno snaturamento manifesto della comunicazione degli addebiti, al punto 65 della sentenza impugnata, dovrebbe essere respinto. Infatti, quest’ultima sarebbe stata effettivamente ascoltata, nel corso del procedimento amministrativo, sull’affermazione secondo cui il suo comportamento costituiva non solo un’infrazione unica e continuata, ma anche una serie di infrazioni distinte. Da un lato, il Tribunale avrebbe giustamente considerato, ai punti 66 e 67 di tale sentenza, che i contatti anticoncorrenziali possono, al tempo stesso, costituire infrazioni distinte e, considerati nel loro insieme, essere qualificati come infrazione unica e continuata. Tale valutazione sarebbe conforme alla giurisprudenza della Corte. Dall’altro, contrariamente a quanto affermerebbe la ricorrente, la comunicazione degli addebiti avrebbe fatto senz’altro menzione di un gruppo di infrazioni in diversi casi. 47 In terzo luogo, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il Tribunale, ai punti da 68 a 70 della sentenza impugnata, ha risposto alla sua argomentazione secondo cui le varie combinazioni di contatti esposte nella comunicazione degli addebiti avrebbero dato luogo a un gran numero di possibili infrazioni. Da un lato, esso avrebbe constatato che il numero di contatti nei quali la ricorrente era coinvolta era limitato. Tale constatazione, di natura fattuale, non può essere contestata in sede di impugnazione. Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe altresì dichiarato che, in ogni caso, la ricorrente era in grado di difendersi in merito all’insieme dei presunti contatti bilaterali e che essa avrebbe fatto uso di tale possibilità, cosicché non può sostenere che i suoi diritti della difesa siano stati violati. 48 In quarto luogo, la ricorrente snaturerebbe la decisione impugnata sostenendo che la natura anticoncorrenziale del contatto n. 5 dipenderebbe solo dal contatto n. 1. Oltre al fatto che tale interpretazione trascurerebbe la sostanza dei considerando da 257 a 259 di tale decisione, il Tribunale avrebbe giustamente concluso, ai punti da 68 a 70 della sentenza impugnata, che la ricorrente aveva avuto l’occasione di contestare la natura anticoncorrenziale tanto del contatto n. 1 quanto del contatto n. 5. 49 In quinto luogo, la ricorrente effettuerebbe una lettura erronea dei punti 70 e 71 della sentenza impugnata. Il Tribunale non vi avrebbe affermato che i diritti della difesa si applicherebbero unicamente quando un’impresa ha effettuato un numero circoscritto di contatti bilaterali. Esso si sarebbe semplicemente limitato a rilevare, ad abundantiam, al punto 71 di tale sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata responsabile del numero eventualmente elevato di contatti bilaterali di cui la ricorrente sarebbe l’autrice. Giudizio della Corte 50 Con il suo primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso, ai punti da 58 a 72 della sentenza impugnata, un errore di diritto e di aver snaturato taluni elementi di prova, nel dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato i suoi diritti di difesa quando aveva constatato, nella decisione impugnata, oltre ad un’infrazione unica e continuata, più infrazioni distinte che non aveva qualificato come tali nella comunicazione degli addebiti. 51 A tale riguardo, occorre rilevare che, all’articolo 1, lettera h), della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha in sostanza constatato, da un lato, l’esistenza di un’infrazione unica e continuata e, dall’altro, l’esistenza di «più infrazioni distinte» che compongono tale infrazione. 52 In tale contesto, occorre rilevare, altresì, che il primo motivo mira a contestare unicamente la valutazione, da parte del Tribunale, di tale seconda constatazione, relativa all’esistenza di più infrazioni distinte. Per contro, tale motivo non verte sulla sua valutazione della conclusione, contenuta in tale disposizione, secondo la quale la ricorrente ha partecipato ad un’infrazione unica e continuata. 53 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché nel caso di specie quest’ultima ha fondato la decisione controversa su due distinte constatazioni di infrazione, detto motivo non può, a priori, essere respinto in quanto inoperante. 54 Al fine di esaminare il motivo stesso, occorre ricordare, in limine, che da una giurisprudenza costante risulta che una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione. Così, qualora i diversi comportamenti facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] può imputare la responsabilità di tali comportamenti in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 55 Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e continuata con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di «accordo» o di «pratica concordata» ad oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito di tale infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 56 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, la partecipazione di un’impresa ad un’infrazione unica e continuata non richiede la sua partecipazione diretta all’insieme dei comportamenti anticoncorrenziali che costituiscono detta infrazione (sentenza del 22 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑702/19 P , EU:C:2020:857 , punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 57 È alla luce di tali principi che occorre esaminare il primo motivo. 58 La ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto quando, ai punti da 58 a 72 della sentenza impugnata, ha respinto il suo argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i suoi diritti della difesa addebitandole, per la prima volta nella decisione controversa, oltre alla sua partecipazione a un’infrazione unica e continuata, una partecipazione a più infrazioni distinte corrispondenti ai comportamenti rientranti in tale infrazione unica e continuata. 59 Occorre ricordare che la nozione di «infrazione unica e continuata» presuppone un insieme di comportamenti che potrebbero altresì costituire, di per sé, una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Sebbene un insieme di comportamenti possa essere qualificato, alle condizioni enunciate ai punti 54 e 55 della presente sentenza, come infrazione unica e continuata, non se ne può dedurre che ciascuno di tali comportamenti debba, di per sé e considerato isolatamente, necessariamente essere qualificato come infrazione distinta a tale disposizione. Infatti, a tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] deve ancora individuare e qualificare come tale ciascuno di detti comportamenti e fornire poi la prova del coinvolgimento dell’impresa interessata alla quale essi sono addebitati. 60 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che una siffatta separazione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che qualifichi un’intesa globale come infrazione unica e continuata è possibile qualora, da un lato, detta impresa sia stata posta nella condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che le veniva altresì contestato ciascuno dei comportamenti che componevano l’infrazione e, quindi, di difendersi su tale punto, e qualora, dall’altro, la decisione stessa sia sufficientemente chiara al riguardo (v., per analogia, sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 46 ). 61 Secondo una giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento idoneo a concludersi con l’irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che deve essere pienamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./Versalis e a., C‑93/13 P e C‑123/13 P , EU:C:2015:150 , punto 94 e giurisprudenza ivi citata). 62 A tale titolo, come correttamente ricordato dal Tribunale al punto 60 della sentenza impugnata, il regolamento n. 1/2003 prevede che alle parti venga inviata una comunicazione degli addebiti la quale deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] in tale fase del procedimento. Una siffatta comunicazione degli addebiti costituisce la garanzia procedurale che concretizza il principio fondamentale del diritto dell’Unione, che esige il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che può concludersi con l’irrogazione di una sanzione. Tale principio richiede in particolare che la comunicazione degli addebiti inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] a un’impresa alla quale intende infliggere una sanzione per violazione delle regole di concorrenza contenga gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA], affinché la predetta impresa sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P , EU:C:2009:500 , punti 35 e 36 e giurisprudenza ivi citata). 63 Vero è che, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 88 delle sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha la facoltà di precisare, nella sua decisione finale, una qualificazione giuridica dei fatti da essa adottata, in via provvisoria, nella comunicazione degli addebiti, tenendo conto degli elementi ricavabili dal procedimento amministrativo, o per abbandonare censure che si siano rivelate infondate, o per strutturare e integrare sia in fatto che in diritto i suoi argomenti a sostegno delle censure su cui essa si basa (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2013, SNIA/[OSCURATO:PERSONA], C‑448/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:801 , punti da 42 a 44 ). Tuttavia, ciò implica che, nella comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta ad enunciare qualsiasi qualificazione giuridica dei fatti che intende prendere in considerazione nella sua decisione finale. 64 Ne deriva che i diritti della difesa dell’impresa interessata risultano violati a causa dell’esistenza di una discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione finale unicamente a condizione che un addebito figurante nella stessa non sia stato esposto nella comunicazione degli addebiti in modo sufficiente per consentire ai destinatari di tale comunicazione di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento avviato a loro carico. 65 Ne consegue che, quando la [OSCURATO:PERSONA] intende contestare ai destinatari di una comunicazione degli addebiti non solo un’infrazione unica e continuata, ma anche ciascuno dei comportamenti costituenti tale infrazione separatamente considerati come infrazioni distinte, il rispetto dei diritti della difesa di tali destinatari esige che la [OSCURATO:PERSONA] esponga, in detta comunicazione, gli elementi necessari per consentire a questi ultimi di comprendere che la [OSCURATO:PERSONA] li persegue a titolo tanto di tale infrazione unica e continuata quanto di ciascuna di tali infrazioni distinte. 66 Ai punti da 60 a 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente ricordato i principi relativi al rispetto dei diritti della difesa nell’ambito di un procedimento diretto a constatare una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Esso ha altresì giustamente precisato, al punto 62 di tale sentenza, che solo se la decisione finale pone a carico delle imprese interessate infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti o prende in considerazione fatti diversi, si dovrà constatare una violazione dei diritti della difesa. 67 Per contro, la ricorrente non può trarre argomenti dal fatto che il Tribunale ha considerato, al punto 63 della sentenza impugnata, facendo riferimento alla sentenza del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P , EU:C:2002:582 ), che non si deve constatare una violazione dei diritti della difesa quando le asserite differenze tra la comunicazione degli addebiti e la decisione finale non riguardano comportamenti diversi da quelli sui quali le imprese interessate abbiano già formulato le loro osservazioni e che, pertanto, sono estranee a qualsiasi nuovo addebito. 68 Infatti, una tale considerazione si basa sulla premessa che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente indicato, da un lato, la sua intenzione di qualificare come infrazione distinta ciascuno dei comportamenti o combinazione di comportamenti in questione, considerati isolatamente, e, dall’altro, a quale impresa le addebitava. 69 Orbene, è vero che, al punto 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che numerosi elementi esposti nella comunicazione degli addebiti indicavano che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che l’intesa fosse costituita da diversi accordi. Tuttavia, il Tribunale non poteva dedurre da tali considerazioni generali, e neppure dai contatti bilaterali identificati in tale comunicazione degli addebiti e menzionati al punto 69 di tale sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] vi aveva esposto chiaramente gli elementi necessari per consentire alla ricorrente di comprendere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva intenzione di contestarle, oltre ad un’infrazione unica e continuata, anche ciascuno dei comportamenti o combinazioni di comportamenti ai quali la ricorrente aveva direttamente partecipato, considerati isolatamente, in quanto infrazioni distinte. 70 In tal modo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Infatti, confondendo peraltro implicitamente la nozione di «comportamento» e quella di «infrazione», la ricorrente non poteva comprendere, in mancanza di qualsiasi indicazione chiara nella comunicazione degli addebiti, che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva perseguirla non solo a titolo dell’infrazione unica e continuata addotta in tale comunicazione, ma anche di varie infrazioni distinte costituite dai diversi contatti bilaterali menzionati in quest’ultima. 71 Ne consegue che il Tribunale non poteva, senza con ciò incorrere in errori di diritto, dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato i diritti della difesa della ricorrente, dal momento che la comunicazione degli addebiti non conteneva gli elementi essenziali della contestazione mossa nei suoi confronti, per quanto riguarda tali infrazioni distinte, in particolare la qualificazione prevista per le condotte loro addebitate. 72 Pertanto, il primo motivo dev’essere accolto. Sul secondo motivo Argomenti delle parti 73 Con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di avere snaturato, ai punti da 104 a 107 e da 113 a 115 della sentenza impugnata, le prove da essa presentate nell’ambito della seconda parte del primo motivo del suo ricorso di annullamento, relative al rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una buona amministrazione. Più precisamente, la ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato il senso chiaro del punto 13 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti, il quale menzionava solo contatti tra quest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA], di cui la ricorrente era fornitore, per aver concluso che tali contatti dimostravano che quest’ultima era in contatto diretto con i suoi concorrenti. 74 In primo luogo, avendo constatato, ai punti da 104 a 107 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato i diritti della difesa della ricorrente, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova. 75 In secondo luogo, per quanto riguarda la violazione del diritto a una buona amministrazione, il Tribunale avrebbe indebitamente considerato che, avendo rifiutato di chiedere alla HP e alla Dell di fornire informazioni sulla trasparenza del mercato, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato tale diritto. 76 A tale proposito, dai punti 113 e 114 della sentenza impugnata risulterebbe che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le dichiarazioni della ricorrente nel senso che esse ammettevano contatti illeciti con taluni concorrenti mentre si trattava solo di contatti tra un fornitore e i suoi clienti. Lo snaturamento del significato chiaro di tali dichiarazioni avrebbe indotto il Tribunale a concludere, erroneamente, che non era necessario che la [OSCURATO:PERSONA] chiedesse alla HP e alla Dell di produrre taluni documenti. 77 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il secondo motivo sia inoperante e infondato. Giudizio della Corte 78 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la Corte respinge in modo puro e semplice le censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una sentenza del Tribunale, poiché una motivazione siffatta non può comportare l’annullamento della pronuncia (sentenza del 25 gennaio 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑403/04 P e C‑405/04 P , EU:C:2007:52 , punto 106 e giurisprudenza ivi citata). 79 Orbene, occorre rilevare che gli snaturamenti di elementi di prova asseriti dalla ricorrente vertono solo su punti che non sono direttamente alla base delle conclusioni enunciate ai punti 107 e 115 della sentenza impugnata. 80 Infatti, da un lato, gli elementi di prova di cui ai punti da 104 a 106 di tale sentenza si aggiungono a tre altri elementi di prova, esposti ai punti 96, 100 e 103 di detta sentenza, che sono sufficienti a fondare la constatazione di cui al punto 107 della medesima sentenza. Dall’altro lato, la parte contestata del punto 113 della sentenza impugnata non è neppure necessaria per corroborare le conclusioni enunciate ai punti 114 e 115 di tale sentenza. Tale punto 113 inizia con una constatazione di fatto, non contestata, che è di per sé sufficiente a suffragare tali conclusioni. Questa constatazione verte sul fatto che la ricorrente ha partecipato a contatti diretti nel corso dei quali i partecipanti all’intesa avevano scambiato informazioni sui prezzi. Ciò è sufficiente per giustificare il fatto che il Tribunale ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva bisogno di chiedere alla Dell e alla HP di produrre documenti con i quali esse avrebbero tenuto informati i fornitori di UDO sui prezzi dei loro concorrenti. L’eventuale snaturamento di un elemento di prova nella seconda parte di detto punto 113 sarebbe privo di incidenza sulle suddette conclusioni enunciate ai punti 114 e 115 di detta sentenza. 81 Il secondo motivo della ricorrente deve pertanto essere respinto in quanto inoperante. Sul terzo motivo Argomenti delle parti 82 Con il suo terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver violato il suo obbligo di motivazione o di non aver applicato il criterio giuridico corretto, avendo respinto il secondo motivo del suo ricorso di annullamento, vertente su una contraddizione tra la motivazione della decisione controversa e il dispositivo della stessa. 83 Secondo la ricorrente, il ragionamento del Tribunale esposto ai punti da 118 a 121 della sentenza impugnata non costituisce una risposta sufficiente a tale secondo motivo. A suo avviso, esisterebbe una contraddizione tra il punto 553 della decisione controversa, da cui risulterebbe che la ricorrente ha partecipato, per quanto riguarda la HP, all’infrazione unica e continuata in questione solo dal 10 aprile al 28 ottobre 2008, e il dispositivo di tale decisione, che avrebbe constatato una partecipazione della ricorrente a tale infrazione, sia per quanto riguarda la Dell che la HP, dal 14 febbraio 2008 al 28 ottobre 2008. 84 Orbene, una siffatta contraddizione avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad accogliere il secondo motivo del ricorso di annullamento della ricorrente. 85 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questo motivo deve essere respinto in quanto infondato. Giudizio della Corte 86 Con il suo terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver violato il suo obbligo di motivazione o di aver commesso un errore di diritto, avendo respinto il secondo motivo del suo ricorso di annullamento, vertente su una contraddizione tra la motivazione e il dispositivo della decisione controversa. 87 A tale proposito, al punto 118 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che l’articolo 1 della decisione controversa indica che la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata e che ciò non significava, tuttavia, che tutti i destinatari di tale decisione dovessero essere sanzionati per l’infrazione nel suo complesso. Al punto 119 di tale sentenza, il Tribunale ha infatti sottolineato che detto articolo 1 precisa che tale infrazione è costituita da «più infrazioni distinte». 88 Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 120 di detta sentenza, che senza contraddirsi la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, al contempo, all’articolo 1 della decisione controversa, che la ricorrente aveva partecipato a un’infrazione unica e continuata nei confronti della Dell e della HP dal 14 febbraio 2008 al 28 ottobre 2008, e ha preso in considerazione, al punto 553 di tale decisione, relativo al calcolo dell’importo dell’ammenda, la data più tardiva dei primi contatti della ricorrente riguardanti la HP. 89 Tale ragionamento non è viziato né da un’insufficienza di motivazione né da un errore di diritto in merito al criterio giuridico applicabile. 90 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la circostanza che un’impresa non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti ai quali ha preso parte non è rilevante per dimostrare l’esistenza di un’infrazione a suo carico, poiché occorre prendere in considerazione tali elementi solo in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, di determinazione dell’importo dell’ammenda (sentenza del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑99/17 P , EU:C:2018:773 , punto 54 e giurisprudenza citata). 91 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha seguito un ragionamento conforme ai requisiti derivanti da tale giurisprudenza. Dopo aver constatato, al punto 517 della decisione controversa, che la ricorrente aveva partecipato ad un’infrazione unica e continuata dal 14 febbraio al 28 ottobre 2008, essa ha esaminato, nell’ottava parte di tale decisione, quali fossero le misure correttive da adottare nei confronti delle imprese che avevano partecipato a tale infrazione. È nell’ambito di tale valutazione che la [OSCURATO:PERSONA] ha specificato, ai fini del calcolo dell’ammenda, la durata della partecipazione delle imprese interessate a ciascuno degli elementi costitutivi di detta infrazione, vale a dire la parte di quest’ultima relativa alle vendite effettuate alla Dell (in prosieguo: la «parte dell’infrazione relativa alla Dell») e la parte della medesima infrazione relativa alle vendite effettuate alla HP (in prosieguo: la «parte dell’infrazione relativa alla HP»). Pertanto, la tabella contenuta al punto 553 di detta decisione si limita a fornire indicazioni ai fini non già della constatazione dell’infrazione unica e continuata di cui trattasi, bensì del calcolo dell’ammenda. Non sussiste, quindi, alcuna contraddizione tra detto punto 553 e l’articolo 1, lettera h), della decisione controversa, che, dal canto suo, riguarda non già il calcolo dell’ammenda, bensì la constatazione di tale infrazione. 92 Di conseguenza, alla luce degli elementi esposti ai punti 87 e 88 della presente sentenza, non si può contestare al Tribunale di aver erroneamente motivato la sentenza impugnata o di aver commesso un errore di diritto nel respingere il secondo motivo del ricorso di annullamento della ricorrente. 93 Pertanto, il terzo motivo di ricorso dev’essere respinto in quanto infondato. Sul quarto motivo 94 Con il suo quarto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in diversi errori di diritto per quanto riguarda la valutazione, da parte del Tribunale, della sua responsabilità per la parte dell’infrazione relativa alla Dell. Tale motivo è suddiviso in due parti. Sulla prima parte del quarto motivo – Argomenti delle parti 95 La prima parte del quarto motivo verte, in sostanza, sull’asserita conoscenza, da parte della ricorrente, dell’infrazione unica e continuata di cui trattasi. La ricorrente sostiene che la conclusione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente ritenuto che la ricorrente conoscesse o avrebbe dovuto conoscere la parte dell’infrazione relativa alla Dell è fondata su uno snaturamento degli elementi di prova. 96 A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fondato la sua dimostrazione su due messaggi di posta elettronica interni alla [OSCURATO:PERSONA] del 14 febbraio e del 28 ottobre 2008, di cui la ricorrente avrebbe ricevuto una copia. [OSCURATO:PERSONA] ne avrebbe dedotto che la ricorrente aveva compreso o avrebbe dovuto comprendere che le informazioni contenute in tali messaggi di posta elettronica provenivano da un concorrente e dimostravano scambi illeciti tra concorrenti. 97 Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha fatto valere che tali messaggi di posta elettronica non costituivano prove sufficienti a dimostrare la sua conoscenza dell’infrazione unica e continuata in questione, dato che essa avrebbe compreso che le informazioni in essi contenute provenivano dalla Dell. 98 Nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto tale argomento. 99 Per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica del 14 febbraio 2008, il Tribunale avrebbe analizzato, ai punti da 157 a 160 della sentenza impugnata, quattro indizi distinti che costituivano, a suo avviso, un insieme di indizi sufficienti a dimostrare che la ricorrente avrebbe dovuto comprendere che le informazioni contenute in tale messaggio di posta elettronica provenivano non dalla Dell, bensì da un concorrente Ciò significherebbe, quindi, che, se il ragionamento del Tribunale fosse viziato in ragione di uno di tali indizi, la sua conclusione sarebbe interamente viziata. 100 Orbene, il Tribunale avrebbe snaturato uno degli elementi di prova dedotti come quarto indizio, che figurava al punto 160 della sentenza impugnata. Tali elementi di prova sarebbero due messaggi di posta elettronica della [OSCURATO:PERSONA], uno del 30 ottobre 2007, l’altro del 13 dicembre 2007. Orbene, risulterebbe chiaramente che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il messaggio di posta elettronica del 30 ottobre 2007 è stato scambiato tra due dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e non tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente. Il Tribunale avrebbe quindi snaturato tale elemento di prova, il che rimetterebbe in discussione la sua dimostrazione relativa al messaggio di posta elettronica del 14 febbraio 2008. 101 Per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica del 28 ottobre 2008, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, ai punti da 202 a 205 della sentenza impugnata, che esso potesse essere accettato come prova di un contatto anticoncorrenziale relativo ai prezzi. Il Tribunale avrebbe fondato tale conclusione su un certo numero di indizi. 102 Orbene, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova considerati come indizi. Non solo nulla può essere desunto dal messaggio di posta elettronica del 14 febbraio 2008 per dimostrare la natura del contatto anticoncorrenziale del 28 ottobre 2008, ma sarebbe altresì impossibile dedurre dagli elementi di prova riguardanti la parte dell’infrazione relativa alla HP una qualsivoglia conclusione per quanto riguarda la parte dell’infrazione relativa alla Dell. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto quando ha concluso che gli elementi di prova erano sufficienti a dimostrare il carattere anticoncorrenziale di tale contatto. 103 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prima parte del quarto motivo deve essere respinta in quanto inoperante e infondata. – Giudizio della Corte 104 Con la prima parte del suo quarto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova relativi alla conoscenza della parte dell’infrazione relativa alla Dell e un difetto di motivazione. 105 A tal riguardo, occorre ricordare che sussiste uno snaturamento quando, senza dover assumere nuovi elementi di prova, la valutazione di quelli esistenti appare manifestamente erronea. Spetta alla ricorrente indicare con precisione le prove che sono state snaturate e indicare gli errori di valutazione che sarebbero stati commessi (sentenza del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑99/17 P , EU:C:2018:773 , punto 103 e giurisprudenza ivi citata). 106 Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, il messaggio di posta elettronica interno della [OSCURATO:PERSONA] del 14 febbraio 2008, di cui la ricorrente era in copia, quest’ultima sostiene che il Tribunale ha fondato la sua conclusione secondo cui tale messaggio era sufficiente a dimostrare che la ricorrente avrebbe dovuto comprendere che esisteva un’infrazione sui quattro indizi menzionati ai punti da 157 a 160 della sentenza impugnata. La ricorrente ritiene che tali indizi abbiano carattere cumulativo, cosicché, se uno di essi viene a mancare, tale conclusione non potrebbe essere mantenuta. 107 Orbene, a prescindere dalla questione se il Tribunale abbia effettivamente snaturato uno di tali elementi, si deve constatare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dalla sentenza impugnata risulta chiaramente che detti indizi non devono essere intesi come condizioni cumulative alla cui sussistenza è subordinata detta conclusione del Tribunale, bensì come altrettanti elementi di prova autonomi ma concordanti, volti a dimostrare che la ricorrente avrebbe dovuto comprendere che il messaggio di posta elettronica del 14 febbraio 2008 menzionava scambi di informazioni tra concorrenti. 108 Infatti, il Tribunale ha anzitutto analizzato, ai punti 157 e 158 della sentenza impugnata, il tenore di tale messaggio di posta elettronica. Esso ne ha concluso, da un lato, che i termini stessi impiegati in quest’ultimo lasciavano supporre che la [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto conversazioni dirette con la [OSCURATO:PERSONA] (TSST) e la PLDS e, dall’altro, che il contenuto delle informazioni attribuite a queste ultime società in detto messaggio di posta elettronica era tale che la ricorrente avrebbe dovuto comprendere che esse potevano essere state fornite da tali società unicamente ad un altro concorrente e non già alla Dell. 109 Inoltre, al punto 159 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dedotto dalla constatazione secondo cui, in linea generale, quando alcune informazioni provenivano dalla Dell, la [OSCURATO:PERSONA] si preoccupava di precisarlo, la conclusione che l’assenza di una siffatta precisazione era, nel caso di specie, significativa. 110 Infine, al punto 160 della sentenza impugnata, il Tribunale ha menzionato altri due messaggi di posta elettronica della [OSCURATO:PERSONA], uno del 30 ottobre 2007 e l’altro del 13 dicembre 2007, per dedurre anche da esso che la ricorrente doveva essere in grado di comprendere che il messaggio interno di posta elettronica della [OSCURATO:PERSONA] del 14 febbraio 2008 faceva riferimento a contatti con la concorrenza. 111 Da tale analisi del Tribunale deriva che quest’ultimo ha chiaramente presentato tali quattro indizi non già come quattro elementi cumulativi necessari per poter concludere che la ricorrente avrebbe dovuto capire che esisteva un’infrazione, ma semplicemente come indizi indipendenti che concorrono tutti alla medesima conclusione. 112 Ne consegue che la censura di snaturamento vertente sui messaggi di posta elettronica del 30 ottobre e del 13 dicembre 2007 non può, di per sé, rimettere in discussione la conclusione del Tribunale enunciata al punto 161 della sentenza impugnata, cosicché tale censura deve essere respinta in quanto inoperante. 113 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il messaggio di posta elettronica interno del 28 ottobre 2008, la ricorrente sosteneva dinanzi al Tribunale che tale messaggio poteva essere inteso nel senso che menzionava informazioni provenienti dalla Dell e non da concorrenti. Il Tribunale ha respinto tale argomento. 114 Contestando tale rigetto, la ricorrente rimette anzitutto in discussione la natura probatoria del messaggio di posta elettronica del 28 ottobre 2008 con gli stessi argomenti dedotti riguardo al messaggio di posta elettronica del 14 febbraio 2008. 115 Tuttavia, per le stesse ragioni esposte ai punti da 106 a 111 della presente sentenza, tale argomento non può essere accolto. 116 Inoltre, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver spiegato, al punto 204 della sentenza impugnata, la ragione in base alla quale la conoscenza o la partecipazione alla parte dell’infrazione unica e continuata relativa alla HP costituiva un elemento pertinente volto a dimostrare che la ricorrente avrebbe dovuto comprendere che il messaggio di posta elettronica del 28 ottobre 2008 rivelava informazioni fornite dalla concorrenza. 117 Occorre tuttavia rilevare che, con tale argomento, la ricorrente mira in realtà di ottenere una nuova valutazione della forza probatoria di tali elementi di prova, la quale, secondo una giurisprudenza costante della Corte, esula dalla competenza della Corte, salvo il caso di snaturamento di tale elemento di prova (sentenza del 12 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑411/15 P , EU:C:2017:11 , punto 153 e giurisprudenza ivi citata), circostanza che la ricorrente non dimostra. Ciò posto, si deve dichiarare che detto argomento è irricevibile. 118 Occorre quindi respingere la prima parte del quarto motivo in quanto, in parte, inoperante e, in parte, irricevibile. Sulla seconda parte del quarto motivo – Argomenti delle parti 119 Con la seconda parte del suo quarto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato, ai punti da 148 a 207 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato che la ricorrente aveva inteso contribuire, con il proprio comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti all’infrazione di cui trattasi. Il Tribunale non avrebbe risposto agli argomenti da essa dedotti a tale riguardo. 120 La ricorrente ritiene che risulti dalla giurisprudenza che la [OSCURATO:PERSONA] doveva comprovare la sua partecipazione all’infrazione unica e continuata in questione dimostrando che essa intendeva contribuire, con il proprio comportamento, agli obiettivi perseguiti da tutti i partecipanti a tale infrazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto dimostrare una partecipazione passiva se la ricorrente avesse partecipato a discussioni anticoncorrenziali e non avesse preso pubblicamente le distanze da tali discussioni. 121 Al punto 219 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto che il contributo della ricorrente, con il suo comportamento, a siffatti obiettivi era dimostrato dal fatto che essa non si fosse opposta a comparire in copia nei messaggi di posta elettronica della [OSCURATO:PERSONA]. Così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a constatare che la ricorrente non si era dissociata pubblicamente, quando aveva ricevuto alcuni messaggi di posta elettronica interni della [OSCURATO:PERSONA], per concludere che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione addebitatale. Orbene, per quanto riguarda la parte dell’infrazione relativa alla Dell, la ricorrente non avrebbe partecipato ad alcuna discussione diretta e avrebbe ricevuto soltanto informazioni indirette da parte della sua cliente, la [OSCURATO:PERSONA], che le comunicava i suoi scambi con i suoi concorrenti. La ricorrente non sarebbe stata, quindi, in grado di sollevare obiezioni a tali scambi. Essa non avrebbe potuto né impedire questi ultimi né dare ai concorrenti l’impressione che essa sottoscriveva il loro accordo o la loro pratica concordata. Ne conseguirebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che la ricorrente aveva iniziato a partecipare all’infrazione contestata, tacitamente o meno, il 14 febbraio 2008 o il 28 ottobre 2008. 122 [OSCURATO:PERSONA] ritiene infondata la seconda parte del quarto motivo. – Giudizio della Corte 123 Con la seconda parte del suo quarto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente ritenuto, nella decisione controversa, che il contributo della ricorrente, con il proprio comportamento, all’infrazione di cui trattasi fosse dimostrato dal fatto che essa non aveva preso pubblicamente le distanze dai comportamenti illeciti, quando invece la sua partecipazione era consistita unicamente nel comparire in copia di messaggi di posta elettronica interni della [OSCURATO:PERSONA] che menzionavano scambi di informazioni illecite tra concorrenti. 124 A tale proposito, occorre ricordare che, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, per dimostrare la partecipazione di un’impresa ad un’infrazione unica e continuata, la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare che tale impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era a conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑601/18 P , EU:C:2020:751 , punto 130 e giurisprudenza ivi citata). 125 In tale prospettiva, la tacita approvazione di un’iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e pregiudica la sua scoperta. Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all’infrazione, idonea a far sorgere la responsabilità dell’impresa di cui trattasi (sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 73 ). 126 Inoltre, occorre ricordare che la circostanza che un’impresa non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti ai quali ha preso parte non è rilevante per dimostrare l’esistenza di un’infrazione a suo carico, poiché occorre prendere in considerazione tali elementi solo in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, di determinazione dell’importo dell’ammenda (sentenze del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P , EU:C:2004:6 , punto 86 , nonché del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑99/17 P , EU:C:2018:773 , punto 54 ). 127 Nella specie, il Tribunale ha constatato, al punto 217 della sentenza impugnata, che la ricorrente aveva deliberatamente ricevuto informazioni relative a partecipanti all’intesa, vale a dire la TSST, la PLDS, nonché la Hitachi-LG [OSCURATO:PERSONA]. e la Hitachi-LG [OSCURATO:PERSONA]., e che essa aveva intrattenuto contatti bilaterali con un concorrente in merito ad una gara d’appalto organizzata dalla HP. Esso ha poi considerato, ai punti 218 e 219 di tale sentenza, che, sulla base, in particolare, di tali elementi di prova, valutati globalmente, la [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto, da un lato, constatare giustamente che la ricorrente aveva condiviso informazioni con gli altri fornitori di UDO riguardanti la strategia in materia di prezzi o di classifica per le gare d’appalto future al fine di coordinare i loro comportamenti e, dall’altro, concludere a buon diritto che la ricorrente aveva contribuito intenzionalmente all’obiettivo economico e anticoncorrenziale di cui trattasi. 128 Pertanto, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 124 e 125 della presente sentenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva trarre argomenti dai messaggi di posta elettronica ricevuti in copia dalla ricorrente per caratterizzare il suo contributo a tale infrazione, dato che la caratterizzazione di una partecipazione passiva della ricorrente a detta infrazione non è subordinata alla condizione che essa abbia partecipato a discussioni dirette con i suoi concorrenti. 129 In ogni caso, occorre rilevare che la censura della ricorrente si fonda su una distinzione artificiosa tra la parte dell’infrazione relativa alla Dell e la parte dell’infrazione relativa alla HP. 130 Orbene, tenendo conto della giurisprudenza richiamata ai punti precedenti, il Tribunale non era tenuto a verificare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato che la ricorrente era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di un’infrazione e che essa vi aveva contribuito o aveva l’intenzione di contribuirvi al contempo per la parte dell’infrazione relativa alla Dell e per la parte dell’infrazione relativa alla HP. Il Tribunale ha quindi giustamente dichiarato, al punto 219 della sentenza impugnata, da un lato, che la ricorrente aveva intenzionalmente contribuito all’unico obiettivo economico e anticoncorrenziale di falsare la normale concorrenza nelle gare d’appalto relative alle UDO organizzate dalla Dell e dalla HP e, dall’altro, che la ricorrente era consapevole del coinvolgimento delle altre parti nel cartello relativo alle UDO durante tutto il periodo della sua partecipazione. 131 Ne consegue che la seconda parte del quarto motivo non è fondata. Pertanto, tale motivo deve essere integralmente respinto in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante e in parte infondato. Sul quinto motivo Argomenti delle parti 132 Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente respinto il suo argomento secondo il quale l’importo dell’ammenda inflittale era manifestamente sproporzionato. 133 Secondo la ricorrente, il Tribunale, in violazione delle norme relative all’esercizio della sua competenza estesa al merito, ha commesso un errore di diritto o motivato in modo insufficiente la sua decisione quando ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in alcun errore di diritto nel calcolo di tale importo. 134 Pertanto, la ricorrente contesta al Tribunale di aver erroneamente considerato, al punto 236 della sentenza impugnata, che i suoi contatti anticoncorrenziali fossero idonei ad influenzare la sua politica tariffaria. A tale proposito, il Tribunale avrebbe dichiarato – erroneamente a parere della ricorrente – da un lato, che essa aveva attivamente partecipato a discussioni con altri fornitori concorrenti e, dall’altro, che gli scambi di informazioni sui prezzi e sui volumi, sulle classificazioni dei fornitori o sui vincoli di approvvigionamento avevano inciso sulla sua politica tariffaria. 135 La ricorrente ritiene che tali considerazioni del Tribunale siano errate. 136 Infatti, in primo luogo, il Tribunale, quando ha controllato il calcolo dell’importo dell’ammenda, avrebbe dovuto tener conto della circostanza che, come risulterebbe dagli elementi presentati alla Corte nell’ambito del quarto motivo, non fosse possibile concludere che la ricorrente aveva partecipato alla parte dell’infrazione relativa alla Dell. 137 In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe dimostrato che gli scambi di informazioni di cui al punto 134 della presente sentenza avessero avuto una qualsivoglia incidenza sui prezzi della ricorrente. A tale proposito, esso si sarebbe limitato, al punto 236 della sentenza impugnata, ad una semplice affermazione non suffragata. 138 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il quinto motivo sia, in parte, irricevibile e, in parte, inoperante o infondato. Giudizio della Corte 139 Con il quinto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto e di non aver sufficientemente motivato la sua decisione quando ha respinto il quinto motivo del suo ricorso di annullamento. 140 Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente relativa ad una violazione, da parte del Tribunale, delle norme relative all’esercizio della sua competenza estesa al merito, che occorre esaminare per prima, è sufficiente rilevare che quest’ultimo ha respinto integralmente tale quinto motivo senza che fosse necessario statuire sulla domanda, formulata in via subordinata dalla ricorrente, diretta ad ottenere che esso esercitasse tale competenza. Inoltre, poiché tale affermazione non è motivata, essa non soddisfa i requisiti risultanti dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte e deve, di conseguenza, essere respinta in quanto irricevibile. 141 Per quanto riguarda, poi, l’asserito difetto di motivazione che vizierebbe il punto 236 della sentenza impugnata, occorre rilevare, da un lato, che il semplice fatto che la ricorrente abbia riconosciuto di aver partecipato, per quanto riguarda la HP, a scambi diretti con concorrenti corrobora l’affermazione del Tribunale secondo la quale essa ha partecipato attivamente a discussioni con altri fornitori concorrenti, senza che occorra dimostrare che essa ha partecipato a tutti gli scambi in questione. 142 Dall’altro lato, non si può contestare al Tribunale un qualsivoglia difetto di motivazione per il fatto di aver considerato che le informazioni sui prezzi e sui volumi, sulle classificazioni dei fornitori o sui vincoli di approvvigionamento hanno inciso sulla politica tariffaria della ricorrente. Infatti, la Corte ha già dichiarato che esiste una presunzione di causalità tra una concertazione e il comportamento sul mercato delle imprese partecipanti a quest’ultima, secondo cui tali imprese, quando restano attive su tale mercato, tengono conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato (sentenza del 21 gennaio 2016, Eturas e a., C‑74/14 , EU:C:2016:42 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). La motivazione del Tribunale è, quindi, conforme alla giurisprudenza della Corte. 143 Ne consegue che il quinto motivo è in parte irricevibile e in parte infondato. Sull’annullamento della sentenza impugnata 144 Come risulta dall’analisi, ai punti da 50 a 72 della presente sentenza, del primo motivo della ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. 145 Ciò considerato, occorre annullare la sentenza impugnata. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 146 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 147 Nella specie, occorre statuire definitivamente sulla controversia, giacché lo stato degli atti lo consente. 148 Come indicato al punto 31 della presente sentenza, a sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha dedotto cinque motivi. 149 Con la prima parte del primo motivo di tale ricorso, la ricorrente fa valere che, avendo affermato per la prima volta nella decisione controversa che essa aveva partecipato a diverse infrazioni distinte che compongono l’infrazione unica e continuata ad essa addebitata, senza averlo dedotto nel corso del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i suoi diritti della difesa. 150 Alla luce dei punti da 54 a 72 della presente sentenza, si deve considerare che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i diritti della difesa della ricorrente quando le ha addebitato, nella decisione controversa, di aver partecipato a diverse infrazioni distinte che compongono l’infrazione unica e continuata che le è stata contestata, senza averlo chiaramente indicato nella comunicazione degli addebiti. 151 Ciò posto, si deve precisare che, un’irregolarità procedurale comporta l’annullamento totale o parziale della decisione soltanto se si dimostri che, in assenza di tale irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso (sentenza dell’11 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑56/18 P , EU:C:2020:192 , punto 80 ). 152 Nel caso di specie, la violazione dei diritti della difesa della ricorrente ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad imputare a quest’ultima alcune infrazioni rispetto alle quali essa non ha potuto difendersi. Infatti, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse esplicitamente precisato, nel corso del procedimento amministrativo, per ciascuno dei comportamenti che intendeva contestare alla ricorrente, quale fosse la qualificazione da essa prevista, la ricorrente avrebbe potuto eventualmente dedurre elementi idonei a rimettere in discussione tali qualificazioni. Ne consegue che, in mancanza di tale violazione, la decisione controversa avrebbe potuto avere un contenuto diverso. 153 Pertanto, il primo motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso deve essere accolto nella parte in cui contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato i suoi diritti della difesa per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente alle infrazioni distinte. 154 Tenuto conto di quanto precede, e alla luce di quanto precisato ai punti da 51 a 53 della presente sentenza, l’articolo 1, lettera h), della decisione controversa deve essere annullato nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando a più infrazioni distinte. 155 Con il secondo motivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto manifesto e ha violato il suo obbligo di motivazione a causa di una divergenza tra la motivazione e il dispositivo della decisione controversa. 156 Nel caso di specie, occorre considerare che, per le ragioni esposte ai punti da 86 a 93 della presente sentenza, non esiste alcuna contraddizione tra la tabella contenuta al punto 553 della decisione controversa e l’articolo 1, lettera h), di tale decisione. Non si può quindi contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di essere incorsa in un errore di diritto o di aver violato il suo obbligo di motivazione al riguardo. 157 Il secondo motivo di ricorso della ricorrente dinanzi al Tribunale deve pertanto essere respinto. 158 Con il terzo motivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova della sua partecipazione ad un’infrazione unica e continuata. 159 Nel caso di specie, la Corte fa propria la motivazione elaborata dal Tribunale ai punti da 128 a 147, da 150 a 162, da 166 a 174, da 177 a 187, da 190 a 199, da 202 a 207 e da 210 a 222 della sentenza impugnata. Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti, detto terzo motivo deve essere respinto. 160 Con il quarto motivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha il potere di applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE. 161 Nel caso di specie, la Corte fa propria la motivazione elaborata dal Tribunale ai punti da 43 a 56 della sentenza impugnata. Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti, il quarto motivo deve essere respinto. 162 Con il quinto motivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente sostiene, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errori di fatto e di diritto nel calcolo dell’importo dell’ammenda e, dall’altro, che essa ha violato il suo obbligo di motivazione. 163 Nel caso di specie, alla luce dei punti da 139 a 143 della presente sentenza, la Corte fa propria la motivazione elaborata dal Tribunale ai punti da 226 a 239, da 243 a 251, da 255 a 258, da 262 a 267 della sentenza impugnata. Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti della sentenza impugnata, il quinto motivo della ricorrente dinanzi al Tribunale deve essere respinto. 164 Occorre altresì statuire, in applicazione della competenza estesa al merito riconosciuta alla Corte dall’articolo 261 TFUE e dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, sull’importo dell’ammenda che deve essere posta a carico della ricorrente (sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 87 e giurisprudenza ivi citata). 165 A tale proposito, si deve rammentare che la Corte, quando statuisce essa stessa definitivamente sulla controversia, in applicazione dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è autorizzata, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 88 e giurisprudenza ivi citata). 166 Al fine di determinare l’importo dell’ammenda inflitta, spetta alla Corte valutare essa stessa le circostanze del caso e il tipo di infrazione di cui trattasi (sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 89 e giurisprudenza ivi citata). 167 Tale esercizio presuppone, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, che siano prese in considerazione, per ciascuna impresa sanzionata, la gravità dell’infrazione in questione nonché la sua durata, nel rispetto dei principi, in particolare, di motivazione, di proporzionalità, di personalità delle sanzioni e di parità di trattamento, senza che la Corte sia vincolata dalle regole indicative definite dalla [OSCURATO:PERSONA] nei suoi orientamenti, anche se queste ultime possono guidare i giudici dell’Unione quando esercitano la loro competenza estesa al merito (sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 90 , e giurisprudenza ivi citata). 168 Nel caso di specie, la Corte considera che nessuno degli elementi di cui la ricorrente si è avvalsa nell’ambito della presente causa, né alcun motivo di ordine pubblico, giustifichi che essa si avvalga della sua competenza estesa al merito per ridurre l’importo dell’ammenda inflitta all’articolo 2, lettera h), della decisione controversa. 169 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre annullare l’articolo 1, lettera h), della decisione controversa, nella parte in cui constata che la ricorrente ha violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando a più infrazioni distinte, e respingere il ricorso quanto al resto. Sulle spese 170 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. 171 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. L’articolo 138, paragrafo 3, di detto regolamento precisa che, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte. 172 Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] all’integralità delle spese e quest’ultima è rimasta soccombente nei suoi motivi nell’ambito della presente impugnazione nonché, in parte, in primo grado. La ricorrente è rimasta parzialmente soccombente nei suoi motivi in primo grado. Ciò premesso, la Corte ritiene, alla luce delle circostanze del caso di specie, che la [OSCURATO:PERSONA] debba essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione, la totalità delle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito della presente impugnazione nonché la metà di quelle da essa sostenute in primo grado. La ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese relative al procedimento di primo grado. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑772/15 , EU:T:2019:519 ), è annullata. 2) L’articolo 1, lettera h), della decisione C(2015) 7135 final della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a disco ottico), è annullato nella parte in cui dichiara che la [OSCURATO:PERSONA]., avendo partecipato a più infrazioni distinte dal 14 febbraio al 28 ottobre 2008, ha violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d’impugnazione, la totalità delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. nell’ambito della presente impugnazione nonché la metà di quelle da essa sostenute in primo grado. 5) [OSCURATO:PERSONA]. sopporterà la metà delle proprie spese relative al procedimento di primo grado. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.