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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 20693/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 8566-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 1329 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 629/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/10/2015 R.G.N. 1464/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Confermando la sentenza di primo grado, la corte d'appello di Milano dichiarava decaduto [OSCURATO:PERSONA] dal diritto al pagamento di somme a titolo di TFR nei confronti dell'Inps - [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia.

Riteneva la corte d'appello che il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 47 d.P.R. n.639/70, nel caso in cui l'ente previdenziale non avesse risposto alla richiesta amministrativa, iniziava dalla "data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo".

Aggiungeva la corte che la decadenza era rilevabile d'ufficio.

Contro la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi.

L'Inps resiste con controricorso e ha depositato memoria.

In data 25.3.22 il difensore attoreo ha chiesto l'interruzione del giudizio per sopravvenuto decesso del proprio assistito, in data

26.10.21. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va rilevato che, essendo il decesso del ricorrente intervenuto dopo la notifica del ricorso, e quindi dopo l'instaurazione del giudizio di legittimità, l'istituto dell'interruzione non risulta applicabile (v.

Cass.1757/16, Cass.24635/15).

Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt.47 d.P.R. n.639/70, 2

I. n.241/90 e 8

I. n.533/73 poiché, secondo il ricorrente, il termine di decadenza non potrebbe decorrere fin quando non sia stato emesso un provvedimento espresso da parte dell'Inps, mancato nel caso di specie; ciò anche in osservanza della

I. n.241/90 che richiede un provvedimento espresso a conclusione del procedimento amministrativo.

Onde escludere la decadenza, viene richiamato infine l'art.8

I. n.533/73.

Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art.416 c.p.c. in quanto l'eccezione di decadenza fu sollevata dall'Inps non con la memoria costitutiva, ma con successiva memoria illustrativa, dunque tardivamente, trattandosi di eccezione in senso stretto.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Con esso si sostiene che, in mancanza di provvedimento espresso sulla domanda amministrativa, il termine decadenziale non decorrerebbe.

Contro questo assunto basta richiamare la sentenza di questa Corte, emessa a sezioni unite (n.12718/09), secondo cui il termine di decadenza annuale dell'art.47 d.P.R. n.639/70 decorre anche nel caso di provvedimento non emesso dall'Inps sulla richiesta dell'assicurato.

In particolare, la sentenza fa riferimento al termine massimo di 300 giorni, non prorogabile, nonostante la protratta inerzia dell'ente nella risposta.

Tale protratta inerzia non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale.

Tale sentenza è stata poi seguita da altre pronunce (Cass.7527/10, Cass.15969/17, Cass.24957/21), le quali hanno confermato che il ritardo nella risposta data dall'Inps oltre il termine massimo di 300 giorni, come evincibile dall'art.47 d.P.R. n.639/70, non consente di posticipare il dies a quo del termine decadenziale.

Rispetto a questo orientamento consolidato, il ricorso non offre alcun motivo di riconsiderazione.

Il richiamo alla

I. n.241/90 è inconferente, poiché vi è nel caso di specie una norma speciale come l'art.47 d.P.R. n.639/70, riferita allo specifico procedimento amministrativo previdenziale, che riconnette effetti giuridici all'inerzia dell'ente previdenziale.

Parimenti inconferente è il richiamo all'art.8

I. n.533/73, che riguarda i vizi, le preclusioni e le decadenze in cui incorra l'assicurato in seno al procedimento amministrativo.

Ma la decadenza dell'art.47 d.P.R. n.639/70 attiene non più al procedimento amministrativo, che presuppone concluso, bensì alla possibilità di esercitare il diritto in giudizio.

Trattasi di decadenza di ordine sostanziale (Cass., sez. un., n.13736/06), non di ordine procedimentale cui ha riguardo l'art.8

I. n.533/73.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Per costante orientamento di questa Corte, la decadenza di cui all'art.47 d.P.R. n.639/70 è sottratta alla disponibilità delle parti, perciò è rilevabile d'ufficio (Cass.6331/14, Cass.3990/16, Cass.28639/18) e opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (v.

Cass.6331/14).

Le spese del presente grado seguono la soccombenza di parte ricorrente. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate, per il presente grado in €2500 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 8566-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 1329 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 629/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/10/2015 R.G.N. 1464/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Confermando la sentenza di primo grado, la corte d'appello di Milano dichiarava decaduto [OSCURATO:PERSONA] dal diritto al pagamento di somme a titolo di TFR nei confronti dell'Inps - [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia. Riteneva la corte d'appello che il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 47 d.P.R. n.639/70, nel caso in cui l'ente previdenziale non avesse risposto alla richiesta amministrativa, iniziava dalla "data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo". Aggiungeva la corte che la decadenza era rilevabile d'ufficio. Contro la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi. L'Inps resiste con controricorso e ha depositato memoria. In data 25.3.22 il difensore attoreo ha chiesto l'interruzione del giudizio per sopravvenuto decesso del proprio assistito, in data 26.10.21. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va rilevato che, essendo il decesso del ricorrente intervenuto dopo la notifica del ricorso, e quindi dopo l'instaurazione del giudizio di legittimità, l'istituto dell'interruzione non risulta applicabile (v. Cass.1757/16, Cass.24635/15). Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt.47 d.P.R. n.639/70, 2 I. n.241/90 e 8 I. n.533/73 poiché, secondo il ricorrente, il termine di decadenza non potrebbe decorrere fin quando non sia stato emesso un provvedimento espresso da parte dell'Inps, mancato nel caso di specie; ciò anche in osservanza della I. n.241/90 che richiede un provvedimento espresso a conclusione del procedimento amministrativo. Onde escludere la decadenza, viene richiamato infine l'art.8 I. n.533/73. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art.416 c.p.c. in quanto l'eccezione di decadenza fu sollevata dall'Inps non con la memoria costitutiva, ma con successiva memoria illustrativa, dunque tardivamente, trattandosi di eccezione in senso stretto. Il primo motivo è manifestamente infondato. Con esso si sostiene che, in mancanza di provvedimento espresso sulla domanda amministrativa, il termine decadenziale non decorrerebbe. Contro questo assunto basta richiamare la sentenza di questa Corte, emessa a sezioni unite (n.12718/09), secondo cui il termine di decadenza annuale dell'art.47 d.P.R. n.639/70 decorre anche nel caso di provvedimento non emesso dall'Inps sulla richiesta dell'assicurato. In particolare, la sentenza fa riferimento al termine massimo di 300 giorni, non prorogabile, nonostante la protratta inerzia dell'ente nella risposta. Tale protratta inerzia non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale. Tale sentenza è stata poi seguita da altre pronunce (Cass.7527/10, Cass.15969/17, Cass.24957/21), le quali hanno confermato che il ritardo nella risposta data dall'Inps oltre il termine massimo di 300 giorni, come evincibile dall'art.47 d.P.R. n.639/70, non consente di posticipare il dies a quo del termine decadenziale. Rispetto a questo orientamento consolidato, il ricorso non offre alcun motivo di riconsiderazione. Il richiamo alla I. n.241/90 è inconferente, poiché vi è nel caso di specie una norma speciale come l'art.47 d.P.R. n.639/70, riferita allo specifico procedimento amministrativo previdenziale, che riconnette effetti giuridici all'inerzia dell'ente previdenziale. Parimenti inconferente è il richiamo all'art.8 I. n.533/73, che riguarda i vizi, le preclusioni e le decadenze in cui incorra l'assicurato in seno al procedimento amministrativo. Ma la decadenza dell'art.47 d.P.R. n.639/70 attiene non più al procedimento amministrativo, che presuppone concluso, bensì alla possibilità di esercitare il diritto in giudizio. Trattasi di decadenza di ordine sostanziale (Cass., sez. un., n.13736/06), non di ordine procedimentale cui ha riguardo l'art.8 I. n.533/73. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Per costante orientamento di questa Corte, la decadenza di cui all'art.47 d.P.R. n.639/70 è sottratta alla disponibilità delle parti, perciò è rilevabile d'ufficio (Cass.6331/14, Cass.3990/16, Cass.28639/18) e opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (v. Cass.6331/14). Le spese del presente grado seguono la soccombenza di parte ricorrente. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate, per il presente grado in €2500 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 2
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