CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 37041/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c), comma 2-bis e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. I primi tre motivi, attinenti all'omessa allegazione al verbale di accertamento del tasso etilonnetrico del libretto di omologazione dell'apparecchiatura e alla mancanza di prova positiva sul conseguente regolare funzionamento, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. Sul punto, le argomentazioni dei giudici di merito devono difatti ritenersi coerenti con il principio in base al quale in tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, Sacchetti, Rv. 286500), elementi non apportati nel caso di specie. Il quarto motivo, attinente all'aggravante dal comma 2-bis, è inammissibile in quanto tendente a ottenere una non consentita rivisitazione in punto di fatto del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito e contenente affermazioni comunque tautologiche e autoevidenti. Il quinto motivo, attinente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, obbligatoria nel caso di specie, è manifestamente infondato. A tale proposito, questa Corte ha difatti enunciato il principio in base al quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone la revoca obbligatoria della patente di guida nell'ipotesi di sinistro stradale provocato da conducente per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sussistendo piena autonomia tra tale previsione e quella di cui all'art. 222 cod. strada, e non avendo, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, ad opera della sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale, inciso sulla coerenza sistematica delle disposizioni in materia di revoca e sospensione della patente attualmente vigenti (Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021, Zappalorto, Rv. 280951). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del o ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]