CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 20436/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4205-2023proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 207, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 185/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/01/2023 R.G.N. 344/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] altro R.G.N. 4205/2023 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 CC 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 185/2023, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, che aveva solo in parte accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:SOCIETA], (dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti solo dal 5.11.2013, la nullità del contratto di apprendistato in ragione della mancanza di adeguata attività formativa, l’osservanza, per il periodopreteso, di un orario di quaranta ore settimanali e la sussistenza delle relative differenze retributive da corrispondere; la carenza di giustificazione della espulsione con applicazione della tutela obbligatoria), ha respinto la richiesta diretta ad impugnare l’espulsione dalla società [OSCURATO:SOCIETA], confermando le altre statuizioni e compensando tra le parti il 50% delle spese del doppio grado con condanna della società a rimborsare alla controparte la restante metà. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che a) correttamente il Tribunale, vertendosi in una ipotesi di cd. tutela obbligatoria, avendo la società in servizio meno di quindici dipendenti, aveva adottato la formula alternativa diretta a riassumere la lavoratrice ovvero a risarcirle il danno commisurato in quattro retribuzioni; b) in considerazione della domanda di nullità del contratto di apprendistato e della sua cesura, qualificata dalla lavoratrice come licenziamento, la fattispecie rientrava tra le ipotesi disciplinate dall’art. 32 co. 3 lett. a) della legge n. 183/2010 e la Ricceri era decaduta dalla possibilità di impugnare il recesso del rapporto avvenuto in data 31.10.2016; c) la quietanza al saldo sottoscritta dalla lavoratrice in data 16.1.2017, in epoca anteriore alla introduzione dell’originario ricorso introduttivo, non rivestiva i caratteri di una transazione; d) dalle prove raccolte era risultato che la lavoratrice aveva diritto al pagamento delle vantate differenze retributive. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La ricorrente ha depositato memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc, con riguardo all’art. 102 cpc nonché l’omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 co. 1 n. 5 pc. La società deduce che la lavoratrice aveva chiesto, in primo grado, anche la regolarizzazione della posizione contributiva presso l’INPS ma la Corte distrettuale, così come il Tribunale, avevano omesso di rilevare la mancata integrazione del contraddittorio nei confrontidell’Istituto. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, con riguardo agli artt. 91 e 92 cpc, 115 e 116 cpc nonché l’omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere la Corte territoriale errato nell’avere posto il 50% delle spese a carico di essa società nonostante delle domande proposte nonostante delle domande presentate fosse stata accolta solo quella gradata di accertamento di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel minore periodo dal 2013 al 2015, con riduzione del quantum rivendicato anche per il rigetto della domanda sul TFR. 4. Il primo motivo è infondato. 5. Effettivamente, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, è stata avanzata anche una generica richiesta di regolarizzazione contributiva (non seguita da un coinvolgimento in giudizio dell’INPS), ma la stessa non è stata oggetto di decisione da parte del Tribunale, tanto è che non vi è stata condanna del datore di lavoro su tale istanza, né questa è stata reiterata in secondo grado, dovendosi, pertanto, ritenere definitivo un abbandono della stessa. 6. Non vi è stata, quindi, alcuna statuizione contenente un obbligo di facere del datore di lavoro nei confronti dell’INPS al quale è, pertanto, inopponibile la gravata pronuncia.7. In attuazione del criterio di dare preminenza al principio di effettività nella valutazione dell’esercizio e della lesione del diritto di difesa (al cui preventivo vaglio non si sottrae l’astratta violazione del principio dell’integrità del contraddittorio - cfr. in motivazione Cass. Sez. Un. n. 9006/2021), non è ravvisabile alcuna violazione dell’art.102 cpc, come dedotta, non essendovi alcuna necessità, allo stato, stante il decisumdei giudici di merito, di estendere il contraddittorio nei confronti dell’INPS. 8. Anche il secondo motivo è infondato. 9. La Corte distrettuale ha proceduto ad una nuova determinazione delle spese del doppio grado, avendo riformato in parte la pronuncia di primo grado e, poi, ha ritenuto che vi fossero i presupposti per una compensazione parziale (nella misura di un mezzo), con riguardo al criterio della soccombenza globale in quanto la lavoratrice comunque era risultata vittoriosa rispetto alle domande di declaratoria della nullità del contratto di apprendistato, all’accertamento che ella aveva sempre lavorato a tempo pieno e alla condanna di euro 9.463,78 oltre accessori. 10. La decisione è conforme ai principi di questa Corte. 11. In primo luogo, infatti, va osservato che, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento dellespese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma intutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esitocomplessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sullespese può essere dal giudic e del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. n. 27606/2019; Cass. n. 58/2004). 12. In secondo luogo, deve rilevarsi che l a valutazione dell'opportunità dellacompensazione, totale o parziale, dellespese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restandoperciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui lespese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che, a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare lespese, siano addotte ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Cass. n. 264/2006): ipotesi, queste ultime, non ravvisabili nella fattispecie. 13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 14. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione. 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell