CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 47264/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI SIRACUSAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteheillile le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (,)« [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 30 giugno 2023 il Tribunale di Siracusa dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], rinviato a giudizio per i delitti di cui agli artt. 56-319 quater cod. pen. (capo 1), di cui agli artt. 81, 56 e 317 cod. pen. (capo 2), di cui agli artt. 81, 317, 56 e 317 cod. pen. (capo 3), di, cui agli artt. 56 e 317 cod. pen. (capi 4 e 5), di cui agli artt. 110, 476 e 479 cod. pen. (capo 6), di cui agli artt. 110 e 476 cod. pen. (capo 7). Con ordinanza in data 31 maggio 2024 il Tribunale di Catania, su denuncia di conflitto presentata dal P.m. presso lo stesso Tribunale, che aveva preso atto della suddetta sentenza di incompetenza territoriale, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte. Questa Corte, in data 16 luglio 2024, disponeva restituirsi gli atti al Tribunale di Catania, ritenendo il conflitto insussistente e in particolare rilevando la mancanza di una pronuncia del Tribunale di Catania che declinasse la propria competenza. Infine, il Tribunale di Catania con ordinanza del 17 settembre 2024 ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Siracusa, ritrasmettendo gli atti a questo Ufficio per la risoluzione del conflitto di competenza. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede di risolversi il conflitto con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Siracusa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Siracusa. [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, nel circondario del Tribunale di Siracusa è stato, invero, commesso il fatto più grave, di cui al capo 3), di concussione, che risulta essersi consumata con la proroga del contratto di lavoro imposta quale dazione indebita, come evidenziato dal Tribunale di Catania. Non può, invece, essere accolta la tesi sostenuta dal Tribunale di Siracusa, secondo cui la consumazione si sarebbe avuta a Catania, luogo di interlocuzione con la vittima, ove sarebbe stata strappata la promessa indebita e si sarebbe concretizzata una "dazione" indebita di utilità; e secondo cui sarebbe irrilevante il successivo ed eventuale "conseguimento" della suddetta utilità da parte dell'agente (si vedano p. 9 e 10 della sentenza del Tribunale di Siracusa). Invero, nel delitto di concussione, qualora dopo la promessa la vittima esegua anche l'effettiva dazione dell'utilità i è in questo momento e nel luogo in cui essa avviene che si intende consumato il reato, anche ai fini dell'individuazione della competenza per territorio (Sez. 6, n. 28431 del 12/06/2013, Cappello, Rv. 255613). Osserva il Tribunale di Catania, correttamente e conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda per tutte Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484, secondo cui la competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili), che ai fini della competenza territoriale bisogna guardare all'imputazione provvisoria, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori. Sottolinea, a tale riguardo, che nel caso in esame nessun errore macroscopico o immediatamente percepibile appare inficiare il capo 3) nell'individuazione di Augusta (SR) quale /ocus commissi delictí, in cui si realizzava la proroga del contratto; e, infine, che la condotta di costrizione commessa in Catania non rileva ai fini di detta competenza, non essendo stata la stessa nel caso in esame a segnare la consumazione del delitto, bensì la dazione di utilità. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Siracusa, cui dispone trasmettersi gli atti. Così dec