CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10686/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difesodall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1418/2023,depositato il 19/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14518/2023Numero sezionale 2159/2025Numero di raccolta generale 10686/2026PREMESSO CHEData pubblicazione 22/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decretomonocratico del 6 dicembre 2022, con il quale la Corte d’appello diBari ha accolto la sua domanda di equa riparazione per la duratairragionevole di una procedura fallimentare e ha condannato ilMinistero della giustizia al pagamento di euro 3.000, in ragione dieuro 500 per ciascun anno. L’opponente ha lamentato chel’indennizzo gli è stato corrisposto solo in ragione di sei anni e noncon riguardo all’intera durata della procedura concorsuale, nonchél’incongrua quantificazione della somma riconosciutagli. Condecreto del 19 aprile 2023 la Corte d’appello ha rigettatol’opposizione. La Corte d’appello ha osservato come vadaconsiderata solo la frazione di tempo irragionevole, ovvero sei anni,e non tutto il tempo trascorso dalla domanda di ammissione alpassivo, dato che un processo necessariamente ha una sua duratafisiologica, predeterminata in linea generale dal legislatore. Quantoalla liquidazione del danno, preso atto della natura degli interessi ingioco e in particolare della natura del credito vantato, relativo aretribuzioni di un lavoratore, la Corte d’appello ha condiviso ilcriterio seguito dal primo giudice di discostarsi dal minimo e diliquidare la somma di euro 500 per ciascun anno di irragionevoledurata della procedura.2. Avverso il decreto [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.Resiste con controricorso il Ministero della giustizia, costituitosi aseguito della rinnovazione della notificazione del ricorso,chiedendone il rigetto in quanto inammissibile o comunqueinfondato.Memoria è stata depositata dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in tre motivi.1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi.2 di 6Numero registro generale 14518/2023Numero sezionale 2159/2025A) Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazioneNumero di raccolta generale 10686/2026dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001, dell’art. 112 c.p.c. eD adtae pullb’balicratz.io ne 22/04/2026132, comma 2, n. 2, c.p.c., in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.per totale carenza di motivazione in fatto e diritto, motivazioneerrata e/o mancata e/o solo apparente relativamenteall’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: circala quantificazione dell’indennizzo, la Corte d’appello hagenericamente e incomprensibilmente richiamato gli interessi ingioco, prescindendo dai criteri di valutazione e quantificazioneprevisti dal comma 2 dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001; lamotivazione non è che una formula di stile priva di qualsivogliavalenza giuridica, cosicché il decreto pecca per totale carenza dimotivazione in fatto e diritto.B) Il secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2-bis della legge 89/2001, degli artt. 112 e 132 c.p.c. inrelazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio: il ricorrente aveva chiesto chel’indennizzo venisse quantificato in base alla natura alimentare delcredito, alla durata della procedura fallimentare e al notevoleimporto del credito stesso, fatti totalmente ignorati dalla Corted’appello.I motivi sono infondati. La Corte d’appello ha, sia puresinteticamente, argomentato la conferma della quantificazionedell’equa riparazione riconosciuta al ricorrente, facendo riferimentoalla natura del credito vantato dal medesimo, sottolineando inparticolare che si tratta del credito di un lavoratore relativo aretribuzioni, e ha poi fatto riferimento alla necessità del ristoro delpatema d’animo da collegarsi alla lunghezza della vicendagiudiziaria in cui è stato coinvolto il ricorrente (cfr. al riguardo Cass.n. 28109/2018, che evidenzia come il decreto che provveda sulladomanda di equa riparazione necessiti, per esigenze di concisione espeditezza, di motivazione anche soltanto in forma sintetica,3 di 6Numero registro generale 14518/2023Numero sezionale 2159/2025Numero di raccolta generale 10686/2026potendo il giudice limitarsi a indicare i criteri alla base del proprioData pubblicazione 22/04/2026giudizio). La motivazione è quindi esistente, non meramenteapparente e rispetta il canone di cui all’art. 111 della Costituzione(cfr. in proposito le decisioni delle sezioni unite di questa Corte n.8053/2014 e n. 8038/2018). Quanto alla censura di omesso esamedi fatti decisivi, va sottolineato che la Corte d’appello haconsiderato le circostanze evidenziate dal ricorrente, avendoappunto fatto riferimento alla natura del credito, da lavorodipendente, del ricorrente e alla durata della procedurafallimentare, così che quello che il ricorrente contesta èl’apprezzamento di tali circostanze da parte del giudice,apprezzamento che ad esso spettava compiere, v. l’art. 2-bis dellalegge n. 89/2001, appunto dedicato alla misura dell’indennizzo(cfr., in relazione a una analoga fattispecie, Cass. n. 18382/2024).2. Il terzo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art.91 c.p.c., del d.m. n. 55/2014 e dell’art. 112 c.p.c., mancatoesame della contestazione relativa alla liquidazione dei compensidella fase monitoria in misura inferiore alle previsioni di legge,dovendo tali compensi essere liquidati “almeno nella misura mediadei parametri, se non addirittura con riferimento a quelli massimi”.Il motivo è infondato. In relazione alle spese liquidate per la fasemonitoria il ricorrente lamenta il mancato esame da parte delgiudice della opposizione della censura relativa al riconoscimentodella somma di euro 420, somma inferiore ai valori medi delloscaglione, dovendo invece essere liquidata almeno la somma dieuro 473, se non quella di euro 710, in applicazione dei parametrimassimi.È vero che nella pronuncia impugnata non vi è riferimento allacensura dell’opponente (da egli trascritta alle pagg. 17 e 18 delricorso) e la Corte d’appello si è limitata a provvedere in relazionealle spese del giudizio di opposizione, integralmente compensatetra le parti. Si tratta però di una censura del tutto infondata,4 di 6Numero registro generale 14518/2023Numero sezionale 2159/2025infondatezza che questa Corte può rilevare (si veda al riguardoNumero di raccolta generale 10686/2026Cass. n. 2313/2010, secondo cui alla luce dei principi di eDcatoa npuobbmlicaiazio ne 22/04/2026processuale e della ragionevole durata del processo, una voltaverificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello – e ilragionamento vale anche per la censura fatta valere conl’opposizione in esame – la Corte di cassazione può esaminare laquestione di diritto posta dal motivo, omettendo la cassazione conrinvio della sentenza impugnata allorquando la questione di dirittoposta con il suddetto motivo risulti infondata). Il giudicemonocratico, in dispositivo, ha liquidato euro 420 per compenso ein motivazione ha precisato che le spese sono state liquidate aisensi della tabella n. 8 del d.m. n. 147/2022, scaglione sino a euro5.200 e valore minimo, richiamando in proposito due pronunzie diquesta Corte. Il ricorrente non contesta l’applicazione della tabellan. 8 (applicazione corretta, cfr. Cass. n. 16512/2020, chepuntualizza come la liquidazione delle spese della fase destinata asvolgersi dinanzi al consigliere designato debba appunto avveniresulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", perquanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato acelebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità"rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.) e neppurecontesta lo scaglione considerato. Ciò che il ricorrente lamenta èl’applicazione del valore minimo, invece di quello medio o massimo.In realtà, il giudice monocratico, pur avendo menzionato il valoreminimo, ha liquidato una somma, euro 420, ben maggiore delminimo (euro 237) e prossima al valore medio (euro 473). Laregola che il ricorrente prospetta, ossia l’obbligo per il giudice diliquidare il valore medio, è regola non presente nelle norme e nellaloro interpretazione da parte di questa Corte (v., ex multis, Cass. n.89/2021, che ricorda come in tema di liquidazione delle speseprocessuali non trovi fondamento normativo un vincolo alladeterminazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice5 di 6Numero registro generale 14518/2023Numero sezionale 2159/2025Numero di raccolta generale 10686/2026solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delleData pubblicazione 22/04/2026tariffe), né tale regola può dirsi presente per il fatto che la fasemonitoria si sia svolta davanti alla Corte d’appello.II. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese in favore del controricorrente che liquida in euro750,00, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 9 settembre 2025.La PresidenteMilena Falaschi6 di 6