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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 1974

Cassazione n. 01275/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1974 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 17/2/2021 della Corte di appello Napoli, che in parziale riforma di quella del Tribunale di Napoli del 27/9/2013, ha rideterminato la pena irrogata al predetto per il reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e per condotte di detenzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti.

2. Il ricorso, anche alla luce della memoria difensiva, è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la condanna è stata pronunciata anche per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, espressamente contestato nell'ambito del medesimo capo di imputazione, unitamente al reato associativo, essendosi peraltro dato conto nelle sentenze di merito dell'operatività del sodalizio che si riforniva di stupefacenti e provvedeva a spacciarli su piazza, ciò che vale ad escludere qualsivoglia violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. 2.2.

Anche gli altri motivi, essenzialmente incentrati su vizi della motivazione in relazione agli elementi dedotti in senso contrario all'ipotesi accusatoria, risultano inammissibil0, in quanto generici e comunque manifestamente infondati: va infatti osservato che gli elementi difensivamente addotti non si confrontano con il quadro probatorio delineato dai Giudici di merito, che hanno fondato non illogicamente il proprio giudizio in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio sulle convergenti dichiarazioni di affidabili collaboratori di giustizia (Piana, Prestieri e Pica), le quali hanno finito per riscontrarsi vicendevolmente in ordine al ruolo in concreto assunto dal ricorrente ai fini dell'operatività del gruppo e ai fini della gestione della piazza di spaccio.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1974 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 17/2/2021 della Corte di appello Napoli, che in parziale riforma di quella del Tribunale di Napoli del 27/9/2013, ha rideterminato la pena irrogata al predetto per il reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e per condotte di detenzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti. 2. Il ricorso, anche alla luce della memoria difensiva, è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la condanna è stata pronunciata anche per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, espressamente contestato nell'ambito del medesimo capo di imputazione, unitamente al reato associativo, essendosi peraltro dato conto nelle sentenze di merito dell'operatività del sodalizio che si riforniva di stupefacenti e provvedeva a spacciarli su piazza, ciò che vale ad escludere qualsivoglia violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. 2.2. Anche gli altri motivi, essenzialmente incentrati su vizi della motivazione in relazione agli elementi dedotti in senso contrario all'ipotesi accusatoria, risultano inammissibil0, in quanto generici e comunque manifestamente infondati: va infatti osservato che gli elementi difensivamente addotti non si confrontano con il quadro probatorio delineato dai Giudici di merito, che hanno fondato non illogicamente il proprio giudizio in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio sulle convergenti dichiarazioni di affidabili collaboratori di giustizia (Piana, Prestieri e Pica), le quali hanno finito per riscontrarsi vicendevolmente in ordine al ruolo in concreto assunto dal ricorrente ai fini dell'operatività del gruppo e ai fini della gestione della piazza di spaccio. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore
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