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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 maggio 2024

Cassazione n. 14426/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5748/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (MA.SO.GI.BA.), in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (MLECRN43C60H 501B), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.30/2024 depositata il 04/01/2024. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e d essendo rimasto tale l’intimato; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, vista l’assenza di controricorrenti; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 22/05/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5748/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (MA.SO.GI.BA.), in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (MLECRN43C60H 501B), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.30/2024 depositata il 04/01/2024. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e d essendo rimasto tale l’intimato; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, vista l’assenza di controricorrenti; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 22/05/2024 [OSCURATO:PERSONA]