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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14144/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 21/06/2021, che aveva confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per rapina aggravata dall'uso di un'arma. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che con l'atto di appello erano state segnalate le discrepanze in ordine alle dichiarazioni della persona offesa rese agli ufficiali di polizia giudiziaria nel verbale di sopralluogo e quelle contenute nella denuncia, che oltretutto non avevano trovato alcun riscontro nella perquisizione avvenuta immediatamente in casa di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale non era stato trovata la pistola di cui si parlava in denuncia; non risultando alcuna minaccia o certezza sulla sussistenza della ipotetica arma, i giudici di merito avrebbero dovuto riqualificare il reato in quella di furto. 1.2 Il difensore eccepisce la violazione di legge ed il travisamento della prova, non essendovi prova dell'esistenza dell'arma e viste le contraddizioni in cui era caduta la persona offesa nel riferire i fatti, avendo dato due versioni diverse. 1.3 II difensore osserva che anche in merito alla concessione della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate la decisione della Corte di appello era assolutamente illegittima, non essendovi alcuna certezza sulla presenza dell'arma e non avendo la Corte di appello valutato l'ottimo comportamento processuale tenuto dall'imputato. 1.4 Il difensore lamenta che il motivo relativo alla eccessiva quantificazione della pena era stato illegittimamente disatteso, non avendo la Corte di appello tenuto conto che la data dell'accertamento del reato era del 27 marzo 2017 e che la pena era superiore al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493).

Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità della persona offesa, osservando che la stessa aveva descritto in modo preciso l'accaduto (e, in particolare, che il rapinatore le aveva puntato contro una pistola) evidenziando i riscontri al suo racconto, consistenti in particolare nel fatto che aveva saputo descrivere l'autovettura a bordo della quale il rapinatore si era allontanato ed il numero di targa, e che l'imputato ha ammesso di essersi impossessato della somma contenuta all'interno della cassa della tabaccheria. 1.2 Inoltre, non incorre nel vizio di motivazione il giudice che, nel formulare il giudizio di comparazione delle circostanze, dimostri di avere, come nel caso di specie, considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 c.p. e gli altri dati significativi, apprezzati come equivalenti, assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 6, n.24728 del 29/04/2015; Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014 Rv. 260415).

Il giudizio di comparazione fra circostanze deve risultare il più idoneo a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare in concreto, alla luce della reale entità del fatto e della personalità dell'imputato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti esaurisce l'obbligo della motivazione in quanto, rientrando tale giudizio nella discrezionalità del giudice, esso non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (in tal senso Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245930); il ricordato principio vale anche per il giudice di appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (sez. 3, n. 19441 del 27/01/2012).

Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, applicando correttamente i principi dianzi citati, ha evidenziato che non ricorressero le condizioni per un giudizio di bilanciamento più favorevole alla luce della gravità del fatto contestato, connotato dall'impiego di un'arma e dei prevedenti specifici per reati contro il patrimonio 1.3 Anche il motivo relativo alla dosimetria della pena è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello esposto congrua motivazione a pagina 3 della sentenza impugnata.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 21/06/2021, che aveva confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per rapina aggravata dall'uso di un'arma. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che con l'atto di appello erano state segnalate le discrepanze in ordine alle dichiarazioni della persona offesa rese agli ufficiali di polizia giudiziaria nel verbale di sopralluogo e quelle contenute nella denuncia, che oltretutto non avevano trovato alcun riscontro nella perquisizione avvenuta immediatamente in casa di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale non era stato trovata la pistola di cui si parlava in denuncia; non risultando alcuna minaccia o certezza sulla sussistenza della ipotetica arma, i giudici di merito avrebbero dovuto riqualificare il reato in quella di furto. 1.2 Il difensore eccepisce la violazione di legge ed il travisamento della prova, non essendovi prova dell'esistenza dell'arma e viste le contraddizioni in cui era caduta la persona offesa nel riferire i fatti, avendo dato due versioni diverse. 1.3 II difensore osserva che anche in merito alla concessione della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate la decisione della Corte di appello era assolutamente illegittima, non essendovi alcuna certezza sulla presenza dell'arma e non avendo la Corte di appello valutato l'ottimo comportamento processuale tenuto dall'imputato. 1.4 Il difensore lamenta che il motivo relativo alla eccessiva quantificazione della pena era stato illegittimamente disatteso, non avendo la Corte di appello tenuto conto che la data dell'accertamento del reato era del 27 marzo 2017 e che la pena era superiore al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità della persona offesa, osservando che la stessa aveva descritto in modo preciso l'accaduto (e, in particolare, che il rapinatore le aveva puntato contro una pistola) evidenziando i riscontri al suo racconto, consistenti in particolare nel fatto che aveva saputo descrivere l'autovettura a bordo della quale il rapinatore si era allontanato ed il numero di targa, e che l'imputato ha ammesso di essersi impossessato della somma contenuta all'interno della cassa della tabaccheria. 1.2 Inoltre, non incorre nel vizio di motivazione il giudice che, nel formulare il giudizio di comparazione delle circostanze, dimostri di avere, come nel caso di specie, considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 c.p. e gli altri dati significativi, apprezzati come equivalenti, assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 6, n.24728 del 29/04/2015; Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014 Rv. 260415). Il giudizio di comparazione fra circostanze deve risultare il più idoneo a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare in concreto, alla luce della reale entità del fatto e della personalità dell'imputato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti esaurisce l'obbligo della motivazione in quanto, rientrando tale giudizio nella discrezionalità del giudice, esso non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (in tal senso Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245930); il ricordato principio vale anche per il giudice di appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (sez. 3, n. 19441 del 27/01/2012). Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, applicando correttamente i principi dianzi citati, ha evidenziato che non ricorressero le condizioni per un giudizio di bilanciamento più favorevole alla luce della gravità del fatto contestato, connotato dall'impiego di un'arma e dei prevedenti specifici per reati contro il patrimonio 1.3 Anche il motivo relativo alla dosimetria della pena è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello esposto congrua motivazione a pagina 3 della sentenza impugnata. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C
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