CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 41006/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei suoi riguardi il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Tribunale della stessa città del 27 settembre 2013, irrevocabile il 18 ottobre 2013 e, con un unico motivo di ricorso, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la revoca sarebbe stata disposta senza accertare, in ossequio al principio di diritto espresso in sede di legittimità dalle Sez. U. n. 373345 del 23/04/2015, Longo, RV. 264381), attraverso l'acquisizione al fascicolo processuale, se il giudice della cognizione fosse già o meno a conoscenza dei precedenti penali ostativi alla concessione del beneficio; rilevato che la censura, che richiama l'applicazione del principio espresso da Sez. U Longo, citata, è manifestamente infondata, poiché trascura di considerare che, come correttamente osservato dal giudice dell'esecuzione, il fatto comportante la revoca era da ravvisarsi nella sentenza del Tribunale di Palermo in data 20 giugno 2017, irrevocabile il 10 maggio 2021, di condanna per un fatto commesso nel quinquennio dalla concessione del beneficio e che, pertanto, la revoca era giustificata dal disposto di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. e che il richiamo all'ultimo comma dell'art. 168 cod. pen. indicato nella richiesta del Pubblico ministero doveva ritenersi un mero lapsus calami; ritenuto, pertanto, che erroneamente il ricorrente invoca l'applicazione al caso che ci occupa del principio espresso dalle Sezioni Unite Longo, secondo cui «il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio», poiché tale principio è pacificamente applicabile al caso in cui la richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale sia svolta ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., ipotesi qui non ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del* ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; 2 // P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna« ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere es