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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 16958/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24107-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. 40/46, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 218/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24107/2021 Numero sezionale 5153/2022 Numero di raccolta generale 16958/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “Tartaruga”, [OSCURATO:PERSONA] nn. 40/46, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 218/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 16 febbraio 2021. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 2024/2014 che revocava il decreto ingiuntivo n. 665/2013 ottenuto dall’appellante.

Il decreto ingiuntivo intimato dal [OSCURATO:PERSONA] era inerente alla restituzione delle spese della fase monitoria ed esecutiva di un giudizio incardinato tra le parti che si era concluso con la revoca del decreto ingiuntivo n. 704/2010, emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA], e con la condanna del Condominio al pagamento della minor somma di € 3.840,00.

Il Tribunale ha reputato che l’appello fosse infondato in quanto “basato sull’erroneo presupposto che la revoca del decreto ingiuntivo fosse totale e che, pertanto, tutte le somme corrisposte nella fase esecutiva e liquidate con il decreto fossero indebite”, replicando che “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 704/2010 vi è stata esclusivamente una rideterminazione delle somme” dovute al Crupi.

Il Tribunale ha richiamato l’art. 653 c.p.c. e affermato che “sulla base, quindi, dell’esito finale del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo va valutata globalmente la ripartizione delle spese di lite per cui, nel caso di specie, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda presentata in sede di ricorso dall’appellato e delle motivazioni addotte dal giudice, nella sentenza n. 918/2013, per disporre la compensazione delle spese di lite, può dirsi che si è inteso lasciare ad ogni parte le spese già sostenute nel corso del procedimento proprio perché la domanda del Crupi non è risultata completamente infondata (…).

Va, pertanto, ribadito che nel caso esaminato dal giudice di pace in primo grado non vi è stata totale F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24107/2021 Numero sezionale 5153/2022 Numero di raccolta generale 16958/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 soccombenza dell’appellato e, pertanto, le spese del decreto ingiuntivo e della fase esecutiva dello stesso non sono indebite e, quindi, vanno fatte salve come previsto dall’art. 653 c.p.c.”.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] “Tartaruga” deduce che “la revoca del decreto per inammissibilità ab origine dei suoi presupposti ha necessariamente comportato anche la revoca delle spese che ivi erano state previste.

Si aggiunge ora che l’[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n° 918/2013 ha proprio espressamente così previsto nel punto in cui ha dichiarato compensate le spese del giudizio.

Infatti, la disposizione sulle spese espressa in sentenza ha necessariamente riguardo anche alle spese del monitorio stante l’unicità del giudizio”.

Il primo motivo del ricorso del Condominio “Tartaruga” denuncia la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e l’omessa motivazione.

Il secondo motivo allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 653 c.p.c. e la “non tenutezza delle spese legali del monitorio quando viene revocato a seguito della idoneità del titolo”.

Il terzo ed il quarto motivo denunciano l’omesso esame circa un fatto decisivo, l’omessa “rilevazione del dispositivo di compensazione delle spese”, nonché la violazione dell’art. 92 c.p.c.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente defínibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il controricorrente ha presentato memoria.

È infondata l’eccezione del controricorrente circa l’inammissibilità del ricorso per la mancanza di autorizzazione assembleare: l'amministratore, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre azione giudiziaria per il recupero del credito spettante al condominio (nella specie risultante da una sentenza pronunciata in un giudizio di cui il F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24107/2021 Numero sezionale 5153/2022 Numero di raccolta generale 16958/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 condominio è parte), trattandosi di controversia non esulante dall'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c.

I quattro motivi di ricorso vanno esaminanti congiuntamente per la loro connessione e sono manifestamente fondati.

Si ha riguardo a domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, successivamente revocato in conseguenza dell’accoglimento dell’opposizione, domanda fatta valere separatamente con autonomo procedimento monitorio.

Ove la domanda di restituzione sia formulata separatamente, il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto (Cass. Sez. 6 - 2, 21/11/2019, n. 30389).

È peraltro inammissibile la richiesta di sospensione del giudizio di cassazione avanzata nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. del controricorrente, comportando l'accertamento del rapporto di pregiudizialità fra i due processi indagini di fatto riservate al giudice del merito.

Nella specie, il creditore opposto ha visto riconosciuto solo in parte il credito richiesto ed ottenuto col monitorio, ed ha perciò subito la revoca integrale del decreto ingiuntivo con compensazione delle spese, statuizione che comporta l’obbligo di restituire quanto, eccedente rispetto al dovuto, aveva percepito a titolo di capitale, accessori e spese processuali, in dipendenza della provvisoria esecutività del decreto (ex multis, Cass. Sez. 6 - 2, 27/08/2020, n. 17854).

La revoca del decreto ingiuntivo travolge, invero, tutte le statuizioni che vi trovano la necessaria premessa, ivi compresa quella relativa alla condanna alle spese di lite.

Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso magistrato, che procederà ad esaminare nuovamente la causa, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24107/2021 Numero sezionale 5153/2022 Numero di raccolta generale 16958/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 maggio 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24107-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. 40/46, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 218/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24107/2021 Numero sezionale 5153/2022 Numero di raccolta generale 16958/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “Tartaruga”, [OSCURATO:PERSONA] nn. 40/46, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 218/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 16 febbraio 2021. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 2024/2014 che revocava il decreto ingiuntivo n. 665/2013 ottenuto dall’appellante. Il decreto ingiuntivo intimato dal [OSCURATO:PERSONA] era inerente alla restituzione delle spese della fase monitoria ed esecutiva di un giudizio incardinato tra le parti che si era concluso con la revoca del decreto ingiuntivo n. 704/2010, emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA], e con la condanna del Condominio al pagamento della minor somma di € 3.840,00. Il Tribunale ha reputato che l’appello fosse infondato in quanto “basato sull’erroneo presupposto che la revoca del decreto ingiuntivo fosse totale e che, pertanto, tutte le somme corrisposte nella fase esecutiva e liquidate con il decreto fossero indebite”, replicando che “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 704/2010 vi è stata esclusivamente una rideterminazione delle somme” dovute al Crupi. Il Tribunale ha richiamato l’art. 653 c.p.c. e affermato che “sulla base, quindi, dell’esito finale del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo va valutata globalmente la ripartizione delle spese di lite per cui, nel caso di specie, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda presentata in sede di ricorso dall’appellato e delle motivazioni addotte dal giudice, nella sentenza n. 918/2013, per disporre la compensazione delle spese di lite, può dirsi che si è inteso lasciare ad ogni parte le spese già sostenute nel corso del procedimento proprio perché la domanda del Crupi non è risultata completamente infondata (…). Va, pertanto, ribadito che nel caso esaminato dal giudice di pace in primo grado non vi è stata totale F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Infatti, la disposizione sulle spese espressa in sentenza ha necessariamente riguardo anche alle spese del monitorio stante l’unicità del giudizio”. Il primo motivo del ricorso del Condominio “Tartaruga” denuncia la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e l’omessa motivazione. Il secondo motivo allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 653 c.p.c. e la “non tenutezza delle spese legali del monitorio quando viene revocato a seguito della idoneità del titolo”. Il terzo ed il quarto motivo denunciano l’omesso esame circa un fatto decisivo, l’omessa “rilevazione del dispositivo di compensazione delle spese”, nonché la violazione dell’art. 92 c.p.c. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente defínibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il controricorrente ha presentato memoria. È infondata l’eccezione del controricorrente circa l’inammissibilità del ricorso per la mancanza di autorizzazione assembleare: l'amministratore, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre azione giudiziaria per il recupero del credito spettante al condominio (nella specie risultante da una sentenza pronunciata in un giudizio di cui il F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24107/2021 Numero sezionale 5153/2022 Numero di raccolta generale 16958/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 condominio è parte), trattandosi di controversia non esulante dall'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c. I quattro motivi di ricorso vanno esaminanti congiuntamente per la loro connessione e sono manifestamente fondati. Si ha riguardo a domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, successivamente revocato in conseguenza dell’accoglimento dell’opposizione, domanda fatta valere separatamente con autonomo procedimento monitorio. Ove la domanda di restituzione sia formulata separatamente, il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto (Cass. Sez. 6 - 2, 21/11/2019, n. 30389). È peraltro inammissibile la richiesta di sospensione del giudizio di cassazione avanzata nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. del controricorrente, comportando l'accertamento del rapporto di pregiudizialità fra i due processi indagini di fatto riservate al giudice del merito. Nella specie, il creditore opposto ha visto riconosciuto solo in parte il credito richiesto ed ottenuto col monitorio, ed ha perciò subito la revoca integrale del decreto ingiuntivo con compensazione delle spese, statuizione che comporta l’obbligo di restituire quanto, eccedente rispetto al dovuto, aveva percepito a titolo di capitale, accessori e spese processuali, in dipendenza della provvisoria esecutività del decreto (ex multis, Cass. Sez. 6 - 2, 27/08/2020, n. 17854). La revoca del decreto ingiuntivo travolge, invero, tutte le statuizioni che vi trovano la necessaria premessa, ivi compresa quella relativa alla condanna alle spese di lite. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso magistrato, che procederà ad esaminare nuovamente la causa, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24107/2021 Numero sezionale 5153/2022 Numero di raccolta generale 16958/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 maggio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A
Sentenza Cassazione n. 16958/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris