CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16236/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 25902 / 20 2 1 propost o da [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso , da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA-ROMAGNAn. 317, depositata in data 4 / 3 /20 2 1 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 21 marzo 202 5 ; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 25902/2021a.c.21 /3/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di causa La società [OSCURATO:SOCIETA]., nel periodo tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 31/12/2006, assunse oltre quattromila lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, successivamente riqualificati dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Modena come lavoratori a tempo intederminato. In data 29/7/2006, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. acquistò i crediti d’imposta maturati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., insieme con gli assetsindicati nella scrittura privata in pari data. Tali crediti furono esposti dalla società acquirente nei modelli [OSCURATO:PERSONA] e Mondiale 2012 e 2013 e poi furono ceduti alla società [OSCURATO:SOCIETA]., che li utilizzò in compensazione. Successivamente, con atto di recupero, l’Agenzia delle Entrate intimò a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente” ) il pagamento di oltre duecentottantamila euro in virtù dell’asserita indebita compensazione del detto credito d’imposta, maturato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 388/2000. L’atto di recupero è stato notificato al contribuente in quanto ritenuto legale rappresentante di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., il cui amministratore di diritto era il Sig. [OSCURATO:PERSONA]. La C.T.P. di Modena, nel contraddittorio con l’ufficio, respinse il ricorso di primo grado, con sentenza confermata dalla C.T.R. territoriale. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e degli artt. 42, 60 e 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Illegittimità della notifica a Sciava quale legale rappresentante di fatto di [OSCURATO:SOCIETA] r.g. n. 25902/2021a.c.21 /3/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, il contribuente si duole che l’atto di recupero impugnato in primo grado era stato notificato a lui in qualità di legale rappresentante di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante che questa fosse amministrata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. La rappresentanza delle società di capitali, a fini tributari, prosegue il contribuente, è attribuita all’amministratore di fatto (art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973) solo quando non sia determinabile l’amministratore legalmente nominato. 2. Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente denuncia la violazione dell’art. 7 della legge n. 388 del 2000 in tema di credito d’imposta quale incentivo per l’incremento dell’occupazione. 2.1.Il contribuente non era legittimato alla proposizione del ricorso di primo grado. Contrariamente a quanto rappresentato nel controricorso dell’Agenzia delle Entrate, è la stessa sentenza impugnata che afferma che l’atto di recupero era stato notificato all’odierno contribuente quale “dominus” della [OSCURATO:SOCIETA]. La stessa sentenza impugnata, inoltre, afferma che l’indebita utilizzazione in compensazione del credito era stata fatta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], dunque, smentito dalla sentenza della C.T.R. che l’atto di recupero sia stato notificato allo Sciava quale imprenditore individuale. Sempre contrariamente a quanto afferma l’Agenzia delle Entrate in controricorso, il ricorso del contribuente si articola in due motivi di ricorso (non in un solo motivo). Ciò chiarito, deve rilevarsi che questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha statuito che in tema di contenzioso tributario in materia societaria, l'amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento rivolto alla società, poiché la rappresentanza r.g. n. 25902/2021a.c.21 /3/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legale della stessa spetta esclusivamente agli amministratori nominati a norma di legge, risultanti da documentazioni pubbliche, quali il registro delle imprese, e tenuto conto che, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita, ai fini tributari, a coloro che ne hanno l'amministrazione di fatto solo ove non sia determinabile l’amministratore di diritto secondo la legge civile (Cass., Sez. T - , Sentenza n. 26702 del 12/09/2022, Rv.665856 – 01 ; Cass., Sez. T - , Sentenza n. 36034 del 22/11/2021, Rv. 663053 – 01 ; Cass., Sez. T - , Ordinanza n. 29474 del 21/10/2021, Rv. 662622 -01). Essendo stato accertato dalla C.T.R. che la ripresa fiscale era stata effettuata nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., la legittimazione in capo all’odierno contribuente all’impugnazione dell’atto di recupero non potrebbe radicarsi nemmeno considerando una sua responsabilità per il pagamento delle sanzioni amministrative tributarie irrogate nell’atto di recupero. Non risulta, infatti, né è stato dedotto dall’Agenzia delle Entrate in controricorso, che le sanzioni siano state irrogate nei confronti dello Sciava quale persona fisica concorrente nell’illecito commesso dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. Ne consegue che, non essendo stato direttamente attinto dal provvedimento di irrogazione delle sanzioni, lo Sciava, quale ritenuto “amministratore di fatto” della [OSCURATO:SOCIETA]., non risponde delle stesse (art. 7 del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326del 2003). 3. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio. 4. Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione sono a carico del contribuente. P.Q.M Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dei giudizi di merito. r.g. n. 25902/2021a.c.21 /3/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in eu