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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 07560/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 32443/2019 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], in persona del trustee, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria e [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante).– ricorrente –controAgenzia delle Entrate.– resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Lazio, n.1747/2019 depositata il 21 marzo 2019.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.La controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione (n.15/09990/001789/001) emesso dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poiresistente) nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente), in qualità diNumero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026coobbligato con [OSCURATO:PERSONA], quale legatario, riguardante unaData pubblicazione 29/03/2026maggiore imposta sulle successioni dovuta a seguito della sua costituzione.La CTP ha rigettato il ricorso sul presupposto che, in forza dell’art. 2 dellaConvenzione dell’Aia del 1° luglio 1985, ratificata dalla l. n. 364 del 1980,lo scopo del trust è conseguito, mediante la separazione dei beni dalrestante patrimonio e la loro intestazione ad altro soggetto, con laconseguenza che il presupposto impositivo è la perdita da parte deldisponente della disponibilità di quanto conferito.La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello, al pari del ricorso introduttivo,sulla base delle seguenti ragioni:- il trust non ha personalità giuridica ed il trustee è l’unico soggettolegittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in via esclusiva delpatrimonio e del relativo diritto;- ne consegue che il trust non è titolare di diritti e nemmeno destinatario diun pignoramento che abbia ad oggetto i medesimi.Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, mentre lacontroparte si è costituita tardivamente al solo fine di partecipareall’eventuale udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 52del d.lgs. n. 546 del 1992; degli artt. 10 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992;dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 24 Cost. e all’art. 6 Cedu; degliartt. 5 e 27 del d.lgs. n. 346 del 1990.

Censura l’erroneità delladeclaratoria di inammissibilità dell’appello e del ricorso introduttivo,evidenziando la sussistenza dell’interesse ad agire, quale partesoccombente nel giudizio di primo grado e quale destinatario dell’avvisodi liquidazione.

Evidenzia che, una volta affermata l’assenza disoggettività giuridica del trust, avrebbe dovuto essere del pari rilevatal’inesistenza ab origine dell’avviso impugnato emesso nei confronti delTatù trust.2.

Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.Numero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026Data pubblicazione 29/03/20262.1.

Non intende il Collegio discostarsi dall’orientamento di legittimitàsecondo cui il trust non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità,essendo, invece, unicamente il trustee la persona di riferimento nei rapporticon i terzi, non quale legale rappresentante di un inesistente soggettodistinto, ma come soggetto che dispone del diritto.Il trust è costituito da un insieme di rapporti giuridici "istituiti da unapersona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei benisiano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di unbeneficiario o per un fine determinato" (art. 2 della afferente Convenzionedell'Aja del 1 °luglio 1985, resa esecutiva in Italia con 1. 16 ottobre 1989,n. 364) (Cass., Sez. 5, n. 25478/2015, Rv. 638197 – 01, Sez. 1, n.25800/2015, Rv. 638136 - 01).È stato affermato che il trust non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolaredi diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di dettoistituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fineprestabilito, amministrato dal trustee nell'interesse di uno o più beneficiari;ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi - dotatoaltresì di legittimazione processuale - è solo il trustee (cfr., tra le tante,Cass., Sez. 3, n. 34075/2024, Rv. 673170 - 03).2.2.

Nel caso di specie, l’ente impositore ha emesso l’avviso di liquidazionein oggetto indirizzandolo a «Tatù trust in persona del trustee» e l’atto èstato impugnato da «[OSCURATO:PERSONA], in persona del trustee».2.3.

Il ricorso è da considerare ammissibile per le ragioni di seguito esposte.Si deve ritenere, infatti, che l’errore commesso dall’Agenzia delle Entrate,nell’emettere l’avviso nei confronti di un soggetto privo di soggettivitàgiuridica e dunque di legittimazione, sia stato sanato dall’impugnativadell’atto (anche) da parte del vero soggetto legittimato.Tale affermazione si pone in linea con quanto già deciso dalla S.C., laddoveha ammesso la sanatoria di un ricorso per cassazione proposto dall’Agenziadelle Entrate nei confronti di un trust, “in persona del legale rappresentantee trustee”, ritenendo tale difetto strutturale sanato con la costituzione deltrustee (Cass., Sez. 5, n. 25478/2015, Rv. 638197 - 01).Numero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026Data pubblicazione 29/03/2026Nello specifico, esaminando i contenuti delle procure alle liti (v. procuraricorso introduttivo all. 6; procura dell’atto di appello all. 10 fascicoloricorrente), in cui risulta testualmente indicato che [OSCURATO:PERSONA] haconferito l’incarico nella qualità di trustee, nonché l’intestazione del ricorsoin esame dal quale emerge che il trust ed il trustee vengono consideraticome «rappresentanti e difesi», come se fossero due distinti soggetti, vadesunto, per quanto qui rileva, che i ricorsi sono stati, alla fine, proposti daClaudia Giuliani anche (e correttamente) nella sua qualità di trustee, il chevale a rendere l’impugnazione, nel suo complesso, ammissibile.3.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.99 e 112 c.p.c.

Sulla base delle ragioni esposte nel primo motivo, censural’omessa pronuncia nel merito sui motivi articolati nell’appello.Il motivo è fondato, in quanto, per effetto della pronuncia di inammissibilitàdell’atto di appello per difetto di legittimazione processuale, la sentenzaimpugnata non è passata ad esaminare i motivi di appello.All’omissione può, tuttavia, in questa sede porsi rimedio, non occorrendoaccertamento fattuali, ma ricorrendo una questione di diritto, da ultimo, piùvolte esaminata dalla Corte (v. tra le tante, Cass. 2294/2024).Devono essere sul punto richiamati i principi di diritto già affermati daquesta Corte, del tutto condivisi dal Collegio, secondo cui, il trasferimentodel bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determinaeffetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso,che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime disegregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari deltrust: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia perquanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale(Cass., Sez. 5, n. 975/2018, Rv. 646913 – 01, Sez. 5, n. 16702/2019, Sez.5, n. 8082/2020, Rv. 657589 – 01, Sez. 6 - 5, n. 28400/2021, Rv. 662940– 01, in motivazione, Sez. 5, n. 6080/2023, Rv. 667100 - 01).Nello stesso senso è stato chiarito che, in tema di imposta di donazione,registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cuiNumero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, nonData pubblicazione 29/03/2026costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario uneffettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale (Cass., Sez. 5, n. 8082/2020, Rv.657589 - 01, Sez. 5, n. 6080/2023, Rv. 667100 – 01).Si è di conseguenza affermato che, in tema di trust, l'imposta sullesuccessioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli didestinazione, non è dovuta al momento della costituzione dell'atto istitutivoo di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri, in quanto meramenteseguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, poichésolo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art.53 Cost. (Cass., Sez. 5, n. 19167/2019, Rv. 654709 – 01, Sez. 6 - 5, n.13/2021, Rv. 659945 - 01).E’ stato precisato, inoltre, che, poiché ai fini dell'applicazione delle impostedi successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza medianteun'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trustdi cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzionedell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito, nédall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fradisponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degliscopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensìsoltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario(Cass., Sez. 5, n. 16699/2019, Rv. 654688 - 01).

La pronuncia da ultimorichiamata ha, inoltre, precisato che il fatto che il beneficiario sia individuatofin dall'atto istitutivo non comporta di per sé necessaria deviazione dal tiponegoziale del trust e, soprattutto, non pare giustificare l'immediatatassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quantocontestuale e palese (c.d. trust trasparente), non equivale in alcun modo aNumero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026trasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue inData pubblicazione 29/03/2026ordine all'applicazione dei già richiamati principi impositivi.A composizione di un percorso interpretativo che si è evoluto nel corso deglianni è stato, dunque, affermato che:- la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l.n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non integra autonomo esufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella disuccessione e di donazione;- per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quellaproporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi untrasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale;- nel trust di cui alla l. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione dellaConvenzione dell' Aja 1^ luglio 1985, un trasferimento così imponibilenon è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazionepatrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramentestrumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione delvincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzionefinale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trustmedesimo (Cass., Sez. 5, n. 22757 del 2019).3.1.

Nel caso in esame il dante causa con testamento olografo ha dispostodei propri beni nel seguente modo: alla moglie, [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, hadevoluto la collezione d’armi d’epoca e le disponibilità in denaro; ai quattrofigli, Marzia, Alberto, Giorgio e Claudia, la quota di partecipazione nellasocietà LA Veneta holding s.p.a.; al genero uno scooter Piaggio; tutti glialtri beni al trust, denominato [OSCURATO:PERSONA] con beneficiari la moglie e i quattrofigli.La sentenza di primo grado ha ritenuto la legittimità dell’avviso impugnato,disattendendo l’orientamento di legittimità sopra riportato.4.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenzaimpugnata.

Non risultando necessari accertamenti in fatto, risultandoNumero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026Data pubblicazione 29/03/2026illegittima la pretesa impositiva per le ragioni sopra esposte, la Corte puòdecidere la causa nel merito.5.

Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, inconsiderazione del progressivo consolidamento della giurisprudenza diquesta Corte nel corso del giudizio.Numero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggetto: ImpostaComposta da successioni edonazioni -TrustCandia Ugo - Presidente- RG 32443/2019Billi Stefania - Consigliera rel. - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliera - U – [OSCURATO:DATA_NASCITA]MassafraAnnachiara - Consigliera -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 32443/2019 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], in persona del trustee, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria e [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante).– ricorrente –controAgenzia delle Entrate.– resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Lazio, n.1747/2019 depositata il 21 marzo 2019.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.La controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione (n.15/09990/001789/001) emesso dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poiresistente) nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente), in qualità diNumero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026coobbligato con [OSCURATO:PERSONA], quale legatario, riguardante unaData pubblicazione 29/03/2026maggiore imposta sulle successioni dovuta a seguito della sua costituzione.La CTP ha rigettato il ricorso sul presupposto che, in forza dell’art. 2 dellaConvenzione dell’Aia del 1° luglio 1985, ratificata dalla l. n. 364 del 1980,lo scopo del trust è conseguito, mediante la separazione dei beni dalrestante patrimonio e la loro intestazione ad altro soggetto, con laconseguenza che il presupposto impositivo è la perdita da parte deldisponente della disponibilità di quanto conferito.La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello, al pari del ricorso introduttivo,sulla base delle seguenti ragioni:- il trust non ha personalità giuridica ed il trustee è l’unico soggettolegittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in via esclusiva delpatrimonio e del relativo diritto;- ne consegue che il trust non è titolare di diritti e nemmeno destinatario diun pignoramento che abbia ad oggetto i medesimi.Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, mentre lacontroparte si è costituita tardivamente al solo fine di partecipareall’eventuale udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 52del d.lgs. n. 546 del 1992; degli artt. 10 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992;dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 24 Cost. e all’art. 6 Cedu; degliartt. 5 e 27 del d.lgs. n. 346 del 1990.

Censura l’erroneità delladeclaratoria di inammissibilità dell’appello e del ricorso introduttivo,evidenziando la sussistenza dell’interesse ad agire, quale partesoccombente nel giudizio di primo grado e quale destinatario dell’avvisodi liquidazione.

Evidenzia che, una volta affermata l’assenza disoggettività giuridica del trust, avrebbe dovuto essere del pari rilevatal’inesistenza ab origine dell’avviso impugnato emesso nei confronti delTatù trust.2.

Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.Numero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026Data pubblicazione 29/03/20262.1.

Non intende il Collegio discostarsi dall’orientamento di legittimitàsecondo cui il trust non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità,essendo, invece, unicamente il trustee la persona di riferimento nei rapporticon i terzi, non quale legale rappresentante di un inesistente soggettodistinto, ma come soggetto che dispone del diritto.Il trust è costituito da un insieme di rapporti giuridici "istituiti da unapersona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei benisiano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di unbeneficiario o per un fine determinato" (art. 2 della afferente Convenzionedell'Aja del 1 °luglio 1985, resa esecutiva in Italia con 1. 16 ottobre 1989,n. 364) (Cass., Sez. 5, n. 25478/2015, Rv. 638197 – 01, Sez. 1, n.25800/2015, Rv. 638136 - 01).È stato affermato che il trust non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolaredi diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di dettoistituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fineprestabilito, amministrato dal trustee nell'interesse di uno o più beneficiari;ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi - dotatoaltresì di legittimazione processuale - è solo il trustee (cfr., tra le tante,Cass., Sez. 3, n. 34075/2024, Rv. 673170 - 03).2.2.

Nel caso di specie, l’ente impositore ha emesso l’avviso di liquidazionein oggetto indirizzandolo a «Tatù trust in persona del trustee» e l’atto èstato impugnato da «[OSCURATO:PERSONA], in persona del trustee».2.3.

Il ricorso è da considerare ammissibile per le ragioni di seguito esposte.Si deve ritenere, infatti, che l’errore commesso dall’Agenzia delle Entrate,nell’emettere l’avviso nei confronti di un soggetto privo di soggettivitàgiuridica e dunque di legittimazione, sia stato sanato dall’impugnativadell’atto (anche) da parte del vero soggetto legittimato.Tale affermazione si pone in linea con quanto già deciso dalla S.C., laddoveha ammesso la sanatoria di un ricorso per cassazione proposto dall’Agenziadelle Entrate nei confronti di un trust, “in persona del legale rappresentantee trustee”, ritenendo tale difetto strutturale sanato con la costituzione deltrustee (Cass., Sez. 5, n. 25478/2015, Rv. 638197 - 01).Numero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026Data pubblicazione 29/03/2026Nello specifico, esaminando i contenuti delle procure alle liti (v. procuraricorso introduttivo all. 6; procura dell’atto di appello all. 10 fascicoloricorrente), in cui risulta testualmente indicato che [OSCURATO:PERSONA] haconferito l’incarico nella qualità di trustee, nonché l’intestazione del ricorsoin esame dal quale emerge che il trust ed il trustee vengono consideraticome «rappresentanti e difesi», come se fossero due distinti soggetti, vadesunto, per quanto qui rileva, che i ricorsi sono stati, alla fine, proposti daClaudia Giuliani anche (e correttamente) nella sua qualità di trustee, il chevale a rendere l’impugnazione, nel suo complesso, ammissibile.3.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.99 e 112 c.p.c.

Sulla base delle ragioni esposte nel primo motivo, censural’omessa pronuncia nel merito sui motivi articolati nell’appello.Il motivo è fondato, in quanto, per effetto della pronuncia di inammissibilitàdell’atto di appello per difetto di legittimazione processuale, la sentenzaimpugnata non è passata ad esaminare i motivi di appello.All’omissione può, tuttavia, in questa sede porsi rimedio, non occorrendoaccertamento fattuali, ma ricorrendo una questione di diritto, da ultimo, piùvolte esaminata dalla Corte (v. tra le tante, Cass. 2294/2024).Devono essere sul punto richiamati i principi di diritto già affermati daquesta Corte, del tutto condivisi dal Collegio, secondo cui, il trasferimentodel bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determinaeffetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso,che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime disegregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari deltrust: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia perquanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale(Cass., Sez. 5, n. 975/2018, Rv. 646913 – 01, Sez. 5, n. 16702/2019, Sez.5, n. 8082/2020, Rv. 657589 – 01, Sez. 6 - 5, n. 28400/2021, Rv. 662940– 01, in motivazione, Sez. 5, n. 6080/2023, Rv. 667100 - 01).Nello stesso senso è stato chiarito che, in tema di imposta di donazione,registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cuiNumero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, nonData pubblicazione 29/03/2026costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario uneffettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale (Cass., Sez. 5, n. 8082/2020, Rv.657589 - 01, Sez. 5, n. 6080/2023, Rv. 667100 – 01).Si è di conseguenza affermato che, in tema di trust, l'imposta sullesuccessioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli didestinazione, non è dovuta al momento della costituzione dell'atto istitutivoo di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri, in quanto meramenteseguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, poichésolo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art.53 Cost. (Cass., Sez. 5, n. 19167/2019, Rv. 654709 – 01, Sez. 6 - 5, n.13/2021, Rv. 659945 - 01).E’ stato precisato, inoltre, che, poiché ai fini dell'applicazione delle impostedi successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza medianteun'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trustdi cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzionedell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito, nédall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fradisponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degliscopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensìsoltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario(Cass., Sez. 5, n. 16699/2019, Rv. 654688 - 01).

La pronuncia da ultimorichiamata ha, inoltre, precisato che il fatto che il beneficiario sia individuatofin dall'atto istitutivo non comporta di per sé necessaria deviazione dal tiponegoziale del trust e, soprattutto, non pare giustificare l'immediatatassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quantocontestuale e palese (c.d. trust trasparente), non equivale in alcun modo aNumero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026trasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue inData pubblicazione 29/03/2026ordine all'applicazione dei già richiamati principi impositivi.A composizione di un percorso interpretativo che si è evoluto nel corso deglianni è stato, dunque, affermato che:- la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l.n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non integra autonomo esufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella disuccessione e di donazione;- per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quellaproporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi untrasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale;- nel trust di cui alla l. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione dellaConvenzione dell' Aja 1^ luglio 1985, un trasferimento così imponibilenon è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazionepatrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramentestrumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione delvincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzionefinale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trustmedesimo (Cass., Sez. 5, n. 22757 del 2019).3.1.

Nel caso in esame il dante causa con testamento olografo ha dispostodei propri beni nel seguente modo: alla moglie, [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, hadevoluto la collezione d’armi d’epoca e le disponibilità in denaro; ai quattrofigli, Marzia, Alberto, Giorgio e Claudia, la quota di partecipazione nellasocietà LA Veneta holding s.p.a.; al genero uno scooter Piaggio; tutti glialtri beni al trust, denominato [OSCURATO:PERSONA] con beneficiari la moglie e i quattrofigli.La sentenza di primo grado ha ritenuto la legittimità dell’avviso impugnato,disattendendo l’orientamento di legittimità sopra riportato.4.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenzaimpugnata.

Non risultando necessari accertamenti in fatto, risultandoNumero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026Data pubblicazione 29/03/2026illegittima la pretesa impositiva per le ragioni sopra esposte, la Corte puòdecidere la causa nel merito.5.

Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, inconsiderazione del progressivo consolidamento della giurisprudenza diquesta Corte nel corso del giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio.Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo CandiaP.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio.Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 32443/2019 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], in persona del trustee, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria e [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante).– ricorrente –controAgenzia delle Entrate.– resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Lazio, n.1747/2019 depositata il 21 marzo 2019.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.La controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione (n.15/09990/001789/001) emesso dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poiresistente) nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente), in qualità diNumero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026coobbligato con [OSCURATO:PERSONA], quale legatario, riguardante unaData pubblicazione 29/03/2026maggiore imposta sulle successioni dovuta a seguito della sua costituzione.La CTP ha rigettato il ricorso sul presupposto che, in forza dell’art. 2 dellaConvenzione dell’Aia del 1° luglio 1985, ratificata dalla l. n. 364 del 1980,lo scopo del trust è conseguito, mediante la separazione dei beni dalrestante patrimonio e la loro intestazione ad altro soggetto, con laconseguenza che il presupposto impositivo è la perdita da parte deldisponente della disponibilità di quanto conferito.La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello, al pari del ricorso introduttivo,sulla base delle seguenti ragioni:- il trust non ha personalità giuridica ed il trustee è l’unico soggettolegittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in via esclusiva delpatrimonio e del relativo diritto;- ne consegue che il trust non è titolare di diritti e nemmeno destinatario diun pignoramento che abbia ad oggetto i medesimi.Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, mentre lacontroparte si è costituita tardivamente al solo fine di partecipareall’eventuale udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 52del d.lgs. n. 546 del 1992; degli artt. 10 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992;dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 24 Cost. e all’art. 6 Cedu; degliartt. 5 e 27 del d.lgs. n. 346 del 1990. Censura l’erroneità delladeclaratoria di inammissibilità dell’appello e del ricorso introduttivo,evidenziando la sussistenza dell’interesse ad agire, quale partesoccombente nel giudizio di primo grado e quale destinatario dell’avvisodi liquidazione. Evidenzia che, una volta affermata l’assenza disoggettività giuridica del trust, avrebbe dovuto essere del pari rilevatal’inesistenza ab origine dell’avviso impugnato emesso nei confronti delTatù trust.2. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.Numero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026Data pubblicazione 29/03/20262.1. Non intende il Collegio discostarsi dall’orientamento di legittimitàsecondo cui il trust non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità,essendo, invece, unicamente il trustee la persona di riferimento nei rapporticon i terzi, non quale legale rappresentante di un inesistente soggettodistinto, ma come soggetto che dispone del diritto.Il trust è costituito da un insieme di rapporti giuridici "istituiti da unapersona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei benisiano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di unbeneficiario o per un fine determinato" (art. 2 della afferente Convenzionedell'Aja del 1 °luglio 1985, resa esecutiva in Italia con 1. 16 ottobre 1989,n. 364) (Cass., Sez. 5, n. 25478/2015, Rv. 638197 – 01, Sez. 1, n.25800/2015, Rv. 638136 - 01).È stato affermato che il trust non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolaredi diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di dettoistituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fineprestabilito, amministrato dal trustee nell'interesse di uno o più beneficiari;ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi - dotatoaltresì di legittimazione processuale - è solo il trustee (cfr., tra le tante,Cass., Sez. 3, n. 34075/2024, Rv. 673170 - 03).2.2. Nel caso di specie, l’ente impositore ha emesso l’avviso di liquidazionein oggetto indirizzandolo a «Tatù trust in persona del trustee» e l’atto èstato impugnato da «[OSCURATO:PERSONA], in persona del trustee».2.3. Il ricorso è da considerare ammissibile per le ragioni di seguito esposte.Si deve ritenere, infatti, che l’errore commesso dall’Agenzia delle Entrate,nell’emettere l’avviso nei confronti di un soggetto privo di soggettivitàgiuridica e dunque di legittimazione, sia stato sanato dall’impugnativadell’atto (anche) da parte del vero soggetto legittimato.Tale affermazione si pone in linea con quanto già deciso dalla S.C., laddoveha ammesso la sanatoria di un ricorso per cassazione proposto dall’Agenziadelle Entrate nei confronti di un trust, “in persona del legale rappresentantee trustee”, ritenendo tale difetto strutturale sanato con la costituzione deltrustee (Cass., Sez. 5, n. 25478/2015, Rv. 638197 - 01).Numero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026Data pubblicazione 29/03/2026Nello specifico, esaminando i contenuti delle procure alle liti (v. procuraricorso introduttivo all. 6; procura dell’atto di appello all. 10 fascicoloricorrente), in cui risulta testualmente indicato che [OSCURATO:PERSONA] haconferito l’incarico nella qualità di trustee, nonché l’intestazione del ricorsoin esame dal quale emerge che il trust ed il trustee vengono consideraticome «rappresentanti e difesi», come se fossero due distinti soggetti, vadesunto, per quanto qui rileva, che i ricorsi sono stati, alla fine, proposti daClaudia Giuliani anche (e correttamente) nella sua qualità di trustee, il chevale a rendere l’impugnazione, nel suo complesso, ammissibile.3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.99 e 112 c.p.c. Sulla base delle ragioni esposte nel primo motivo, censural’omessa pronuncia nel merito sui motivi articolati nell’appello.Il motivo è fondato, in quanto, per effetto della pronuncia di inammissibilitàdell’atto di appello per difetto di legittimazione processuale, la sentenzaimpugnata non è passata ad esaminare i motivi di appello.All’omissione può, tuttavia, in questa sede porsi rimedio, non occorrendoaccertamento fattuali, ma ricorrendo una questione di diritto, da ultimo, piùvolte esaminata dalla Corte (v. tra le tante, Cass. 2294/2024).Devono essere sul punto richiamati i principi di diritto già affermati daquesta Corte, del tutto condivisi dal Collegio, secondo cui, il trasferimentodel bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determinaeffetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso,che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime disegregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari deltrust: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia perquanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale(Cass., Sez. 5, n. 975/2018, Rv. 646913 – 01, Sez. 5, n. 16702/2019, Sez.5, n. 8082/2020, Rv. 657589 – 01, Sez. 6 - 5, n. 28400/2021, Rv. 662940– 01, in motivazione, Sez. 5, n. 6080/2023, Rv. 667100 - 01).Nello stesso senso è stato chiarito che, in tema di imposta di donazione,registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cuiNumero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, nonData pubblicazione 29/03/2026costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario uneffettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale (Cass., Sez. 5, n. 8082/2020, Rv.657589 - 01, Sez. 5, n. 6080/2023, Rv. 667100 – 01).Si è di conseguenza affermato che, in tema di trust, l'imposta sullesuccessioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli didestinazione, non è dovuta al momento della costituzione dell'atto istitutivoo di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri, in quanto meramenteseguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, poichésolo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art.53 Cost. (Cass., Sez. 5, n. 19167/2019, Rv. 654709 – 01, Sez. 6 - 5, n.13/2021, Rv. 659945 - 01).E’ stato precisato, inoltre, che, poiché ai fini dell'applicazione delle impostedi successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza medianteun'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trustdi cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzionedell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito, nédall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fradisponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degliscopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensìsoltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario(Cass., Sez. 5, n. 16699/2019, Rv. 654688 - 01). La pronuncia da ultimorichiamata ha, inoltre, precisato che il fatto che il beneficiario sia individuatofin dall'atto istitutivo non comporta di per sé necessaria deviazione dal tiponegoziale del trust e, soprattutto, non pare giustificare l'immediatatassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quantocontestuale e palese (c.d. trust trasparente), non equivale in alcun modo aNumero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026trasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue inData pubblicazione 29/03/2026ordine all'applicazione dei già richiamati principi impositivi.A composizione di un percorso interpretativo che si è evoluto nel corso deglianni è stato, dunque, affermato che:- la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l.n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non integra autonomo esufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella disuccessione e di donazione;-  per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quellaproporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi untrasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale;-  nel trust di cui alla l. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione dellaConvenzione dell' Aja 1^ luglio 1985, un trasferimento così imponibilenon è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazionepatrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramentestrumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione delvincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzionefinale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trustmedesimo (Cass., Sez. 5, n. 22757 del 2019).3.1. Nel caso in esame il dante causa con testamento olografo ha dispostodei propri beni nel seguente modo: alla moglie, [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, hadevoluto la collezione d’armi d’epoca e le disponibilità in denaro; ai quattrofigli, Marzia, Alberto, Giorgio e Claudia, la quota di partecipazione nellasocietà LA Veneta holding s.p.a.; al genero uno scooter Piaggio; tutti glialtri beni al trust, denominato [OSCURATO:PERSONA] con beneficiari la moglie e i quattrofigli.La sentenza di primo grado ha ritenuto la legittimità dell’avviso impugnato,disattendendo l’orientamento di legittimità sopra riportato.4. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenzaimpugnata. Non risultando necessari accertamenti in fatto, risultandoNumero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026Data pubblicazione 29/03/2026illegittima la pretesa impositiva per le ragioni sopra esposte, la Corte puòdecidere la causa nel merito.5. Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, inconsiderazione del progressivo consolidamento della giurisprudenza diquesta Corte nel corso del giudizio.Numero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggetto: ImpostaComposta da successioni edonazioni -TrustCandia Ugo      - Presidente-  RG 32443/2019Billi Stefania     - Consigliera rel. - Cron.[OSCURATO:PERSONA]     - Consigliera - U – [OSCURATO:DATA_NASCITA]MassafraAnnachiara     - Consigliera -[OSCURATO:PERSONA]     - Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 32443/2019 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], in persona del trustee, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria e [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante).– ricorrente –controAgenzia delle Entrate.– resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Lazio, n.1747/2019 depositata il 21 marzo 2019.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.La controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione (n.15/09990/001789/001) emesso dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poiresistente) nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente), in qualità diNumero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026coobbligato con [OSCURATO:PERSONA], quale legatario, riguardante unaData pubblicazione 29/03/2026maggiore imposta sulle successioni dovuta a seguito della sua costituzione.La CTP ha rigettato il ricorso sul presupposto che, in forza dell’art. 2 dellaConvenzione dell’Aia del 1° luglio 1985, ratificata dalla l. n. 364 del 1980,lo scopo del trust è conseguito, mediante la separazione dei beni dalrestante patrimonio e la loro intestazione ad altro soggetto, con laconseguenza che il presupposto impositivo è la perdita da parte deldisponente della disponibilità di quanto conferito.La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello, al pari del ricorso introduttivo,sulla base delle seguenti ragioni:- il trust non ha personalità giuridica ed il trustee è l’unico soggettolegittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in via esclusiva delpatrimonio e del relativo diritto;- ne consegue che il trust non è titolare di diritti e nemmeno destinatario diun pignoramento che abbia ad oggetto i medesimi.Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, mentre lacontroparte si è costituita tardivamente al solo fine di partecipareall’eventuale udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 52del d.lgs. n. 546 del 1992; degli artt. 10 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992;dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 24 Cost. e all’art. 6 Cedu; degliartt. 5 e 27 del d.lgs. n. 346 del 1990. Censura l’erroneità delladeclaratoria di inammissibilità dell’appello e del ricorso introduttivo,evidenziando la sussistenza dell’interesse ad agire, quale partesoccombente nel giudizio di primo grado e quale destinatario dell’avvisodi liquidazione. Evidenzia che, una volta affermata l’assenza disoggettività giuridica del trust, avrebbe dovuto essere del pari rilevatal’inesistenza ab origine dell’avviso impugnato emesso nei confronti delTatù trust.2. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.Numero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026Data pubblicazione 29/03/20262.1. Non intende il Collegio discostarsi dall’orientamento di legittimitàsecondo cui il trust non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità,essendo, invece, unicamente il trustee la persona di riferimento nei rapporticon i terzi, non quale legale rappresentante di un inesistente soggettodistinto, ma come soggetto che dispone del diritto.Il trust è costituito da un insieme di rapporti giuridici "istituiti da unapersona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei benisiano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di unbeneficiario o per un fine determinato" (art. 2 della afferente Convenzionedell'Aja del 1 °luglio 1985, resa esecutiva in Italia con 1. 16 ottobre 1989,n. 364) (Cass., Sez. 5, n. 25478/2015, Rv. 638197 – 01, Sez. 1, n.25800/2015, Rv. 638136 - 01).È stato affermato che il trust non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolaredi diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di dettoistituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fineprestabilito, amministrato dal trustee nell'interesse di uno o più beneficiari;ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi - dotatoaltresì di legittimazione processuale - è solo il trustee (cfr., tra le tante,Cass., Sez. 3, n. 34075/2024, Rv. 673170 - 03).2.2. Nel caso di specie, l’ente impositore ha emesso l’avviso di liquidazionein oggetto indirizzandolo a «Tatù trust in persona del trustee» e l’atto èstato impugnato da «[OSCURATO:PERSONA], in persona del trustee».2.3. Il ricorso è da considerare ammissibile per le ragioni di seguito esposte.Si deve ritenere, infatti, che l’errore commesso dall’Agenzia delle Entrate,nell’emettere l’avviso nei confronti di un soggetto privo di soggettivitàgiuridica e dunque di legittimazione, sia stato sanato dall’impugnativadell’atto (anche) da parte del vero soggetto legittimato.Tale affermazione si pone in linea con quanto già deciso dalla S.C., laddoveha ammesso la sanatoria di un ricorso per cassazione proposto dall’Agenziadelle Entrate nei confronti di un trust, “in persona del legale rappresentantee trustee”, ritenendo tale difetto strutturale sanato con la costituzione deltrustee (Cass., Sez. 5, n. 25478/2015, Rv. 638197 - 01).Numero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026Data pubblicazione 29/03/2026Nello specifico, esaminando i contenuti delle procure alle liti (v. procuraricorso introduttivo all. 6; procura dell’atto di appello all. 10 fascicoloricorrente), in cui risulta testualmente indicato che [OSCURATO:PERSONA] haconferito l’incarico nella qualità di trustee, nonché l’intestazione del ricorsoin esame dal quale emerge che il trust ed il trustee vengono consideraticome «rappresentanti e difesi», come se fossero due distinti soggetti, vadesunto, per quanto qui rileva, che i ricorsi sono stati, alla fine, proposti daClaudia Giuliani anche (e correttamente) nella sua qualità di trustee, il chevale a rendere l’impugnazione, nel suo complesso, ammissibile.3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.99 e 112 c.p.c. Sulla base delle ragioni esposte nel primo motivo, censural’omessa pronuncia nel merito sui motivi articolati nell’appello.Il motivo è fondato, in quanto, per effetto della pronuncia di inammissibilitàdell’atto di appello per difetto di legittimazione processuale, la sentenzaimpugnata non è passata ad esaminare i motivi di appello.All’omissione può, tuttavia, in questa sede porsi rimedio, non occorrendoaccertamento fattuali, ma ricorrendo una questione di diritto, da ultimo, piùvolte esaminata dalla Corte (v. tra le tante, Cass. 2294/2024).Devono essere sul punto richiamati i principi di diritto già affermati daquesta Corte, del tutto condivisi dal Collegio, secondo cui, il trasferimentodel bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determinaeffetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso,che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime disegregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari deltrust: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia perquanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale(Cass., Sez. 5, n. 975/2018, Rv. 646913 – 01, Sez. 5, n. 16702/2019, Sez.5, n. 8082/2020, Rv. 657589 – 01, Sez. 6 - 5, n. 28400/2021, Rv. 662940– 01, in motivazione, Sez. 5, n. 6080/2023, Rv. 667100 - 01).Nello stesso senso è stato chiarito che, in tema di imposta di donazione,registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cuiNumero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, nonData pubblicazione 29/03/2026costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario uneffettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale (Cass., Sez. 5, n. 8082/2020, Rv.657589 - 01, Sez. 5, n. 6080/2023, Rv. 667100 – 01).Si è di conseguenza affermato che, in tema di trust, l'imposta sullesuccessioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli didestinazione, non è dovuta al momento della costituzione dell'atto istitutivoo di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri, in quanto meramenteseguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, poichésolo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art.53 Cost. (Cass., Sez. 5, n. 19167/2019, Rv. 654709 – 01, Sez. 6 - 5, n.13/2021, Rv. 659945 - 01).E’ stato precisato, inoltre, che, poiché ai fini dell'applicazione delle impostedi successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza medianteun'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trustdi cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzionedell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito, nédall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fradisponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degliscopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensìsoltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario(Cass., Sez. 5, n. 16699/2019, Rv. 654688 - 01). La pronuncia da ultimorichiamata ha, inoltre, precisato che il fatto che il beneficiario sia individuatofin dall'atto istitutivo non comporta di per sé necessaria deviazione dal tiponegoziale del trust e, soprattutto, non pare giustificare l'immediatatassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quantocontestuale e palese (c.d. trust trasparente), non equivale in alcun modo aNumero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026trasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue inData pubblicazione 29/03/2026ordine all'applicazione dei già richiamati principi impositivi.A composizione di un percorso interpretativo che si è evoluto nel corso deglianni è stato, dunque, affermato che:- la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l.n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non integra autonomo esufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella disuccessione e di donazione;-  per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quellaproporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi untrasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale;-  nel trust di cui alla l. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione dellaConvenzione dell' Aja 1^ luglio 1985, un trasferimento così imponibilenon è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazionepatrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramentestrumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione delvincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzionefinale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trustmedesimo (Cass., Sez. 5, n. 22757 del 2019).3.1. Nel caso in esame il dante causa con testamento olografo ha dispostodei propri beni nel seguente modo: alla moglie, [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, hadevoluto la collezione d’armi d’epoca e le disponibilità in denaro; ai quattrofigli, Marzia, Alberto, Giorgio e Claudia, la quota di partecipazione nellasocietà LA Veneta holding s.p.a.; al genero uno scooter Piaggio; tutti glialtri beni al trust, denominato [OSCURATO:PERSONA] con beneficiari la moglie e i quattrofigli.La sentenza di primo grado ha ritenuto la legittimità dell’avviso impugnato,disattendendo l’orientamento di legittimità sopra riportato.4. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenzaimpugnata. Non risultando necessari accertamenti in fatto, risultandoNumero registro generale 32443/2019Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 7560/2026Data pubblicazione 29/03/2026illegittima la pretesa impositiva per le ragioni sopra esposte, la Corte puòdecidere la causa nel merito.5. Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, inconsiderazione del progressivo consolidamento della giurisprudenza diquesta Corte nel corso del giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio.Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo CandiaP.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio.Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 07560/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris