CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2023
Cassazione n. 08760/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13230/2018r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent i - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Molfetta (BA), alla via Roma n. 16, in persona del suo legale rappresentante rag. Antonio de Gennaro,rappresentata e difesa, giusta procura specialeapposta in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Casilina n. 3/T (sede nazionale ANFAS Onlus, Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Robertis). - controricorrent e - avverso lasentenza, n. cron. 347/2018,della [OSCURATO:PERSONA] pubblicat a il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/03/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della clausola compromissoria contenuta nei contratti preliminari di compravendita da loro sottoscritti, rispettivamente, il 7 aprile 2010 con la [OSCURATO:SOCIETA]., ed il 3 aprile 2009 con la [OSCURATO:SOCIETA]. (cui era poi subentrata, per cessione di ramo di azienda, la [OSCURATO:SOCIETA].), promossero un procedimento arbitrale volto ad ottenere l’esecuzione in forma specifica, exart. 2932 cod. civ., di quei contratti. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si oppose a tali domande e, in via riconvenzionale, chiese dichiararsi la risoluzione per inadempimento dei preliminari predetti e condannarsi la [OSCURATO:PERSONA] e la Bufi al pagamento delle penali ivi pattuite. 1.2. L’arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Trani, con lodo depositato il 13 febbraio 2017: i) ritenne improcedibile la domanda della Bufi e non compromessa in arbitri quella della [OSCURATO:PERSONA]; ii) dichiarò la risoluzione dei due menzionati contratti preliminari; iii) condannòla Bufi e la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., di penali rispettivamente di € 30.000,00, oltre accessori, ed € 15.000,00, oltre accessori. 2. Pronunciandosi sulle impugnazioni di quel lodo separatamente proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Bufi, l’adita Corte di appello di Bari, con sentenza del 22 febbraio 2018, n. 347, le dichiarò inammissibili così motivando: «La Corte ricorda, sulla scia di Cass. 23675/13 e 3383/04, che l’impugnazione per nullità del lodo, giudizio a critica vincolata proponibile nei limiti dell’art. 829 c.p.c., richiede la specificità dei motivi conformi alle ipotesi normativamente tipizzate, affinché si possa verificare se le contestazioni mosse corrispondano esattamente ai casi previsti. Detta impugnazione, quindi, è assimilabile al ricorso per cassazione ben più che all’appello. Con l’unico motivo di impugnazione, sia Bufi che [OSCURATO:PERSONA] deducono “inesistenza- nullità del lodo exart. 829, comma 1, nr. 1, 5, 7, 8 e 9, c.p.c., per violazione e falsa applicazione [degli]artt. 822-823, comma 2, nr. 5, 7 e 8, falsa applicazione [degli] artt. 281-quatere 281-quinquies c.p.c.”. La semplice lettura di tale dicitura dimostra l’inammissibilità dell’impugnazione, con la quale si deducono vizi molto diversi tra loro, riportati tutti in un unico contenitore (rectius, calderone). Prescindendo dai richiami manifestamente eccentrici (sfugge, ad es., in quale modo siano state dedotte l’invalidità della convenzione di arbitrato rilevante ex art. 829, comma 1, c.p.c., oppure l’assenza di sottoscrizione dell’arbitro e della sua data rilevanti ex art. 823 cpv., nr. 7-8 c.p.c.), è indubbio che questa Corte, se esaminasse la fondatezza, o meno, delle singole argomentazioni del cd. motivo unico al fine di ricondurle all’uno o all’altro dei casi di nullità previsti dall’art. 829 c.p.c., finirebbe per sostituirsi alla parte nella individuazione univoca dei vizi, in omaggio ad un malinteso sostanzialismo». 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] e la Bufi. Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].. Entrambe le parti hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] intende anzitutto ribadire (cfr., amplius, Cass. n. 23485 del 2013, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le più recenti Cass. n. 2985 del 2018, Cass. n. 2137 del 2022 e Cass. n. 15619 del 2022) che quello di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati già dall'art. 829, comma 2, cod. proc. civ. (oggi 829, comma 3, nel testo come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006); in esso trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire algiudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (cfr. Cass. n. 15619 del 2022). 1.1. Inoltre, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione suddetta. Ciò comporta che la relativa denuncia, per ottemperare all'onere della specificazione delle ragioni dell'impugnazione, non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto, con invito al giudice dell'impugnazione di controllarne l'osservanza da parte degli arbitri e della corte di appello, né, tanto meno, in una semplice richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti in diritto del giudice dell'impugnazione, ma esige, da un lato, un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi secondo cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi (cfr.Cass. n.23670 del 2006; Cass. nn. 6028 e 10209 del 2007; Cass. n. 21035 del 2009; Cass.n. 23485 del 2013; Cass. n. 15619 del 2022); dall’altro, l'esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, con cui il ricorrente è chiamato a precisare in qual modo - se per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina -abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr. Cass. n. 15619 del 2022; Cass. n. 23485 del 2013; Cass. n. 3383 del 2004; Cass. n. 12165 del 2000; Cass. n. 5633 del 1999). 2. Fermo quanto precede, i motivi del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e della Bufi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1356, 1366, 1371, 1456 e 1457 c.c., nonché [degli]artt. 115, 116 e 132, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.». Si assume «che la Corte di Appello di Bari non ha fatto buon governo dell’applicazione delle norme di diritto, più volte enunciate da codesta Corte, omettendo accuratamente di esaminare un fatto decisivo per il giudizio. […] Appare evidente che il relatore della Corte di Appello di Bari abbia voluto liberarsi velocemente del “fascicolo” riservando allo stesso poca attenzione. E valgano,sul punto,le seguenti osservazioni. Ebbene, la Corte di Appello barese, in poche righe, la sentenza è composta complessivamente di sole tre pagine, nel dichiarare inammissibili le impugnazioni, sostiene che, nell’atto di gravame, non risulterebbero gli specifici motivi di cui all’art. 829 c.p.c., che renderebbero nullo il lodo. Evidentemente l’attento relatore non ha verificato, sarebbe stato esaustivo leggersi l’atto di impugnazione, che, invece, non solo nello stesso erano inseriti gli specifici motivi per cui il lodo sarebbe stato nullo, ma, soprattutto, che, in un caso parallelo allo stesso e per lo stesso motivo, la medesima sezione della Corte di Appello di Bari aveva dichiarato la nullità del lodo»; II) «Inesistenza -nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n.ri 1, 5, 7, 8 e 9 c.p.c., per violazione e falsa applicazione[degli] artt. 822-823, comma 2, nn. 5, 7 e 8, falsa applicazione artt. 281-quater e 281-quinquies c.p.c.». Si lamenta, sostanzialmente, una violazione del principio del contradditorio nello svolgimento del procedimento arbitrale, per la mancata concessione alle parti, prima della pronuncia del lodo, di un termine per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di memorie difensive, in applicazione delle norme del vigente codice di rito, piuttosto che delle regole stabilite nell’arbitrato.3. Le suesposte doglianze, scrutinabili congiuntamente, si rivelano complessivamente inammissibili alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 3.1. Innanzitutto, la prima di esse prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.n. 4528 del 2023; Cass. n. 35832 del 2022; Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014). Peraltro, il suo complessivo tenore letterale, che nemmeno consente di distinguere le argomentazioni specificamente riferite alla violazione di legge rispetto a quelle fondanti il vizio motivazionale, osta all’applicazione del principio per cui «il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (cfr. Cass., SU, n. 9100 del 2015). 3.1.1.La stessa, in altri termini, mescola e sovrappone mezzi di impugnazione chiaramente diversi, erroneamente ritenendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 11222 del 2018; Cass. n. 2954 del 2018; Cass. n. 27458 del 2017; Cass. n. 23265 del 2017; Cass. n. 16657 del 2017; Cass. n. 15651 del 2017; Cass. n. 8333 del 2017; Cass. n. 8335 del 2017; Cass. n. 4934 del 2017; Cass.n. 3554 del 2017; Cass. n. 21016 del 2016; Cass. n. 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011): una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze della parte ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l'altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell'esposizione avversaria. 3.1.2. Inoltre, non sono rispettati minimamente gli oneri di allegazione imposti da Cass., SU, n. 8053 del 2014 per la prospettazione di censure exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc civ., altresì dimenticandosi quest’ultimo articolo - nel testo modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 22 febbraio 2018 -riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6073 del 2023; Cass. n. 2415 del 2023; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). 3.1.3. Neppure si considera, infine, che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 4784 del 2023; Cass.n. 35041 del 2022). 3.1.4. Nella specie, si è al cospetto, sostanzialmente, della mera enunciazione della doglianza, non seguita, però, da un adeguato supporto argomentativo (affatto irrilevante dovendosi considerare, peraltro, il riferimento a pretesi precedenti della medesima corte distrettuale che avrebbero deciso in senso favorevole alle odierne ricorrenti su questioni asseritamente analoghe). Il motivo per cui si chiede la cassazione di una sentenza, invece, non può essere affidato a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, posto che lo stesso, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata. 3.2. Quanto, poi, alla seconda delle doglianze suddette, giova ricordare che la corte territoriale ha fondato la propria decisione richiamando, in primo luogo, le sentenze di questa Corte n. 23675 del 2013 e n. 3383 del 2004, da cui ha tratto il convincimento che «l’impugnazione per nullità del lodo, giudizio a criticavincolata proponibile nei limiti dell’art. 829 c.p.c., richiede la specificità dei motivi conformi alle ipotesi normativamente tipizzate, affinché si possa verificare se le contestazioni mosse corrispondano esattamente ai casi previsti. Detta impugnazione, quindi, è assimilabile al ricorso per cassazione ben più che all’appello». Ha rimarcato, poi, la carenza, nell’impugnazione innanzi ad essa promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Bufi, di motivi specifici e conformi alle ipotesi normativamente tipizzate. Ha ritenuto, comunque, il loro gravame inammissibile, poiché «si deducono vizi molto diversi tra loro, riportati in unico contenitore (rectius,calderone)», altresì precisando non essere compito della corte di appello ricondurre le varie argomentazioni sostenute nell’unico suo motivo nell’alveo dei casi di nullità previsti dall’art. 829 c.p.c., abbinandoli tra loro. 3.2.1. Quella corte, in sostanza, ha statuito che l’impugnazione delle odierne ricorrenti doveva considerarsi inammissibile perché l’unico formulato motivo (recante “inesistenza-nullità del lodoex art. 829, comma 1, nr. 1, 5, 7, 8 e 9, c.p.c., per violazione e falsa applicazione[degli] artt. 822-823, comma 2, nr. 5, 7 e 8, falsa applicazione [degli]artt. 281-quater e 281 - quinquies c.p.c. ”) non s pecificava, per ciascuna delle asserite violazioni dell’art. 829 cod. proc. civ. ivi lamentate, in cosa effettivamente consistessero, così da ribaltare sulla medesima corte il compito di dare forma e contenuto giuridici a ciascuna di esse al fine di poterle decidere. 3.2.2. Questa chiarissima ratio decidendi, peraltro supportata da pertinenti richiami alla giurisprudenza di legittimità, nemmeno può considerarsi realmente in contrasto con quanto sancito da Cass. n. 14041 del 2021, a tenore della quale la prospettazione cd. "a grappolo" di una pluralità di censure non costituisce ragione di pregiudiziale inammissibilità del gravame quando, - diversamente da quanto accaduto, per quanto si è appena detto, nella odierna fattispecie -scandagliandone la formulazione, sia possibile scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura e, indipendentemente dalla sua rubricazione e, ancor più, dalla correttezza dell'indicazione numerica adottata, sia identificabile, tra quelli enunciati dall'art. 829 cod. proc civ., il parametro normativo di riferimento (nella vicenda decisa da quella pronuncia, - è opportuno precisarlo - la corte distrettuale, dopo aver più generalmente sentenziato l'inammissibilità del proposto atto di gravarne per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, aveva scrutinato, tuttavia, anche nel merito il contenuto delle singole doglianze rapportate, con ciò dimostrando de plano di averne colto con la necessaria chiarezza il contenuto). 3.2.3. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] e la Bufi, con la censura inesame, non solo non hanno puntualmente contrastato la descritta ratio decidendi della corte barese chiarendo, come sarebbe stato loro preciso onere (onde scongiurare la valutazione in termini di assoluta genericità del corrispondente loro motivo di ricorso), il contenuto, appunto, di ciascuna delle pretese violazioni dell’art. 829 cod. proc. civ. ascritte al lodo lì impugnato, ma si sono dilungate in quella che si è rivelata essere, sostanzialmente, una critica direttamente rivolta contro il lodo medesimo. Così procedendo, tuttavia, esse hanno mostrato di non tenere in alcun conto che, -come si è già detto -«nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sulla impugnazione di un lodo arbitrale, dovendosi verificare se la sentenza medesimasia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo» (cfr. in motivazione, Cass. n. 15619 del 2022). 3.2.4. Alteris verbis, il sindacato di legittimità, in tema di impugnazione di lodo arbitrale, è limitato alla verifica di vizi propri della sentenza impugnata e non di vizi del lodo, ossia può solo essere diretto a controllare se una determinata questione (rectius: censura mossa nei confronti del lodo) sia stata esaminata dai giudici di merito e se sia stata data motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3260 del 2022; Cass. n. 15086 del 2012). 3.3. Resta solo da aggiungere che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si articola in due fasi: una rescindente - finalizzata all'accertamento di eventua li nullità del lodo, che può concludersi con l'annullamento dello stesso - ed altra, eventuale, rescissoria, che segue all'eventuale annullamento. Ciò posto, la differenza strutturale tra l'appello come rimedio generale e l'impugnazione del lodo arbitrale sta nel fatto che tale ultimo mezzo di impugnazione è strutturato come una forma di impugnazione rescindente, in quanto il riesame del merito non costituisce l'oggetto principale del motivo di gravame e, di conseguenza, ad esso sarà possibile accedere soltanto in via eventuale, all'esito, cioè, del vaglio positivo del profilo di nullità, tra quelli espressamente codificati dal legislatore all'art. 829 cod. proc. civ., fatto valere (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. n. 15612 del 2022, che ha ricordato pure che, nella prima di tali fasi, «non è consentito alla corte d'appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo articolo 829 del c.p.c.. Solo in sede rescissoria al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti delpetitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'articolo 829 del c.p.c.». 4. In conclusione, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e della Bufi deve essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità, atteso il principio di soccombenza, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle medesime ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che si liquidano in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle medesime ricorrenti, in via solidale, d