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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26920/2026

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a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che, l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione dilegge ed il vizio della motivazione in relazione all’affermazione di penaleresponsabilità dell’imputato e al mancato riconoscimento della non imputabilità aisensi dell’art. 91, secondo comma, cod. pen. nonché in ordine alladeterminazione del trattamento sanzionatorio, è, quanto ai profili diresponsabilità ed imputabilità, privo di specificità poiché è meramenteriproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomentilogici e giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente non si confrontacriticamente (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5 ove la Corte ha ribaditol’irrilevanza del presunto stato di ubriachezza dell’imputato alla luce delcompendio probatorio in atti, fermo restando che la specifica circostanza previstadall’art. 91, secondo comma, cod. pen. non risulta essere mai stata dedotta inappello e che l’imputato con le proprie dichiarazioni ha confermato di averpercepito il fatto e il disvalore della propria condotta);che quanto al profilo sanzionatorio, il motivo è manifestamente infondatoperché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, lagraduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per ladeterminazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia fruttodi mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 5 dellasentenza impugnata);rilevato che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che, l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione dilegge ed il vizio della motivazione in relazione all’affermazione di penaleresponsabilità dell’imputato e al mancato riconoscimento della non imputabilità aisensi dell’art. 91, secondo comma, cod. pen. nonché in ordine alladeterminazione del trattamento sanzionatorio, è, quanto ai profili diresponsabilità ed imputabilità, privo di specificità poiché è meramenteriproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomentilogici e giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente non si confrontacriticamente (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5 ove la Corte ha ribaditol’irrilevanza del presunto stato di ubriachezza dell’imputato alla luce delcompendio probatorio in atti, fermo restando che la specifica circostanza previstadall’art. 91, secondo comma, cod. pen. non risulta essere mai stata dedotta inappello e che l’imputato con le proprie dichiarazioni ha confermato di averpercepito il fatto e il disvalore della propria condotta);che quanto al profilo sanzionatorio, il motivo è manifestamente infondatoperché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, lagraduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per ladeterminazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia fruttodi mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 5 dellasentenza impugnata);rilevato che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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