CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 09365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Con sentenza del 21/1/2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Ester per ii reati di cui all'art. 189, c. 6 e 7, codice strada (in Torino il 23 febbraio 2014). 2. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità del verbale di dichiarazioni rese dal coniuge dell'imputata, senza l'avvertimento della facoltà di astenersi, contestando la risposta dei giudici d'appello che hanno ritenuto l'atto utilizzabile siccome acquisito su accordo delle parti. 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), peraltro conformi al consolidato orientamento dei giudici di legittimità sulla natura della nullità di che trattasi (cfr., sez. 3, n 21374 del 16/1/2018, Rv. 273119, in cui si è, per l'appunto, ribadito che l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi assiste prima del compimento dell'esame testimoniale ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l'impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen.; sez. 1, n. 54427 del 30/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268649, in materia di giudizio abbreviato, in cui si è precisato che tale scelta determina un consenso alla utilizzazione dell'atto nullo; sez. 5, n. 48693 del 19/9/2014, Boccoli ed altro, Rv. 261437; n. 13591 del 12/3/2010, D'E. e altro, Rv. 246715; sez. 6, n. 10065 del 18/1/2005, Mascia, Rv. 231479). 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] te ... abriella [OSCURATO:PERSONA]. ti DEPOSITA