CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21410/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dalla quale èrappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamentedomiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso gli ufficidell’Avvocatura capitolina, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 9076/2022Numero sezionale 1546/2025Numero di raccolta generale 21410/2026Data pubblicazione 23/06/2026Sabato, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec;- controricorrente –e controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 15061/2021 del [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del22/5/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, reiterando leconclusioni della requisitoria scritta ex art. 378 cod. proc. civ.1. Nel 2018 [OSCURATO:PERSONA], verificato, a seguito di accessospontaneo in data 6/12/2017, che nel ruolo esattoriale di Agenzia delleEntrate – Riscossione ancora risultava annotato il credito di euro198,15, derivante dalla cartella di pagamento n. 097 20060137905200000, nonostante con sentenza n. 26958/2012, passata ingiudicato, il Giudice di pace di Roma ne avesse dichiarato l’avvenutaprescrizione, ha convenuto in giudizio dinnanzi allo stesso Giudice dipace l’Agenzia e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di dichiarare «l’inesistenzadel credito di cui all’estratto di ruolo in contestazione».2. Nel contraddittorio con l’Agenzia e [OSCURATO:PERSONA], il Giudice dipace, con sentenza n. 9609/2019, ha dichiarato l’inammissibilità delladomanda per carenza di interesse ad agire, in quanto «…nel caso dispecie, l’insussistenza dell’obbligo di pagamento della sanzione è giàstato definito con sentenza passata in giudicato e dunque definitiva».Ric. 2022 n. 9076 sez. 2 - ud. 22-5-2025 -2-Numero registro generale 9076/2022Numero sezionale 1546/2025Numero di raccolta generale 21410/2026Data pubblicazione 23/06/20263. Adito in appello da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma haconfermato la statuizione del Giudice di primo grado, confermando ildifetto di interesse.4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.La causa, inizialmente avviata alla trattazione in camera diconsiglio dinnanzi alla sottosezione sesta per evidenza della decisione,è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n.3205/2023, in considerazione del pregresso rinvio alla trattazione inp.u. di precedenti ricorsi involgenti l’ammissibilità dell’impugnazionedell’estratto di ruolo in riferimento alla formazione di un giudicatointerno escludente l’interesse ad agire (in particolare i ricorsi iscritti ainn. 24218/21 e n. 29807/21).Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primocomma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma1 dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 100, 474 cod.proc. civ. e dell’art. 1, commi 537 e ss. legge n. 229/2012 (rectius n.228 del 24/12/2012): in particolare, secondo il ricorrente, il Tribunalenon avrebbe considerato che il suo interesse ad agire consiste nellarealizzazione degli effetti del giudicato formatosi sulla prescrizione delcredito iscritto nei suoi confronti; a suo dire, dalla permanenzadell’iscrizione potrebbero conseguire effetti sfavorevoli, per esempionella istruttoria per la concessione di prestiti personali da parte diistituti di credito o società finanziarie.Ric. 2022 n. 9076 sez. 2 - ud. 22-5-2025 -3-Numero registro generale 9076/2022Numero sezionale 1546/2025Numero di raccolta generale 21410/2026Data pubblicazione 23/06/20261.1. Il motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente hasostenuto, in ricorso, che l’ente di riscossione avrebbe riconosciutol'erroneità della dichiarazione di inammissibilità della sua opposizione,mentre l'ente impositore non avrebbe dedotto alcunché sul suo dirittodi non risultare debitrice in pubblici registri; la domanda introduttivanon avrebbe violato il principio di ne bis in idem ex art. 2909 cod. civ.,ma, al contrario, sarebbe stata finalizzata a realizzare il rispetto delgiudicato mediante l’unico strumento idoneo e, cioè, il ricorso algiudice; la cancellazione delle risultanze del ruolo non sarebbe stata,infatti, ottenibile altrimenti; ha, quindi, invocato il comma 4 bis dell’art.12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29/09/1973per sostenere la sussistenza del suo interesse all’opposizione.A fronte di queste argomentazioni, tuttavia, il ricorrente non hamai allegato di aver ricevuto la notifica di un atto esecutivo da partedel concessionario; soprattutto - e prima ancora – risulta avereproposto un’opposizione «avverso un’ingiunzione di pagamento di euro198,15 sottesa dalla cartella di pagamento n. 097 20060137905200000» (così in ricorso) che, tuttavia, non gli era mai statanotificata e avere chiesto, quindi, soltanto di «dichiarare l’inesistenzadel credito di cui all’estratto di ruolo in contestazione».Come rilevato da [OSCURATO:PERSONA], allora, i Giudici del merito hannofondatamente escluso l’interesse all’impugnazione dell’estratto diruolo, attraverso una domanda di accertamento negativodell’inesistenza del credito di cui alla C.E. n. 097 2006 0137905200000,perché, con una precedente sentenza passata in giudicato, era statagià statuita l’avvenuta prescrizione della pretesa creditoria dell’Agenziarelativamente alla medesima cartella e non erano seguiti altri attiesecutivi del concessionario, sicché difettava una pretesa attuale diriscossione coattiva.Ric. 2022 n. 9076 sez. 2 - ud. 22-5-2025 -4-Numero registro generale 9076/2022Numero sezionale 1546/2025Numero di raccolta generale 21410/2026Data pubblicazione 23/06/20261.2. Nella fattispecie, infatti, il ricorrente, con la precedenteopposizione all’ingiunzione di pagamento della somma di euro 673,39,portato da tre cartelle esattoriali tra cui quella per cui è giudizio,asseritamente conosciute con la notificazione del successivo preavvisodi fermo, aveva già ottenuto la dichiarazione di prescrizione del creditoe, dunque, di inesistenza del relativo diritto dell’agenzia di agire inexecutivis.Ciò posto, deve considerarsi che l’estratto di ruolo è un meroelaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia glielementi del ruolo afferente a quella cartella, senza alcuna pretesaimpositiva, a differenza del ruolo, che è atto impositivo, annoverato dald.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19 tra gli atti impugnabili.Il comma 4 bis dell’art. 12 del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 602 del 29/09/1973, come inserito dall'art. 3 bis del d.l.n. 146 del 2021, nella formulazione introdotta, in sede di conversione,dalla l. n. 215 del 2021, ha sancito che «l'estratto di ruolo non èimpugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeinvalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione neisoli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri chedall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per lapartecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quantoprevisto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, dicui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossionedi somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1,comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delleverifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per laperdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»:in altri termini, la norma ha previsto che ci possa esserci sempre ungiudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente cheRic. 2022 n. 9076 sez. 2 - ud. 22-5-2025 -5-Numero registro generale 9076/2022Numero sezionale 1546/2025Numero di raccolta generale 21410/2026Data pubblicazione 23/06/2026impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativoall'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento, inipotesi di invalida o omessa notificazione della cartella odell'intimazione di pagamento (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 26283 del2022).Nel caso in esame, allora, l’invocazione della norma persostenere la sussistenza di un interesse ad agire è del tutto infondata:l’interesse che è stato riconosciuto dal legislatore nel comma 4 bis edè stato comunque correlato alla funzione «recuperatoria»dell’impugnazione, consentendola direttamente: nella specie, tuttavia,questa funzione recuperatoria era preclusa in radice perché già conl’opposizione al preavviso di fermo la cartella per cui è giudizio era stataoggetto di impugnazione e il credito portato era stato dichiaratoprescritto.1.3. Inconferente è, altresì, la dedotta violazione del comma 537dell’art. 1 della legge 228 del 2012 (erroneamente indicata con il n.229): secondo tale norma, «a decorrere dalla data di entrata in vigoredella presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossionedei tributi, di seguito denominati “concessionari per la riscossione”,sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativafinalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, supresentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamentealle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore,effettuata ai sensi del comma 538»; secondo tale successivo comma,«ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entrosessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per lariscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto dellaprocedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dalconcessionario, il contribuente presenta al concessionario per lariscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con laRic. 2022 n. 9076 sez. 2 - ud. 22-5-2025 -6-Numero registro generale 9076/2022Numero sezionale 1546/2025Numero di raccolta generale 21410/2026Data pubblicazione 23/06/2026quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore primadella formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamentoo l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;c) da una sospensione amministrativa comunque concessadall'ente creditore;d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza cheabbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessein un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha presoparte;e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'entecreditore;f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso».Il ricorrente, invero, ha del tutto trascurato che nella specie nonvi è stata alcuna azione di ulteriore riscossione dopo la sentenza delGiudice di pace n. 26958 del 13/6/2012, sicché la norma non è propriopertinente alla fattispecie.1.4. In tal senso, allora, come condivisibilmente sottolineato dalPubblico Ministero nella sua requisitoria, difetta nella specie lo scopodell’azione di mero accertamento, cioè la necessità di ripristinare lacertezza giuridica su un diritto, in chiave positiva o negativa, nel sensodell’affermazione dell’esistenza dello stesso o della negazionedell’esistenza di quello altrui. In conformità all’idea della necessariautilità del processo e della sua strumentalità rispetto al dirittosostanziale, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorgeallorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegnoaltrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vantoRic. 2022 n. 9076 sez. 2 - ud. 22-5-2025 -7-Numero registro generale 9076/2022Numero sezionale 1546/2025Numero di raccolta generale 21410/2026Data pubblicazione 23/06/2026in confronto del titolare del diritto, idoneo ad arrecare quel pregiudizioconsistente nello stato di incertezza determinatosi che la proposizionedell’azione mira a neutralizzare. Diversamente opinando, l’azione diaccertamento assumerebbe un inaccettabile carattere esclusivamentepreventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro edeventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con ilconfigurare un’azione di mera iattanza che proprio la positivaprevisione dell’interesse ad agire quale condizione dell’azione (art. 100cod. proc. civ.) ha inteso escludere (Cass. Sez. 3, n. 24552 del12/09/2024).1.5. Infine, deve ancora rimarcarsi che, già costituendosi innanzial Giudice di pace nel primo grado di questo giudizio, l’Agenzia avevarappresentato e documentato che era stato, medio tempore, operatolo sgravio della cartella n. 097 2006 0137905200.Quindi, in appello, l’Agenzia ha ulteriormente rilevato come – adabundantiam – l’eventuale credito sarebbe stato comunque oggetto didiscarico ex lege, in quanto rientrante nell’ambito applicativo dell’art.4 d.l. n. 119/2018, secondo cui i debiti di importo residuo, alla data dientrata in vigore dello stesso decreto, fino a mille euro, comprensivodi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultantidai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali ègià intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono statiautomaticamente annullati alla data del 31 dicembre 2018.1.5. L’intervenuto sgravio prima del giudizio di appello, leconsiderazioni esposte ai punti 1.2 e 1.4. rendono evidenti ipresupposti della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 cod.proc. civ.: come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti,costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso deldiritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazioneRic. 2022 n. 9076 sez. 2 - ud. 22-5-2025 -8-Numero registro generale 9076/2022Numero sezionale 1546/2025Numero di raccolta generale 21410/2026Data pubblicazione 23/06/2026con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione,ovvero senza avere adoperato la normale diligenza – esigibile daldifensore tecnico - per acquisire la coscienza dell'infondatezza dellapropria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo,deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri emetodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata,sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta. (Cass., Sez. Un.,n. 32001 del 28/10/2022).3. Il ricorso è perciò, respinto, con conseguente condanna delricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favoredi [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valore.Non vi è luogo a statuizione sulle spese dell’Agenzia dell’entrateche non ha svolto difese.In applicazione del comma 3 dell’art. 96 cod. proc. civ., ilricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore dellacontroricorrente, di una somma equitativamente determinata, comeliquidata in dispositivo in aggiunta alle spese di lite; secondo il costanteorientamento di questa corte, questa somma deve essere liquidata inmisura pari all'importo delle spese di lite, oltre interessi legali dalla datadi pubblicazione della presente ordinanza al soddisfo (Cass., Sez. Un.,n. 32001/2022 cit.).Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio diRic. 2022 n. 9076 sez. 2 - ud. 22-5-2025 -9-Numero registro generale 9076/2022Numero sezionale 1546/2025Numero di raccolta generale 21410/2026Data pubblicazione 23/06/2026legittimità, che liquida in euro 1.100,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 eagli accessori di legge;condanna, altresì, [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore diRoma [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96, comma 3 cod. proc. civ., dell’ulterioresomma di euro 1.100,00, oltre interessi dalla data di pubblicazionedella presente ordinanza al soddisfo.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione, del 22 maggio 2025.Il Consigliere rel. est. La PresidentePatrizia [OSCURATO:PERSONA] FalaschiRic. 2022 n. 9076 sez. 2 - ud. 22-5-2025 -10-