Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 dicembre 2022

Cassazione n. 37705/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9366/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 518/2021 depositata il 01/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto impugnato, la Corte di Appello di Potenza ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il provvedimento monocratico con il quale il medesimo ufficio aveva respinto l’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto, avente ad oggetto un ricorso innanzi il T.A.R.

Basilicata.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso, articolato in tre motivi.

Con il primo e secondo di essi, i ricorrenti lamentano, rispettivamente, la violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe deciso l’opposizione sulla base di una questione –la mancata dimostrazione, da parte dei ricorrenti, della presentazione di istanze di prelievo e fissazione– non proposta dall’amministrazione, senza invitare le parti a dedurre sul punto.

Con il terzo motivo, invece, i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento dell’indennizzo, a fronte della mancata dimostrazione del deposito di istanza di prelievo e fissazione, in spregio alla pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 54, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133 del 2008, e s.m.i. (Corte Cost., sentenza n. 34 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta del relatore, non ravvisando l’evidenza decisoria, alla luce del fatto che altro collegio della medesima sezione, in esito all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rinviato analogo ricorso, distinto dal numero R.G. 8975/2022, alla pubblica udienza, con proposta di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lettera a), della legge n. 208 del 2015, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1 e 13, della Convenzione E.D.U., nella parte in cui la norma in esame subordina il diritto all’equa riparazione in favore della parte di un giudizio svoltosi dinanzi il giudice amministrativo e l’ammissibilità della correlata domanda alla presentazione dell’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del C.P.A., almeno sei mesi prima che siano decorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89 del 2001, senza che detto rimedio preventivo spieghi alcuna efficacia effettivamente acceleratoria del processo presupposto.

Appare dunque opportuno, come evidenziato anche nella memoria depositata dalla parte ricorrente, rinviare a nuovo ruolo anche il presente ricorso, unitamente ad altro, distinto dal numero R.G. 9120/2022, esso pure chiamato alla medesima adunanza camerale odierna ed avente ad oggetto una domanda di equa riparazione relativa ad un giudizio amministrativo, affinché i tre giudizi, R.G. 8977/2022, R.G. 9366/2022 e R.G. 9120/2022, siano trattati e discussi in unica udienza pubblica.

PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia discusso in udienza pubblica.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9366/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 518/2021 depositata il 01/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto impugnato, la Corte di Appello di Potenza ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il provvedimento monocratico con il quale il medesimo ufficio aveva respinto l’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto, avente ad oggetto un ricorso innanzi il T.A.R. Basilicata. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso, articolato in tre motivi. Con il primo e secondo di essi, i ricorrenti lamentano, rispettivamente, la violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe deciso l’opposizione sulla base di una questione –la mancata dimostrazione, da parte dei ricorrenti, della presentazione di istanze di prelievo e fissazione– non proposta dall’amministrazione, senza invitare le parti a dedurre sul punto. Con il terzo motivo, invece, i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento dell’indennizzo, a fronte della mancata dimostrazione del deposito di istanza di prelievo e fissazione, in spregio alla pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 54, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133 del 2008, e s.m.i. (Corte Cost., sentenza n. 34 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta del relatore, non ravvisando l’evidenza decisoria, alla luce del fatto che altro collegio della medesima sezione, in esito all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rinviato analogo ricorso, distinto dal numero R.G. 8975/2022, alla pubblica udienza, con proposta di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lettera a), della legge n. 208 del 2015, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1 e 13, della Convenzione E.D.U., nella parte in cui la norma in esame subordina il diritto all’equa riparazione in favore della parte di un giudizio svoltosi dinanzi il giudice amministrativo e l’ammissibilità della correlata domanda alla presentazione dell’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del C.P.A., almeno sei mesi prima che siano decorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89 del 2001, senza che detto rimedio preventivo spieghi alcuna efficacia effettivamente acceleratoria del processo presupposto. Appare dunque opportuno, come evidenziato anche nella memoria depositata dalla parte ricorrente, rinviare a nuovo ruolo anche il presente ricorso, unitamente ad altro, distinto dal numero R.G. 9120/2022, esso pure chiamato alla medesima adunanza camerale odierna ed avente ad oggetto una domanda di equa riparazione relativa ad un giudizio amministrativo, affinché i tre giudizi, R.G. 8977/2022, R.G. 9366/2022 e R.G. 9120/2022, siano trattati e discussi in unica udienza pubblica. PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia discusso in udienza pubblica. Così d