Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04522/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 novembre 2020 la Corte di appello di Catania, a seguito del gravame interporto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 24 marzo 2016 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Ragusa - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (a lui ascritti al capo b. della rubrica, in relazione alla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.) e gli aveva irrogato le pene ritenute di giustizia.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo ha denunciato la mancanza di motivazione in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, adducendo che la Corte territoriale - nonostante quanto dedotto con l'atto di appello - non avrebbe argomentato a proposito del trasferimento nel 2010 della documentazione della fallita, unitamente alla sua sede, da Verona a Scicli (circostanza non considerata dal primo Giudice) da parte del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], vale a dire dopo che l'imputato era cessato dalla carica di amministratore ed era rimasto a lavorare lontano dalla nuova sede nonché a proposito del fatto che fino al 2009 la contabilità fosse regolare; e non si sarebbe chiarito in che termini possa rilevare a carico del ricorrente la nomina di un liquidatore.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso sono state dedotte la mancanza e la contraddittorietà della motivazione con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, assumendo che la Corte di merito non avrebbe considerato le censure mosse con il gravame, con le quali si era escluso che l'imputato, dopo la nomina del liquidatore, avesse il potere o la possibilità di compiere la condotta in contestazione, motivando in maniera eccessivamente sintetica e poco chiara in ordine all'attribuzione della responsabilità all'imputato e in contraddizione con il dato - pure esposto in sentenza - del trasferimento della sede socie e della «perduranza della sua vita economica». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.

1.1. Anzitutto, è utile premettere che: - «il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - la motivazione della sentenza di appello «è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte» (Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01), poiché «il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata» (Sez. 2, n. 7667/2015, cit.).

1.2. La sentenza di appello ha disatteso il gravame, ritenendo - per quel che qui rileva alla luce delle censure sopra richiamate - che l'atto di appello non si fosse compiutamente censurato la motivazione della decisione di primo grado e rappresentando che quest'ultima aveva evidenziato che il curatore fallimentare aveva chiesto anche all'amministratore della fallita (ossia all'imputato) la consegna delle scritture contabili, che costui non aveva ottemperato se non in parte e che esse non avevano consentito di ricostruire i rapporti economici fino alla data del fallimento.

In effetti, l'atto di appello aveva prospettato la mancanza di prova della responsabilità dell'imputato in ragione del trasferimento della sede sociale, della sua cessazione dalla carica di amministratore (essendo stato nominato un liquidatore) e del conseguente difetto di disponibilità in capo all'Agosta della documentazione sociale, nonché attribuendo all'Arioli «la piena ed esclusiva potestà» sulla società (cfr. atto di appello); e al riguardo aveva richiamato (oltre che genericamente gli atti processuali) una nota indirizzata dall'Arioli al curatore.

Tuttavia, il primo Giudice aveva riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti in imputazione facendo riferimento a quanto rassegnato proprio dall'Arioli (che aveva attribuito al primo l'effettiva gestione dell'ente anche dopo la propria nomina come liquidatore e rappresentato di aver sempre agito, per un corrispettivo di euro 300, secondo le istruzioni dell'imputato, il quale aveva mantenuto la disponibilità pure della contabilità), alle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (che aveva confermato le circostanze che l'avevano condotto a conoscere l'Arioli e a proporgli di esercitare gli incarichi societari in discorso, nonché di avergli corrisposto un compenso limitato), alla parziale consegna dei libri contabili obbligatori al curatore da parte dell'imputato.

E, in effetti, l'atto di appello non aveva censurato sotto tale profilo la decisione del G.u.p.

Ne deriva che, alla luce del complessivo tenore delle decisioni di merito, la prospettazione difensiva è stata disattesa con una motivazione congrua.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 novembre 2020 la Corte di appello di Catania, a seguito del gravame interporto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 24 marzo 2016 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Ragusa - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (a lui ascritti al capo b. della rubrica, in relazione alla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.) e gli aveva irrogato le pene ritenute di giustizia. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la mancanza di motivazione in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, adducendo che la Corte territoriale - nonostante quanto dedotto con l'atto di appello - non avrebbe argomentato a proposito del trasferimento nel 2010 della documentazione della fallita, unitamente alla sua sede, da Verona a Scicli (circostanza non considerata dal primo Giudice) da parte del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], vale a dire dopo che l'imputato era cessato dalla carica di amministratore ed era rimasto a lavorare lontano dalla nuova sede nonché a proposito del fatto che fino al 2009 la contabilità fosse regolare; e non si sarebbe chiarito in che termini possa rilevare a carico del ricorrente la nomina di un liquidatore. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso sono state dedotte la mancanza e la contraddittorietà della motivazione con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, assumendo che la Corte di merito non avrebbe considerato le censure mosse con il gravame, con le quali si era escluso che l'imputato, dopo la nomina del liquidatore, avesse il potere o la possibilità di compiere la condotta in contestazione, motivando in maniera eccessivamente sintetica e poco chiara in ordine all'attribuzione della responsabilità all'imputato e in contraddizione con il dato - pure esposto in sentenza - del trasferimento della sede socie e della «perduranza della sua vita economica». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Anzitutto, è utile premettere che: - «il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - la motivazione della sentenza di appello «è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte» (Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01), poiché «il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata» (Sez. 2, n. 7667/2015, cit.). 1.2. La sentenza di appello ha disatteso il gravame, ritenendo - per quel che qui rileva alla luce delle censure sopra richiamate - che l'atto di appello non si fosse compiutamente censurato la motivazione della decisione di primo grado e rappresentando che quest'ultima aveva evidenziato che il curatore fallimentare aveva chiesto anche all'amministratore della fallita (ossia all'imputato) la consegna delle scritture contabili, che costui non aveva ottemperato se non in parte e che esse non avevano consentito di ricostruire i rapporti economici fino alla data del fallimento. In effetti, l'atto di appello aveva prospettato la mancanza di prova della responsabilità dell'imputato in ragione del trasferimento della sede sociale, della sua cessazione dalla carica di amministratore (essendo stato nominato un liquidatore) e del conseguente difetto di disponibilità in capo all'Agosta della documentazione sociale, nonché attribuendo all'Arioli «la piena ed esclusiva potestà» sulla società (cfr. atto di appello); e al riguardo aveva richiamato (oltre che genericamente gli atti processuali) una nota indirizzata dall'Arioli al curatore. Tuttavia, il primo Giudice aveva riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti in imputazione facendo riferimento a quanto rassegnato proprio dall'Arioli (che aveva attribuito al primo l'effettiva gestione dell'ente anche dopo la propria nomina come liquidatore e rappresentato di aver sempre agito, per un corrispettivo di euro 300, secondo le istruzioni dell'imputato, il quale aveva mantenuto la disponibilità pure della contabilità), alle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (che aveva confermato le circostanze che l'avevano condotto a conoscere l'Arioli e a proporgli di esercitare gli incarichi societari in discorso, nonché di avergli corrisposto un compenso limitato), alla parziale consegna dei libri contabili obbligatori al curatore da parte dell'imputato. E, in effetti, l'atto di appello non aveva censurato sotto tale profilo la decisione del G.u.p. Ne deriva che, alla luce del complessivo tenore delle decisioni di merito, la prospettazione difensiva è stata disattesa con una motivazione congrua. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il
Decreto Cassazione n. 04522/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris