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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04815/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore costituito nell'interesse della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., unitamente alla nota spese, con cui ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Trieste, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Trieste in data 9 gennaio 2019, per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 179, lett. c), 179 e 420 ter cod. proc. pen., oltre che per l'omesso esame dei motivi di appello; la Corte territoriale aveva confermato la legittimità del provvedimento del Tribunale che, nel corso del giudizio di primo grado, aveva rigettato l'istanza di rinvio formulata tempestivamente dal difensore, adducendo concomitanti impegni professionali, implicanti la presenza del difensore in altra sede, oltre che l'impossibilità di individuare sostituti per l'udienza fissata davanti al Tribunale di Trieste, dal momento che il difensore esercitava nel territorio del Tribunale di Latina.

Era errata l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la presenza, nello studio del difensore, di altri avvocati avrebbe reso ingiustificata e indimostrata l'impossibilità di sostituzione del difensore, trattandosi di affermazione apodittica e contraria ai principi deontologici e al rispetto del criterio della nomina fiduciaria del difensore.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.62 bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, quanto al diniego immotivato delle circostanze attenuanti generiche, con svalutazione del comportamento processuale e considerando un solo precedente, peraltro risalente.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha motivato correttamente in ordine alla ragione che legittimava il diniego dell'istanza di rinvio, facendo leva essenzialmente sul profilo della mancata prova dell'impossibilità di provvedere alla sostituzione del difensore impedito.

Gli argomenti utilizzati prima dal Tribunale, e poi dalla Corte d'appello, non possono dirsi manifestamente illogici o adottata in violazione delle regole di diritto; al contrario, essi si pongono in linea con quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.

Si è affermato in modo costante, infatti, che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che • possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio, escludendo peraltro che l'impossibilità di nominare un sostituto possa desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti intendevano avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395 - 01; Sez. 5, n. 7418 del 06/11/2013, dep. 2014, Anelli, Rv. 259520 - 01); la giustificazione della mancata nomina di un sostituto rappresenta un onere che grava sul difensore, la cui doverosità è desumibile, oltreché da ragioni d'ordine sistematico, dall'ultimo periodo dell'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 47584 del 15/10/2014, M., Rv. 261251 - 01; Sez. 3, n. 26408 del 02/05/2013, Convertini, Rv. 256294 - 0), che non può ritenersi soddisfatto con la mera affermazione di non potervi provvedere, né con apodittico richiamo alla "delicatezza dei procedimenti" (Sez. 3, n. 19458 del 08/04/2014, Abbati, Rv. 259757 - 01),

1.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato La Corte territoriale ha messo in rilievo, al fine di giustificare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'assenza di elementi positivi, il disvalore complessivo della condotta fraudolenta, il carattere neutro del comportamento processuale e l'esistenza di un precedente penale, pur se risalente.

Si tratta di motivazione completa e esauriente, anche alla luce del costante orientamento della Cassazione, secondo il quale il giudice del merito, nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; il ricorrente deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore costituito nell'interesse della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., unitamente alla nota spese, con cui ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Trieste, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Trieste in data 9 gennaio 2019, per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 179, lett. c), 179 e 420 ter cod. proc. pen., oltre che per l'omesso esame dei motivi di appello; la Corte territoriale aveva confermato la legittimità del provvedimento del Tribunale che, nel corso del giudizio di primo grado, aveva rigettato l'istanza di rinvio formulata tempestivamente dal difensore, adducendo concomitanti impegni professionali, implicanti la presenza del difensore in altra sede, oltre che l'impossibilità di individuare sostituti per l'udienza fissata davanti al Tribunale di Trieste, dal momento che il difensore esercitava nel territorio del Tribunale di Latina. Era errata l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la presenza, nello studio del difensore, di altri avvocati avrebbe reso ingiustificata e indimostrata l'impossibilità di sostituzione del difensore, trattandosi di affermazione apodittica e contraria ai principi deontologici e al rispetto del criterio della nomina fiduciaria del difensore. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.62 bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, quanto al diniego immotivato delle circostanze attenuanti generiche, con svalutazione del comportamento processuale e considerando un solo precedente, peraltro risalente. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha motivato correttamente in ordine alla ragione che legittimava il diniego dell'istanza di rinvio, facendo leva essenzialmente sul profilo della mancata prova dell'impossibilità di provvedere alla sostituzione del difensore impedito. Gli argomenti utilizzati prima dal Tribunale, e poi dalla Corte d'appello, non possono dirsi manifestamente illogici o adottata in violazione delle regole di diritto; al contrario, essi si pongono in linea con quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Si è affermato in modo costante, infatti, che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che • possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio, escludendo peraltro che l'impossibilità di nominare un sostituto possa desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti intendevano avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395 - 01; Sez. 5, n. 7418 del 06/11/2013, dep. 2014, Anelli, Rv. 259520 - 01); la giustificazione della mancata nomina di un sostituto rappresenta un onere che grava sul difensore, la cui doverosità è desumibile, oltreché da ragioni d'ordine sistematico, dall'ultimo periodo dell'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 47584 del 15/10/2014, M., Rv. 261251 - 01; Sez. 3, n. 26408 del 02/05/2013, Convertini, Rv. 256294 - 0), che non può ritenersi soddisfatto con la mera affermazione di non potervi provvedere, né con apodittico richiamo alla "delicatezza dei procedimenti" (Sez. 3, n. 19458 del 08/04/2014, Abbati, Rv. 259757 - 01), 1.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato La Corte territoriale ha messo in rilievo, al fine di giustificare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'assenza di elementi positivi, il disvalore complessivo della condotta fraudolenta, il carattere neutro del comportamento processuale e l'esistenza di un precedente penale, pur se risalente. Si tratta di motivazione completa e esauriente, anche alla luce del costante orientamento della Cassazione, secondo il quale il giudice del merito, nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; il ricorrente deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in
Sentenza Cassazione n. 04815/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris