CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10722/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con il quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza, formulata ex art. 1 legge 199 del 2010, volta alla concessione dell'esecuzione della pena presso il domicilio; Considerato che avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione l'interessato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 1 legge 199 del 2010; Rilevato che l'art. 1, comma 2, della legge 26 novembre 2010, n. 199, prevede, alla lett. d), che «La detenzione presso il domicilio non è applicabile quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato»; che, nel caso di specie, il Magistrato e, quindi, il Tribunale di sorveglianza hanno rigettato l'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio sul rilievo della persistente pericolosità sociale di Bevilacqua, desunta, tra l'altro dal curriculum criminale del condannato, nonché dalle pendenze di procedimenti per fatti di evasione commessi nel 2022, da cui era desumibile il pericolo di fuga, oltre che di ricaduta nel delitto; Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto invita ad una non consentita rivalutazione degli elementi fattuali e non si confronta con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C