CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14795/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] VETEREnei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LODIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di dichiarare la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi; in caso di mancata attribuzione della competenza al G.U.P. del Tribunale di Lodi, dichiararsi insussistente il conflitto e disporsi la restituzione degli atti al G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni inviate digitalmente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria inviata digitalmente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; letta altresì la memoria inviata digitalmente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di GENOVA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 novembre 2018 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi, investito della richiesta di rinvio a giudizio di ventiquattro persone, imputate a vario titolo dei reati di cui agli artt. 2, 8 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha dichiarato, in relazione a quelli ascritti - ai capi 10), 30) e 31) ed ai sensi degli artt. 2 e 10 del citato testo normativo - a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], la propria incompetenza per territorio in favore del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (erroneamente individuato come Tribunale di Caserta), cui ha disposto trasmettersi gli atti. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], innanzi al quale è stata esercitata l'azione penale nei confronti dei citati imputati con riferimento alle indicate fattispecie criminose, ha sollevato conflitto negativo di competenza dinanzi a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza è ammissibile, essendosi verificata una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto di due giudici, formal- mente manifestato, a conoscere dello stesso procedimento, sicché esso deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi al quale vanno restituiti gli atti, riguardanti le imputazioni sub 10), 30) e 31) contestate agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il procedimento penale in questione ha ad oggetto una cospicua attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della [OSCURATO:PERSONA]- zioni S.p.a. in favore di alcune società, tra le quali la [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale e domicilio fiscale in Orta di Atella (interessata dai capi 10 e 30), e la società [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale e domicilio fiscale in [OSCURATO:PERSONA], interessata dal capo n. 31 (che si ritiene qui richiamata per mero errore del primo giudice, con riguardo al differente domicilio fiscale della medesima). La contestazione di cui al capo 10) concerne il reato ex art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere la società [OSCURATO:SOCIETA]. indicato, mediante l'inserimento delle fatture per operazioni inesistenti, elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali del 2010 e del 2011, mentre quelle sub 30) e 31) attengono alla distruzione o, comunque, all'occultamento delle scritture contabili delle società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui è obbligatoria la conservazione, tale da 2 ,Tkl precludere la ricostruzione dei redditi e del volume di affari relativi ai periodi di imposta 2010 e 2011. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati indicati quali amministratori di fatto di dette società, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ne erano legali rappresentanti pro tempore. Nell'ambito del procedimento in origine promosso dinanzi al Tribunale di Lodi sono state contestate, oltre a numerose ipotesi ex artt. 2 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tra le quali quelle testé indicate, alcune fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti, che si assumono commesse da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri soggetti, e che sono state qualificate ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 3. In questo contesto, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi ha fondato la declaratoria di incompetenza - in favore delle autorità giudiziarie nelle cui circoscrizioni le società che hanno utilizzato le fatture avevano la sede legale ed in relazione a tutti i reati ex artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - sulla espressa statuizione dell'insussistenza di connessione, rilevante ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. in funzione della determinazione della competenza territoriale, tra tali reati e quelli rubricati a norma dell'art. 8. A tal fine, il primo giudice ha richiamato un indirizzo ermeneutico recepito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 39896 del 18/07/2017, non massimata), per il quale «... nonostante il dato letterale, condizione imprescindibile per la configurabilità della connessione teleologica e, quindi, per la produzione dei suoi effetti tipici sul piano dello spostamento di competenza, è l'identità tra gli autori del reato mezzo e del reato fine», sicché, in caso di eterogeneità di autori, «ricorre solo una ipotesi di connessione di natura eventualmente probatoria», non idonea a provocare lo spostamento di competenza. Considerato, dunque, che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti viene contestata ad imputati diversi da quelli che le avrebbero utilizzate, il Giudice dell'udienza preliminare lodigiano ha escluso l'applicabilità delle regole dettate dall'art. 16 cod. proc. pen., individuando la competenza sulla base di quelle previste dall'art. 18, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che assegna la competenza, a determinate condizioni, al giudice nella cui circo- scrizione risulta il domicilio fiscale del contribuente che ha utilizzato in dichiara- zione fatture per operazioni inesistenti. 4. Il ragionamento seguito dal Giudice dell'udienza preliminare lombardo non convince, perché è fondato su un orientamento interpretativo che, già all'epoca dell'adozione della sentenza dichiarativa dell'incompetenza territoriale, era stato contraddetto e superato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 53390 del 26/10/2017, confl. GUP Bari / GUP Taranto, Rv. 271223, hanno risolto il contrasto - in termini ripresi dalla successiva produzione di legittimità (tra le altre, Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000) - affermando che «Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato». [OSCURATO:PERSONA], in linea con le osservazioni del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento con cui ha sollevato il conflitto e del Procuratore generale nelle conclusioni rassegnate per iscritto, condivide la lezione del massimo consesso nomofilattico che costituisce, dunque, primario riferimento per l'individuazione del giudice competente. Infatti, a tenore delle formulate imputazioni, si evince dagli atti, da un lato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]., nei confronti, tra le altre, delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e, dall'altro, l'utilizzo di tali fatture da parte degli amministratori delle società destinatarie nelle dichiarazioni fiscali presentate per gli anni di imposta 2010 e 2011, onde può apprezzarsi la sussistenza di un effettivo legame finalistico tra i reati, stante la configurabilità del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, quale antecedente logico e cronologico rispetto al reato di dichiarazione fraudolenta mediante impiego di tali fatture e occultamento di documenti contabili. 5. Dalla riconosciuta rilevanza della connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. discende l'applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen. che, al comma 1, stabilisce che «La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato». Nel caso di specie, rilevato che, al tempo della commissione dei fatti - anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, e, successivamente, dal dl. 26 ottobre 2019, n. 124 - i reati previsti dagli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, erano sanzionati con l'identica pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, mentre quello indicato al successivo art. 10 contemplava una pena meno rigorosa, occorre fare riferimento (secondo quanto statuito, tra le altre, da Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2019, Piccioni, Rv. 260115) al criterio della priorità, che induce a ritenere l'anteriorità, logica e cronologica, dell'emissione dei documenti contabili rispetto al loro utilizzo mediante inserimento nelle dichiarazioni annuali ed alla successiva distruzione o occultamento. La competenza per territorio in ordine al reato punito dall'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (che, per quanto precede, incide anche su quella per i reati connessi) deve essere, quindi, determinata secondo le regole dettate dall'art. 18: al riguardo, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che «In tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'[OSCURATO:PERSONA] che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica» (Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984). La circostanza che l'attività investigativa sia stata svolta, per quanto consta, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi determina, in ossequio al canone ermeneutico appena richiamato, la competenza dell'autorità giudiziaria della città lombarda. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi, cui dispone trasmettersi gli atti. Così