CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 36583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI LECCOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale di Lecco, con sentenza in data 24 Novembre 2021, assolveva per insussistenza del fatto [OSCURATO:PERSONA] imputato in relazione al reato di cui all' art. 56, 640, 61 n.7. c.p. Il giudice, dopo l'apertura del dibattimento, disattese le richieste istruttorie formulate dalle parti, rilevava che valutato il tenore dell'imputazione ed in considerazione della medesima ricostruzione dei fatti desumibile dalla querela - atto ritenuto pienamente utilizzabile in quanto inserito nel fascicolo del dibattimento senza che le parti avevano mosse contestazioni al riguardo ex art. 491 comma c.p.p. - si imponeva una immediata pronunzia assolutoria ai sensi dell'art.129 c.p.p. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco propone ricorso per cassazione avverso la suddetta pronunzia formulando tre motivi. Con un primo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 431, 491 comma 4, 101 e 526 c.p.p. nonché 148 Disp. att. c.p.p. Assume che un primo profilo di illegittimità della pronunzia derivava dall' utilizzo della querela la cui acquisizione ed il cui inserimento nel fascicolo del dibattimento non avevano formato oggetto di consenso tra le parti ai sensi dell'art. 493, comma 3, c.p.p., con la conseguenza che, nel caso in esame, la decisione era stata basata su una prova non legittimamente acquisita. Con un secondo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) c.p.p., inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 129 e 469 c.p.p. Osserva che il giudice nell' emettere pronunzia assolutoria non ammettendo le prove dedotte dalle parti ed invitando le stesse a concludere aveva violato surrettiziamente il divieto di proscioglimento anticipato nel merito desumibile dal combinato disposto degli artt. 129 e 469 c.p.p. Con un terzo motivo rileva, ex art. 606 lett. b) c.p.p., inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 190 e 495 c.p.p. nonché 111 Cost.Assume che non appariva legittima la valutazione di manifesta superfluità delle prove richieste dalle parti e che in tal modo il giudice aveva violato il diritto alla prova consacrato dall' art. 190 c.p.p. nonché dall' art. 111 Cost. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso rilevando che l'ufficio impugnante non era legittimato a proporre l'impugnazione essendo sprovvisto di titolarità ex art. 570 c.p.c., avendo, peraltro, richiesto l'assoluzione dell'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ogni conseguenza di legge e che la decisione appariva corretta in diritto avendo il giudice ben motivato circa l' utilizzabilità nel caso di specie della querela ai fini della decisione di assoluzione del Geom. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, in primo luogo, rilevato che l' impugnazione proposta è pienamente ammissibile.Invero il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il Procuratore Generale presso la corte d'appello possono proporre impugnazione indipendentemente dal tenore delle conclusioni formulate in udienza dal rappresentante del pubblico ministero e anche avverso la decisione che le abbia eventualmente accolte, perché l'interesse della parte pubblica all'impugnazione attiene alla scelta da compiere dopo avere avuto piena conoscenza del provvedimento e in base a una valutazione complessiva, in vista del soddisfacimento di generali esigenze di giustizia. (Sez. 2, Sentenza n. 142 del 28/09/2011 Ud. (dep. 10/01/2012 ) Rv. 251763 -01. Occorre, pure, considerare che non rileva la mancanza agli atti di una delega scritta da parte del Procuratore della Repubblica che non è richiesta dalla legge attesa la impersonalità dell'ufficio di procura. (vedi Sez. 6, Sentenza n. 29846 del 20/05/2021 Cc. (dep. 29/07/2021) Rv. 281827 - 01. 2. Ciò premesso rileva questa Corte che il ricorso è da ritenere fondato per le ragioni appresso specificate. Va osservato che in tema di letture consentite, ex artt. 431 e 511 cod. proc. pen., la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, con la conseguenza che da essa il giudice non può trarre elementi di convincimento al fine della ricostruzione storica della vicenda, tranne che per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela; in tal caso, infatti, la lettura è consentita, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova. Ne consegue che, in assenza dei presupposti di cui all'art. 512 cod. proc. pen., la querela non può essere utilizzata per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., trattandosi di documento redatto dalla persona offesa e non di un verbale contenente dichiarazioni precedentemente rese dal testimone. (Sez. 5, Sentenza n. 51711 del 06/10/2014 Ud. (dep. 11/12/2014) Rv. 261735 - 01. Ne discende la fondatezza della censura formulata con il primo motivo non potendosi ritenere corretta la tesi del primo giudice secondo cui detto atto risultava inserito nel fascicolo del dibattimento e poteva essere utilizzato, non avendo alcuna parte sollevato questioni al riguardo. Invero la querela non può essere utilizzabile come fonte di prova salvo che non ricorrano le condizioni prevista dall'art. 431 comma 2 c.p.p. e 493 comma 3 c.p.p. ("le parti possono concordare l' acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero nonché della documentazione relativa alla attività di investigazione difensiva"). Né a soluzioni di segno diverso può giungersi in considerazione della procedibilità d' ufficio del reato come contesto ai sensi dell'art. 640 comma 3 c.p. potendosi nel corso del giudizio verificare questioni di procedibilità per effetto della esclusione della aggravante contestata, ragion per cui ben poteva essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ai detti fini.Va, ancora, rilevato che il principio di disponibilità della prova, affermato nell'art. 190 comma primo cod. proc. pen., si accompagna, secondo quanto previsto nella medesima disposizione, all'attribuzione al giudice della facoltà di escludere le prove manifestamente superflue o irrilevanti. Spetta, quindi, al giudice la valutazione in ordine alla non manifesta inconducenza o irrilevanza delle prove dedotte dalle parti; valutazione che presuppone un apprezzamento di merito il quale sfugge al sindacato di legittimità allorquando abbia formato oggetto di apposita motivazione, che abbia dato ragione del provvedimento adottato sul punto dal giudice attraverso spiegazione immune da vizi logico-giuridici. (Sez. 1, Sentenza n. 8045 del 09/04/1992 Ud. (dep. 16/07/1992) Rv. 191304 - 01. Nel caso in esame la valutazione della superfluità della prova è stata effettuata sulla base di valutazioni apodittiche e generiche e, comunque, muovendo dal tenore di un atto (la querela) inutilizzabile, dovendo il giudice procedere all' istruzione del procedimento ai fini della verifica della fondatezza nel merito dell'imputazione. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di Milano. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Milano. Così d