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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2021

Cassazione n. 00378/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 22 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che, con ordinanza de plano, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, il 13 ottobre 2011, l'aveva condannata per i reati di cui agli artt. 582 e 594 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA], costituita parte civile.

2. Contro l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del proprio difensore di fiducia, affidandosi a due motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione.

Sostiene, in primo luogo, la ricorrente che, nell'atto di appello, aveva puntualmente contestato il giudizio di attendibilità della persona offesa e del testimone escusso (suo compagno), data la forte avversione manifestata verso la prevenuta siccome nomade e data l'assenza di qualsivoglia giustificazione per un'aggressione come quella descritta dalla vittima; tali perplessità — prosegue il ricorso — erano accentuate dal fatto che né la persona offesa, né il teste Petronelli chiesero l'intervento delle forze dell'ordine e che la parte lesa, in ospedale, non dichiarò quale fosse stata la causa delle ferite, compatibili anche con un banale incidente domestico.

Tali critiche avrebbero al più potuto condurre ad una declaratoria di infondatezza dell'appello, ma non già ad una delibazione di inammissibilità.

Analoghe riserve la ricorrente esprime quanto allo scrutinio di inammissibilità dell'appello in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il Tribunale aveva fondato solo sull'assenza di elementi concreti positivamente valutabili, mentre l'appellante aveva contestualizzato la condotta rispetto al substrato culturale e sociale della prevenuta.

La ricorrente conclude osservando che la scelta della Corte territoriale potrebbe essere legata ad esigenze di pragmatismo giudiziario, essendosi prescritto il reato più grave nelle more dell'ingiustificabile ritardo nella fissazione dell'udienza di appello.

L'accoglimento del ricorso — conclude la parte — dovrebbe condurre all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi prescritte le lesioni sub a) e per l'intervenuta depenalizzazione dell'ingiuria di cui al capo b).

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso per essere l'appello aspecifico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, per l'effetto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.

1. L'esame della sentenza di primo grado e dell'appello consente di escludere che vi fosse il deficit di specificità sulla scorta del quale la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame di merito.

Da una parte, occorre sottolineare che la sentenza di primo grado era caratterizzata da una motivazione particolarmente stringata, che ha basato il giudizio di penale responsabilità sulla precisione e puntualità delle dichiarazioni della persona offesa, sulla conferma da parte del di lei compagno Petronelli e sulla compatibilità tra le lesioni diagnosticate al pronto soccorso e la dinamica dell'aggressione descritta dalla persona offesa. ( Quanto alle circostanze attenuanti generiche, esse sono state negate dal Giudice di prime cure sulla scorta del «difetto di concreti elementi positivamente valutabili ai fini della loro concessione».

Ebbene, l'appello non era generico né in termini estrinseci, né in termini intrinseci, dal momento che contestava l'attendibilità della persona offesa e del teste Petronelli sulla scorta della loro dichiarata diffidenza rispetto alle origini nomadi della [OSCURATO:PERSONA], della mancata allerta delle forze dell'ordine e della mancata rivelazione ai medici del pronto soccorso, da parte della persona offesa, delle cause dell'occorso.

D'altra parte è principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte quello secondo cui l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Ebbene, in questo caso, la sentenza di primo grado fondava sull'affermata attendibilità della persona offesa e sul riscontro proveniente dalle dichiarazioni del di lei compagno e dalle risultanze del certificato medico, secondo un costrutto piuttosto semplice e sintetico, cui legittimamente si è contrapposta una critica diretta ad evidenziare le falle nell'affidabilità di detti contributi e di detti riscontri.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della sentenza di primo grado era sostanzialmente una non motivazione, sicché ad essa ben si contrappongono le riflessioni critiche della ricorrente quanto alla scarsa gravità del fatto ed al background socio-culturale di provenienza della prevenuta.

2. Le considerazioni suesposte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna, che dovrà celebrare il giudizio in diversa composizione.

Sarà compito del Giudice del rinvio pronunziarsi sulla depenalizzazione che ha riguardato il reato di ingiuria e verificare la maturazione del termine prescrizionale per l'altra fattispecie.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 22 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che, con ordinanza de plano, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, il 13 ottobre 2011, l'aveva condannata per i reati di cui agli artt. 582 e 594 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA], costituita parte civile. 2. Contro l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del proprio difensore di fiducia, affidandosi a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione. Sostiene, in primo luogo, la ricorrente che, nell'atto di appello, aveva puntualmente contestato il giudizio di attendibilità della persona offesa e del testimone escusso (suo compagno), data la forte avversione manifestata verso la prevenuta siccome nomade e data l'assenza di qualsivoglia giustificazione per un'aggressione come quella descritta dalla vittima; tali perplessità — prosegue il ricorso — erano accentuate dal fatto che né la persona offesa, né il teste Petronelli chiesero l'intervento delle forze dell'ordine e che la parte lesa, in ospedale, non dichiarò quale fosse stata la causa delle ferite, compatibili anche con un banale incidente domestico. Tali critiche avrebbero al più potuto condurre ad una declaratoria di infondatezza dell'appello, ma non già ad una delibazione di inammissibilità. Analoghe riserve la ricorrente esprime quanto allo scrutinio di inammissibilità dell'appello in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il Tribunale aveva fondato solo sull'assenza di elementi concreti positivamente valutabili, mentre l'appellante aveva contestualizzato la condotta rispetto al substrato culturale e sociale della prevenuta. La ricorrente conclude osservando che la scelta della Corte territoriale potrebbe essere legata ad esigenze di pragmatismo giudiziario, essendosi prescritto il reato più grave nelle more dell'ingiustificabile ritardo nella fissazione dell'udienza di appello. L'accoglimento del ricorso — conclude la parte — dovrebbe condurre all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi prescritte le lesioni sub a) e per l'intervenuta depenalizzazione dell'ingiuria di cui al capo b). 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso per essere l'appello aspecifico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, per l'effetto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. 1. L'esame della sentenza di primo grado e dell'appello consente di escludere che vi fosse il deficit di specificità sulla scorta del quale la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame di merito. Da una parte, occorre sottolineare che la sentenza di primo grado era caratterizzata da una motivazione particolarmente stringata, che ha basato il giudizio di penale responsabilità sulla precisione e puntualità delle dichiarazioni della persona offesa, sulla conferma da parte del di lei compagno Petronelli e sulla compatibilità tra le lesioni diagnosticate al pronto soccorso e la dinamica dell'aggressione descritta dalla persona offesa. ( Quanto alle circostanze attenuanti generiche, esse sono state negate dal Giudice di prime cure sulla scorta del «difetto di concreti elementi positivamente valutabili ai fini della loro concessione». Ebbene, l'appello non era generico né in termini estrinseci, né in termini intrinseci, dal momento che contestava l'attendibilità della persona offesa e del teste Petronelli sulla scorta della loro dichiarata diffidenza rispetto alle origini nomadi della [OSCURATO:PERSONA], della mancata allerta delle forze dell'ordine e della mancata rivelazione ai medici del pronto soccorso, da parte della persona offesa, delle cause dell'occorso. D'altra parte è principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte quello secondo cui l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Ebbene, in questo caso, la sentenza di primo grado fondava sull'affermata attendibilità della persona offesa e sul riscontro proveniente dalle dichiarazioni del di lei compagno e dalle risultanze del certificato medico, secondo un costrutto piuttosto semplice e sintetico, cui legittimamente si è contrapposta una critica diretta ad evidenziare le falle nell'affidabilità di detti contributi e di detti riscontri. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della sentenza di primo grado era sostanzialmente una non motivazione, sicché ad essa ben si contrappongono le riflessioni critiche della ricorrente quanto alla scarsa gravità del fatto ed al background socio-culturale di provenienza della prevenuta. 2. Le considerazioni suesposte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna, che dovrà celebrare il giudizio in diversa composizione. Sarà compito del Giudice del rinvio pronunziarsi sulla depenalizzazione che ha riguardato il reato di ingiuria e verificare la maturazione del termine prescrizionale per l'altra fattispecie. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Così de
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