CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01819/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11392/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45A03 L227X), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, viale delle Milizie n. 1, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro Comune dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentato e difeso, in forza di delibera di Giunta comunale n. 247 del 19 giugno 2008, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Nardis, nel cui studio in L’[OSCURATO:PERSONA], via Avezzano n. 11, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’[OSCURATO:PERSONA] n. 230/2018, pubblicata il 7 febbraio 2018; Diritto di superficie – Trasferimento – Evizione R.G.N. 11392/18 C.C.20/12/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell’int eresse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 25 marzo 2005, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di L’[OSCURATO:PERSONA], il Comune dell’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, previo accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione comunale alla convenzione traslativa del diritto di superficie sull’area emarginata, questa fosse condannata a tenerlo indenne da ogni conseguenza derivante dalla pronuncia di condanna a suo carico, passata in giudicato, in favore dei proprietari originari dell’area, a titolo di risarcimento dei danni. Al riguardo, l’attore esponeva: che, con decreto del Presidente della Giunta regionale d’Abruzzo del 1° marzo 2002, era stata disposta l’espropriazione per pubblica utilità di aree di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l’attuazione del piano PEEP approvato dal Comune dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’anno 1974; che, con decisione del 24 marzo 1982, il [OSCURATO:PERSONA] aveva annullato il detto piano PEEP, decisione che era stata confermata dal Consiglio di Stato; che, in pendenza di tale giudizio, il Comune – che, in precedenza, aveva assegnato provvisoriamente una di tali aree all’impresa [OSCURATO:PERSONA] –, con atto notarile del 30 giugno 1986, aveva ceduto a detta impresa il diritto di superficie sull’area di sua proprietà; che, ottenuta la concessione edilizia in data 31 luglio 1986, l’impresa [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato, sull’area di cui aveva acquistato il diritto di superficie, i lavori di costruzione di un edificio che avrebbe dovuto essere composto da 16 alloggi, il quale veniva ultimato nei primi mesi dell’anno 1989; che, con atto notificato il 27 febbraio 1987, dopo che i lavori erano stati da tempo iniziati, i proprietari originari del terreno, premesso che l’area anzidetta rientrava nella loro proprietà e non in quella del Comune, in quanto l’annullamento del piano PEEP aveva invalidato anche il decreto di esproprio, convenivano in giudizio il Comune e l’impresa [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna, in solido, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni; che il Tribunale, con sentenza n. 302/1991, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune e rigettava la domanda proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; che, all’esito dell’impugnazione spiegata dagli attori, la Corte d’appello, in parziale riforma della pronuncia gravata, con sentenza n. 241/2003, passata in giudicato, condannava [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore degli originari proprietari. Si costituiva in giudizio il Comune dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla domanda avversaria ed eccepiva la prescrizione dell’azione proposta e, in subordine, il concorso del fatto colposo dall’attore nella determinazione del danno. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 780/2011, depositata il 12 dicembre 2011, rigettava la domanda spiegata. In particolare, osservava: che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva subito alcuna evizione, poiché era rimasto nella disponibilità di fatto e di diritto del fondo; che, infatti, la Corte d’appello, nella richiamata sentenza, aveva dato atto che si era verificata un’espropriazione sostanziale per illecita occupazione appropriativa del suolo, in conseguenza dell’irreversibile trasformazione e utilizzazione a fine pubblico, in difetto di decreto di esproprio; che, pur avendo tale pronuncia riconosciuto i presupposti in astratto della responsabilità solidale del Comune, nondimeno, in mancanza di impugnazione della sentenza di primo grado che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’ente comunale, essa aveva disposto la condanna del solo autore materiale dell’illecito al risarcimento dei danni in favore dei proprietari di fatto espropriati; che l’irreversibile trasformazione del fondo aveva determinato l’acquisto della proprietà in capo al Comune, il quale aveva, a sua volta, ceduto al [OSCURATO:PERSONA] il diritto di superficie; che gli originari proprietari del fondo non avevano proposto domanda di rivendicazione, ma avevano esercitato un’azione di responsabilità aquiliana, sicché il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esercitare una diversa azione nei confronti del Comune, e non già quella di garanzia per evizione, in difetto dei presupposti per il suo esercizio. 2.– Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2012, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’ordine, lamentava: la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che la prospettazione della domanda come risarcimento danni da evizione non precludeva, e anzi imponeva, al giudice, sulla base dei medesimi fatti specificamente individuati e posti a fondamento dell’azione, di attribuire una diversa qualificazione giuridica, giungendo comunque a riconoscere il diritto al risarcimento; l’erroneità della sentenza gravata, laddove aveva ritenuto che l’azione instaurata dagli originari proprietari non fosse un’azione di rivendicazione, bensì una domanda di risarcimento danni. Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva il Comune dell’[OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di L’[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che, avuto riguardo alla causa petendi e al petitum esposti, la domanda doveva essere qualificata come accertamento principaliter dell’evizione subita mentre l’invocata condanna del Comune al risarcimento dei danni costituiva una mera conseguenza di detta declaratoria, in ragione dell’avverbio “conseguentemente” utilizzato sia nell’atto di citazione originario, sia nell’atto di integrazione; b) che dal tenore delle conclusioni rassegnate nel giudizio intrapreso dai proprietari originari del fondo si evinceva, in modo chiaro e preciso, che essi avevano proposto, nei confronti del Comune e del [OSCURATO:PERSONA], un’azione di risarcimento danni; c) che, infatti, il Tribunale aveva ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Comune mentre aveva rigettato nel merito la domanda risarcitoria proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], rimasto contumace; d ) che, a fronte dell’interposto gr avame in quel giudizio, la domanda risarcitoria era stata accolta nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], in carenza di impugnazione del difetto di legittimazione passiva dichiarato verso il Comune; e) che, in ragione della ritenuta occupazione acquisitiva del suolo, con irreversibile trasformazione e utilizzazione a fine pubblico, in difetto del decreto di esproprio, pur essendo ipotizzabile l’esistenza di una responsabilità solidale del Comune, l’obbligazione risarcitoria gravava sull’autore materiale dell’illecito; f) che, infatti, l’irreversibile trasformazione del fondo aveva determinato l’acquisto della proprietà in capo al Comune, che aveva ceduto al [OSCURATO:PERSONA] il diritto di superficie; g) che, valorizzato il fatto che l’azione intrapresa dagli originari proprietari non fosse di rivendica, ma di risarcimento dei danni, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva subito alcuna evizione, essendo rimasto nella disponibilità di fatto e di diritto del fondo, sicché quest’ultimo avrebbe dovuto esercitare, nei confronti del Comune, un’azione diversa dalla garanzia per perdita del diritto reale acquisito. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato Comune dell’[OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primis , si dà atto che, unitamente al deposito della memoria illustrativa, parte controricorrente ha depositato la delibera di Giunta municipale che autorizzava il Comune a costituirsi in ogni stato e grado del giudizio, con il difensore indicato, avverso la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Sicché non ricorre alcun difetto di autorizzazione alla costituzione in giudizio del Comune, in ragione della produzione sopravvenuta del richiamato documento. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la domanda risarcitoria fosse stata proposta esclusivamente come domanda consequenziale alla spiegata garanzia per l’evizione. Obietta l’istante che il risarcimento del danno doveva, invece, essere qualificato come effetto dell’inadempienza all’impegno contrattuale assunto dal Comune con l’atto di cessione del diritto di superficie. 2.1.–Il motivo è infondato. E ciò perché il Giudice d’appello, conformemente alle conclusioni cui era pervenuto il Giudice di prime cure, ha qualificato la domanda (e segnatamente la pretesa risarcitoria quale conseguenza della spiegata azione di garanzia per evizione) come effetto della dinamica comparazione tra le argomentazioni esposte nel corpo dell’atto di citazione e le sue conclusioni, secondo il percorso congruamente rassegnato in motivazione. Le osservazioni del ricorrente si fondano, per contro, sulla disamina statica delle conclusioni. Senonché, l’interpretazione del contenuto della domanda rappresenta attività riservata al giudice di merito ed ̀ sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso ̀ la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico-decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35068 del 29/11/2022; Sez. L, Ordinanza n. 31039 del 20/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 15368 del 13/05/2022; Sez. L, Sentenza n. 5832 del 03/03/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 8645 del 09/04/2018). Nessuno di tali vizi risulta integrato nella fattispecie, posto che – a fronte del rilievo secondo cui, spiegata l’azione di garanzia per evizione, la tutela risarcitoria è stata avanzata in via meramente consequenziale, come si evince dal tenore della locuzione adoperata, in stretta correlazione con l’esposizione contenuta nel corpo della citazione introduttiva del giudizio – alcun elemento è stato addotto dal ricorrente a confutazione di tale assunto, se non una diversa lettura che avrebbe potuto essere data alla domanda, avulsa dal contesto di specie. Ebbene, in tale vicenda non è stato smentito che il Giudice abbia proceduto, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, avuto riguardo alle espressioni adoperate dalla parte, ad accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27428 del 13/12/2005), soccorrendo, a tal fine, esclusivamente il criterio ermeneutico volto ad indagare il contenuto che emerge dal testo dell’atto, secondo il significato fatto palese dalle parole in base alla loro connessione logica, ed evincibile dalla complessiva lettura del contenuto dell’atto medesimo, avuto riguardo anche alla situazione dedotta in giudizio ed allo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10840 del 10/07/2003; Sez. U, Sentenza n. 3041 del 13/02/2007), restando esclusi – evidentemente – i criteri ermeneutici – soggettivi ed oggettivi – previsti per gli at ti negoziali, che implicano la ricerca della comune intenzione delle parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25853 del 09/12/2014; Sez. 1, Sentenza n. 24847 del 24/11/2011; Sez. 3, Sentenza n. 4754 del 09/03/2004). 3.– Con il secondo motivo il ricorrente si duole , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione degli artt. 1483 e ss. e dei principi relativi alla nullità del provvedimento di esproprio per pubblica utilità, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse subito alcuna evizione, essendo rimasto nella disponibilità giuridica e di fatto dell’area, in ragione del perfezionamento di una fattispecie di occupazione acquisitiva derivante dalla irreversibile trasformazione del fondo, tale da ingenerare l’acquisto della proprietà in favore del Comune, che poi avrebbe ceduto il diritto di superficie al [OSCURATO:PERSONA]. Per converso, l’istante deduce che nella fattispecie si sarebbe perfezionata una ipotesi di occupazione usurpativa, per difetto della sottesa dichiarazione di pubblica utilità, sicché il Comune non avrebbe acquisito la proprietà dell’area, mentre tale acquisto sarebbe avvenuto direttamente in favore del [OSCURATO:PERSONA], in forza del pagamento della somma fissata a titolo di risarcimento dei danni dalla sentenza della Corte d’appello pronunciata nell’anno 2003. 3.1.–Il motivo è inammissibile. Ed infatti, nell’articolare la doglianza, il ricorrente non dà conto dei termini in cui, secondo la sua ricostruzione, avrebbe acquisito la piena proprietà del fondo, se non in ragione del definitivo consolidamento del titolo dominicale in ragione della natura acquisitiva dell’occupazione avvenuta. E tanto perché non può ritenersi che, per effetto del riconosciuto risarcimento del danno, con la sentenza dell’anno 2003 della Corte d’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], si sia determinato uno scambio tra risarcimento e proprietà del fondo dagli originari titolari al costruttore, come paventato dall’istante. E, a conferma di tale assunto, anche nella memoria illustrativa non si dà specifica contezza di un asserito titolo di acquisto della proprietà, indipendente dalla fattispecie dedotta in giudizio, richiamandosi genericamente un atto di acquisto del 1987 (vedi i riferimenti alle seguenti affermazioni di cui alla memoria, a pag. 3, “Il sig. [OSCURATO:PERSONA] … ha dovuto acquistare la piena proprietà del fondo stesso, comprensiva del diritto di superficie che già aveva acquistato dal Comune”; e poi, a pag. 16, “il sig. [OSCURATO:PERSONA], non il Comune di L’[OSCURATO:PERSONA], a far data dal 1987 ha acquistato la piena proprietà dei terreni sui quali aveva già realizzato un edificio”), non meglio specificati. E ciò non solo in contrasto con la tesi sostenuta nel ricorso introduttivo, secondo cui l’acquisizione della proprietà sarebbe avvenuta per effetto di un atto a titolo derivativo conseguito al riconosciuto risarcimento dei danni, in forza appunto del pagamento del valore corrispondente all’importo risarcitorio (“divenuto proprietario del terreno a seguito della rinuncia degli originari proprietari e del pagamento della somma sopra indicata oggetto di condanna”), ma anche introducendo circostanze nuove e dunque inammissibili in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 907 del 17/01/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 17041 del 09/07/2013; Sez. 3, Sentenza n. 194 del 09/01/2002). Piuttosto, l’effetto acquisitivo si ̀ consolidato in favore del Comune, non avendo gli originari proprietari esercitato alcuna azione di rivendicazione, ma essendosi limitati a pretendere una tutela riparatoria. Il che ha implicato la definitiva abdicazione al titolo dominicale. Per converso, nessun fatto postumo ulteriore ha giustificato tale acquisizione. Pur essendo l’espropriazione per pubblica utilità (c.d. espropriazione appropriativa) illegittima, al pari dell’occupazione usurpativa, in cui manca la dichiarazione di pubblica utilità, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente, inidoneo a comportare l’acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato, in ogni caso, nella fattispecie la proprietà non è mai rientrata nella disponibilità degli originari proprietari, ma si è consolidata in favore del Comune, alla stregua dell’abdicazione alla tutela petitoria. Ed invero, l’illecito permanente (indipendentemente dall’irreversibile trasformazione del suolo) viene a cessare per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell’occupante che lo ha trasformato, ovvero –come nel caso di specie – della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10289 del 27/04/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 22929 del 29/09/2017; Sez. U, Sentenza n. 735 del 19/01/2015). E ciò anche nell’ipotesi di occupazione di terreno per finalità di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e convenzionata, in caso di decreto di esproprio dichiarato illegittimo o di procedimento ablativo concluso in violazione dei termini e delle forme di legge (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17017 del 26/05/2022). Ora, all’esito dell’integrazione di una fattispecie di occupazione appropriativa o accessione invertita, in favore del soggetto pubblico, che ha mantenuto il bene nella propria disponibilità, destinandolo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico, in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al soggetto danneggiato, il risarcimento dei danni riconosciuti al privato ha costituito un mero precipitato della perdita di tale proprietà, per effetto dell’abdicazione alla salvaguardia petitoria (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18142 del 06/06/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 144 del 08/01/2020; Sez. 1, Sentenza n. 8965 del 17/04/2014; Sez. 1, Sentenza n. 6301 del 19/03/2014). 3.2.– D’altronde, anche ove si prescinda dalla qualificazione della domanda a suo tempo proposta dai proprietari originari come rivendica o come mera domanda risarcitoria, resta il fatto che tale giudizio si è concluso, in sede di gravame, con una mera affermazione del diritto al risarcimento del danno in favore di tali proprietari originari ed a carico del [OSCURATO:PERSONA], senza che sia stata disposta alcuna statuizione recuperatoria del cespite. Ed ancora, in ordine a tale giudizio, la tutela risarcitoria in via solidale anche verso il Comune è stata definitivamente negata, in ragione della mancata impugnazione della declaratoria di carenza di legittimazione passiva contenuta nella sentenza di primo grado, sul punto non impugnata e quindi divenuta definitiva. Ora, la garanzia per evizione postula che, a seguito dell’esito vittorioso dell’azione di rivendica da parte di un terzo, il compratore (nella specie il cessionario del diritto di superficie sull’area), dopo la stipula del contratto, sia stato privato, in tutto o in parte, del diritto reale sul bene (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7670 del 19/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 7024 del 12/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 8574 del 26/04/2005). Dell’esercizio di tale ipotetica azione vittoriosa, nella fattispecie, non vi è invece traccia. 4.– Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma