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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22138/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 1)5( -Vita; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce inosservanza della legge processuale (artt. 192 e 530 cod. proc. pen.) e vizio esiziale di motivazione, per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in relazione alla conferma della affermazione di responsabilità per il fatto contestato, sono privi di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi delle doglianze di merito proposte con l'atto di gravame, cui la Corte ha offerto diffusa ed esauriente replica argomentativa; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, sui punti dedotti, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano pagg. 2 e 3 della motivazione); che, il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 89 cod. pen.) consistente nella censura di aver rigettato il motivo di appello, con il quale si insisteva per l'incapacità di intendere e di volere della imputata al momento del fatto, è del tutto aspecifico, rifiutando il confronto con gli argomenti spesi sul punto dalla Corte territoriale, che ha richiamato l'inequivoco esito della perizia disposta in primo grado, senza che alcun contrario argomento scientifico o clinico fosse stato prospettato con i motivi di gravame; del resto l'accertamento della capacità di agire al momento del fatto è indagine squisitamente di merito, il cui esito, se adeguatamente motivato, non è censurabile con i motivi di ricorso nella sede di legittimità; ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (da ritenere prevalenti sulle contestate aggravanti ad effetto speciale), è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., avendo sul punto la Corte argomentato il rifiuto opposto al motivo di gravame per l'assenza di elementi di segno positivo da scrutinare, non potendo sul punto valorizzarsi scelte processuali che trovano all'interno della disciplina rituale la loro remunerazione deflattiva;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 1)5( -Vita; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce inosservanza della legge processuale (artt. 192 e 530 cod. proc. pen.) e vizio esiziale di motivazione, per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in relazione alla conferma della affermazione di responsabilità per il fatto contestato, sono privi di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi delle doglianze di merito proposte con l'atto di gravame, cui la Corte ha offerto diffusa ed esauriente replica argomentativa; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, sui punti dedotti, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano pagg. 2 e 3 della motivazione); che, il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 89 cod. pen.) consistente nella censura di aver rigettato il motivo di appello, con il quale si insisteva per l'incapacità di intendere e di volere della imputata al momento del fatto, è del tutto aspecifico, rifiutando il confronto con gli argomenti spesi sul punto dalla Corte territoriale, che ha richiamato l'inequivoco esito della perizia disposta in primo grado, senza che alcun contrario argomento scientifico o clinico fosse stato prospettato con i motivi di gravame; del resto l'accertamento della capacità di agire al momento del fatto è indagine squisitamente di merito, il cui esito, se adeguatamente motivato, non è censurabile con i motivi di ricorso nella sede di legittimità; ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (da ritenere prevalenti sulle contestate aggravanti ad effetto speciale), è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., avendo sul punto la Corte argomentato il rifiuto opposto al motivo di gravame per l'assenza di elementi di segno positivo da scrutinare, non potendo sul punto valorizzarsi scelte processuali che trovano all'interno della disciplina rituale la loro remunerazione deflattiva;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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