CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 05788/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -t N. 38173/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Genova in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e commi 2 bis, e 2 sexies D.Igs. n. 285/1992. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere il giudice di prime cure impropria- mente riqualificato il fatto- contestato ex art. 186 comma 2 lett. c), commi 2 bis e 2 sexies d.lgs. n. 285/1992- nel giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, nonché violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei cor- relati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto es- senziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep, 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. Ed invero, quanto al motivo afferente alla modificazione dell'imputazione, la Corte territoriale (pagg. 2 e 3) ha fornito completa e adeguata risposta, esclu- dendo che la natura del giudizio di opposizione al decreto penale di condanna do- vesse precludere la possibilità per il giudice di riqualificare il fatto in contestazione, atteso che la variazione dell'imputazione, peraltro in senso più favorevole all'im- putato, ha fatto seguito all'attività difensiva dell'imputato e riguardava non già la sussistenza dello stato di ebbrezza, ma unicamente la quantificazione della sua N. 38173/2024 R.G. misura, compresa nella fascia tra 0,8 ed 1,5 g/I, più favorevole rispetto ai 2,02 g/I di cui all'originaria contestazione . 3.2 Manifestamente infondata, poi, è la doglianza relativa alla mancata appli- cazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen., in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamene e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità, reputando decisive le modalità e la gravità della condotta di guida del [OSCURATO:PERSONA], il quale - avendo perso il controllo del veicolo e urtato contro un'autovettura in sosta regolare- si attivava per porre rimedio ai rischi generati dall'incidente da lui provocato, dimo- strando la sua pericolosità per la circolazione stradale e l'incolumità degli utenti della strada. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretarnente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a soste- gno. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al N. 38173/2024 R.G. pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Ro