CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 1980
Cassazione n. 29678/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/06/1980 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 1036_23 Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui all'art. 173 ter, commi 1 e 2 lett. a) L. 633/1941 contestato al capo 1) dichiarato estinto per prescrizione e artt. 61 n. 2 e 648 cpv. cod. pen. - deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge, l'inosservanza delle norme penali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato contestatogli per non essere a conoscenza della provenienza illecita della merce sequestrata e, con il secondo motivo, la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'errata valutazione del compendio probatorio circa la sua effettiva conoscenza dell'illiceità della merce; Rilevato che i primi due motivi sono suscettibili di trattazione unitaria ed ambedue non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica che non viene in alcun modo incrinata dalle generiche censure svolte, avendo il giudice di merito, applicato correttamente il principio di diritto e affermato la responsabilità dell'imputato (cfr. pag. 3). La Corte territoriale ha infatti indicato nell'impugnata sentenza le ragioni per le quali ha ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputato, ragioni che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno di quanto sopra, dovendosi la Corte di Cassazione limitare a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell'apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici; Considerato che il terzo motivo, con il quale censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'eccessività della pena, è parimenti non consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di appello rideterminato e mitigato la pena complessiva comminata, mediante elisione dell'aumento per la continuazione operato dal giudice di primo grado (cfr. pag. 4), dando peraltro atto del già avvenuto riconoscimento del beneficio di cui all'art. 163, c.p. da parte del primo giudice; Osservato, infine, che anche il quarto motivo di ricorso - con il quale lamenta la mancata assoluzione, quanto meno con la formula dubitativa ex art. 530, comma 2 cod. pen. - è inammissibile poiché estremamente generico e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che avrebbero dovuto portare all'annullamento della sentenza impugnata; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consi