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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 1970

Cassazione n. 01659/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/07/2022 del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto di ricorso.

Il difensore, Avvocato [OSCURATO:PERSONA], con nota inviata in alla cancelleria il 10/01/2023, nel rappresentare l'impossibilità sopravvenuta ad essere presente alla discussione orale, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 1LT- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari del 25/07/2022 che ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 56-628, commi 1 e 3, n. 1 e 110, 582-585 in relazione all'art. 576 n. 1 cod. pen.

Con un unico motivo il ricorrente deduce «l'erronea applicazione di norma processuale - travisamento degli atti - carenza di motivazione».

Si lamenta, anzitutto, che il Tribunale del riesame abbia travisato il contenuto dell'interrogatorio dell'indagato: - nella parte in cui spiegava le ragioni della sua presenza al momento dei fatti: contrariamente a quanto indicato dal Tribunale del riesame, l'indagato non aveva incontrato casualmente le altre persone coinvolte nella vicenda, bensì si trovava con queste con cui aveva trascorso la prima parte della serata presso un ristorante con le rispettive mogli; - laddove aveva escluso che la persona offesa l'avesse potuto vedere, considerato che era stato lo stesso indagato a precisare che, dopo cena, si erano recati tutti insieme presso un bar con l'intenzione di bere qualcosa e che in quell'occasione la persona offesa che si trovava lì vicino non poteva non averlo notato (precisamente allorché il ricorrente, fatto ingresso nel locale con gli altri, ne era poi uscito in quanto alcuni non avevano il green pass)i Inoltre, si ribadisce l'estraneità del ricorrente alla lite, considerato che il Manzaro, per come confermato dalla moglie nelle informazioni rese al difensore, aveva raggiunto l'auto del Mazzeo ove, pur avendo notato il tafferuglio, con questa permaneva in quanto il figlio piccolo, svegliato dalle urla della lite, cominciava a piangere.

Il Tribunale del riesame non si era confrontato con tali dichiarazioni a discarico, limitandosi a ritenere non credibile la versione difensiva resa dal ricorrente, con ciò incorrendo nel vizio di omessa motivazione da cui ne derivava la nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 292, comma 2-ter cod. proc. pen. in riferimento all'art. 327-bis cod. proc. pen.

Inoltre, con riguardo alla valenza gravemente indiziaria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la difesa rileva come, in sede di prima denuncia, questa avesse riconosciuto con certezza come aggressore il [OSCURATO:PERSONA], ossia colui che lo colpiva al volto con dei pugni, indicando il Manzaro solo come uno dei soggetti che era sopraggiunto unitamente agli altri a bordo di tre autovetture, non ricordando né il veicolo sul quale viaggiava, né se lo avesse aggredito, mentre sentita a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria a distanza di due mesi, aveva mutato la versione dei fatti, indicando con precisione anche l'indagato, unitamente ad altri, come uno di quelli che lo avevano colpito con calci e pugni mentre si trovava a terra.

Rispetto a tale divergenza, non solo nulla era precisato nell'ordinanza genetica, ma lo stesso Tribunale del riesame rendeva una motivazione illogica, in quanto ne asseverava il coinvolgimento in ragione del fatto che i testi presenti avevano riferito di un'aggressione realizzata da più persone, omettendo anche di considerare che uno dei testi escussi ([OSCURATO:PERSONA]) non aveva saputo precisare quanti dei soggetti facenti parte del gruppo a cui era unito l'indagato avevano preso parte alle azioni lesive.

Infine, si era anche disatteso l'elemento fattuale costituito dalla particolare stazza del ricorrente, circostanza che avrebbe dovuto rimanere sin dall'inizio impressa nella memoria della persona offesa e che avrebbe certamente reso maggiormente possibile, laddove effettivamente l'aggressione sarebbe avvenuta ad opera di più soggetti, la sottrazione del cellulare.

2. Con nota di conclusioni trasmessa in data 10/01/2023, la difesa del ricorrente, nel segnalare l'impossibilità di partecipare all'odierna udienza, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato sotto il profilo del vizio di motivazione.

1. Alcuna motivazione è anzitutto contenuta nel provvedimento impugnato circa la divergenza tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di denuncia e quelle rilasciate, a distanza di quasi due mesi, in sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria.

Dalla ricostruzione della vicenda operata dal giudice del merito risulta, infatti, che il ricorrente sia stato per la prima volta riconosciuto quale uno degli aggressori soltanto in sede di sommarie informazioni, mentre nella prima denuncia la persona offesa, pur avendo visionato i fotogrammi estrapolati dai Carabinieri del filmato dalla stessa consegnato, lo ha indicato come presente all'accaduto per via di alcuni capi da questo indossati (giubbotto scuro e berretto da baseball), non ricordando se facesse parte del gruppo di persone che poi l'avevano aggredito.

Al riguardo, il Tribunale del riesame, affermando che «non vi è alcun motivo per dubitare delle dichiarazioni rese dalla persona offesa», ha offerto una motivazione tautologica ed apparente, omettendo in toto di indicare il percorso logico-argomentativo che ha portato a ritenere attendibile la seconda versione rispetto alla prima, anche in considerazione del rilievo difensivo attinente alla robusta corporatura dell'indagato che, distinguendolo marcatamente dagli altri partecipanti, aventi tra loro una simile struttura fisica, lo avrebbe reso riconoscibile.

Né, al riguardo, risulta sufficiente il generico richiamo a quanto dichiarato dagli altri due testi escussi, posto che l'ordinanza impugnata, seppur precisa che questi hanno riferito di più persone partecipanti all'aggressione e di avere al contempo subito calci e pugni dagli stessi soggetti allorché intervennero a difesa dell'offeso, non chiarisce se costoro abbiano poi indicato quali tra gli indagati, una volta usciti dal locale, siano tornati indietro per aggredire la persona offesa e si siano scagliandosi anche contro di loro.

Di conseguenza, seppur in tema di concorso di persone nel reato non è necessario che tutti i concorrenti tengano l'azione tipica, potendo risultare sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (ex multis Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia ed altri, Rv. 257979 - 01), occorre, però, che di tale qualificata compartecipazione ed intento il giudice del merito fornisca congrua motivazione.

2. Inoltre, analogo vizio di motivazione è dato ricavarsi anche con riguardo ai rilievi in forza dei quali si è, allo stato, esclusa l'attendibilità della versione a discarico fornita dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio di garanzia e dalla di lui moglie in sede di informazioni al difensore.

Al riguardo, infatti, il Tribunale del riesame ha valorizzato un contrasto con le ragioni indicate dallo stesso indagato a motivo della presenza sui luoghi che, in realtà, risultano frutto di travisamento per come allegato dal difensore che ha riprodotto nel ricorso il contenuto della parte di interesse dalla quale si evince che il Manzaro non ha riferito di avere incontrato gli altri correi causalmente, né escluso che la persona offesa l'avesse potuto vedere, atteso che ha confermato che insieme agli altri si era poi volutamente recato dopo cena presso il bar ove poi sono accaduti i fatti, pur dichiarandosi estraneo alla lite una volta allontanatosi dal locale, in quanto recatosi con la moglie ed il figlio presso la sua autovettura, versione questa confermata dalla moglie al difensore nelle informazioni prodotte.

3. Né, infine, risulta logicamente decisivo, quale elemento dimostrativo del coinvolgimento del ricorrente, il riferimento all'assenza, da parte di costui, di forme di dissuasione anche verbale, neanche successivamente ai fatti, condotta certamente riprovevole, ma di per sé riconducibile alla connivenza e non alla compartecipazione criminosa che, come noto, postula un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito.

4. Va, pertanto, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Bari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto di ricorso. Il difensore, Avvocato [OSCURATO:PERSONA], con nota inviata in alla cancelleria il 10/01/2023, nel rappresentare l'impossibilità sopravvenuta ad essere presente alla discussione orale, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 1LT- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari del 25/07/2022 che ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 56-628, commi 1 e 3, n. 1 e 110, 582-585 in relazione all'art. 576 n. 1 cod. pen. Con un unico motivo il ricorrente deduce «l'erronea applicazione di norma processuale - travisamento degli atti - carenza di motivazione». Si lamenta, anzitutto, che il Tribunale del riesame abbia travisato il contenuto dell'interrogatorio dell'indagato: - nella parte in cui spiegava le ragioni della sua presenza al momento dei fatti: contrariamente a quanto indicato dal Tribunale del riesame, l'indagato non aveva incontrato casualmente le altre persone coinvolte nella vicenda, bensì si trovava con queste con cui aveva trascorso la prima parte della serata presso un ristorante con le rispettive mogli; - laddove aveva escluso che la persona offesa l'avesse potuto vedere, considerato che era stato lo stesso indagato a precisare che, dopo cena, si erano recati tutti insieme presso un bar con l'intenzione di bere qualcosa e che in quell'occasione la persona offesa che si trovava lì vicino non poteva non averlo notato (precisamente allorché il ricorrente, fatto ingresso nel locale con gli altri, ne era poi uscito in quanto alcuni non avevano il green pass)i Inoltre, si ribadisce l'estraneità del ricorrente alla lite, considerato che il Manzaro, per come confermato dalla moglie nelle informazioni rese al difensore, aveva raggiunto l'auto del Mazzeo ove, pur avendo notato il tafferuglio, con questa permaneva in quanto il figlio piccolo, svegliato dalle urla della lite, cominciava a piangere. Il Tribunale del riesame non si era confrontato con tali dichiarazioni a discarico, limitandosi a ritenere non credibile la versione difensiva resa dal ricorrente, con ciò incorrendo nel vizio di omessa motivazione da cui ne derivava la nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 292, comma 2-ter cod. proc. pen. in riferimento all'art. 327-bis cod. proc. pen. Inoltre, con riguardo alla valenza gravemente indiziaria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la difesa rileva come, in sede di prima denuncia, questa avesse riconosciuto con certezza come aggressore il [OSCURATO:PERSONA], ossia colui che lo colpiva al volto con dei pugni, indicando il Manzaro solo come uno dei soggetti che era sopraggiunto unitamente agli altri a bordo di tre autovetture, non ricordando né il veicolo sul quale viaggiava, né se lo avesse aggredito, mentre sentita a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria a distanza di due mesi, aveva mutato la versione dei fatti, indicando con precisione anche l'indagato, unitamente ad altri, come uno di quelli che lo avevano colpito con calci e pugni mentre si trovava a terra. Rispetto a tale divergenza, non solo nulla era precisato nell'ordinanza genetica, ma lo stesso Tribunale del riesame rendeva una motivazione illogica, in quanto ne asseverava il coinvolgimento in ragione del fatto che i testi presenti avevano riferito di un'aggressione realizzata da più persone, omettendo anche di considerare che uno dei testi escussi ([OSCURATO:PERSONA]) non aveva saputo precisare quanti dei soggetti facenti parte del gruppo a cui era unito l'indagato avevano preso parte alle azioni lesive. Infine, si era anche disatteso l'elemento fattuale costituito dalla particolare stazza del ricorrente, circostanza che avrebbe dovuto rimanere sin dall'inizio impressa nella memoria della persona offesa e che avrebbe certamente reso maggiormente possibile, laddove effettivamente l'aggressione sarebbe avvenuta ad opera di più soggetti, la sottrazione del cellulare. 2. Con nota di conclusioni trasmessa in data 10/01/2023, la difesa del ricorrente, nel segnalare l'impossibilità di partecipare all'odierna udienza, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato sotto il profilo del vizio di motivazione. 1. Alcuna motivazione è anzitutto contenuta nel provvedimento impugnato circa la divergenza tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di denuncia e quelle rilasciate, a distanza di quasi due mesi, in sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria. Dalla ricostruzione della vicenda operata dal giudice del merito risulta, infatti, che il ricorrente sia stato per la prima volta riconosciuto quale uno degli aggressori soltanto in sede di sommarie informazioni, mentre nella prima denuncia la persona offesa, pur avendo visionato i fotogrammi estrapolati dai Carabinieri del filmato dalla stessa consegnato, lo ha indicato come presente all'accaduto per via di alcuni capi da questo indossati (giubbotto scuro e berretto da baseball), non ricordando se facesse parte del gruppo di persone che poi l'avevano aggredito. Al riguardo, il Tribunale del riesame, affermando che «non vi è alcun motivo per dubitare delle dichiarazioni rese dalla persona offesa», ha offerto una motivazione tautologica ed apparente, omettendo in toto di indicare il percorso logico-argomentativo che ha portato a ritenere attendibile la seconda versione rispetto alla prima, anche in considerazione del rilievo difensivo attinente alla robusta corporatura dell'indagato che, distinguendolo marcatamente dagli altri partecipanti, aventi tra loro una simile struttura fisica, lo avrebbe reso riconoscibile. Né, al riguardo, risulta sufficiente il generico richiamo a quanto dichiarato dagli altri due testi escussi, posto che l'ordinanza impugnata, seppur precisa che questi hanno riferito di più persone partecipanti all'aggressione e di avere al contempo subito calci e pugni dagli stessi soggetti allorché intervennero a difesa dell'offeso, non chiarisce se costoro abbiano poi indicato quali tra gli indagati, una volta usciti dal locale, siano tornati indietro per aggredire la persona offesa e si siano scagliandosi anche contro di loro. Di conseguenza, seppur in tema di concorso di persone nel reato non è necessario che tutti i concorrenti tengano l'azione tipica, potendo risultare sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (ex multis Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia ed altri, Rv. 257979 - 01), occorre, però, che di tale qualificata compartecipazione ed intento il giudice del merito fornisca congrua motivazione. 2. Inoltre, analogo vizio di motivazione è dato ricavarsi anche con riguardo ai rilievi in forza dei quali si è, allo stato, esclusa l'attendibilità della versione a discarico fornita dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio di garanzia e dalla di lui moglie in sede di informazioni al difensore. Al riguardo, infatti, il Tribunale del riesame ha valorizzato un contrasto con le ragioni indicate dallo stesso indagato a motivo della presenza sui luoghi che, in realtà, risultano frutto di travisamento per come allegato dal difensore che ha riprodotto nel ricorso il contenuto della parte di interesse dalla quale si evince che il Manzaro non ha riferito di avere incontrato gli altri correi causalmente, né escluso che la persona offesa l'avesse potuto vedere, atteso che ha confermato che insieme agli altri si era poi volutamente recato dopo cena presso il bar ove poi sono accaduti i fatti, pur dichiarandosi estraneo alla lite una volta allontanatosi dal locale, in quanto recatosi con la moglie ed il figlio presso la sua autovettura, versione questa confermata dalla moglie al difensore nelle informazioni prodotte. 3. Né, infine, risulta logicamente decisivo, quale elemento dimostrativo del coinvolgimento del ricorrente, il riferimento all'assenza, da parte di costui, di forme di dissuasione anche verbale, neanche successivamente ai fatti, condotta certamente riprovevole, ma di per sé riconducibile alla connivenza e non alla compartecipazione criminosa che, come noto, postula un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito. 4. Va, pertanto, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Bari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio a
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