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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35453/2022

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ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al ricorso dagli AvvocatiMauro Dello Iacono e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Nola, via [OSCURATO:PERSONA] n, 80, scala A, int.

4. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Roma, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA] giusta atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 29.

9. 2017, rep. 87651, racc. 24809, rappresentato e difesa per procura alle liti in c alce al contro ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, via dell a Croce n. 44.

Controricorrente avverso la sentenza n.8264 del Tribunale di Napoli , depositata il 18.

7. 2017 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7.

10. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

R.G.

N. 25520/2017.

Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 8264 del 18.

7. 2017 il Tribunale di Napoli, confermando la sentenza di primo grado , rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di euro 328,30, a titolo di saldo del compenso per l’attività professionale svolta in favore della convenuta in relazione ad un sinistro stradale.

A sostegno della conclusione accolta il Tribunale, ritenuta l’utilizzabilità ai fini della prova della documentazione prodotta dalla società convenuta in copia, per essere stato il suo disconoscimento ad opera dell’attore manifestato in modo generico, affermò, in adesione alle ragioni della decisione appellata, che il Marseglia non aveva diritto ad ottenere un ulteriore compenso, rispetto a quello già ricevuto, per la prestazione effettuata, atteso che essa era stata svolta nell’ambito di un rapporto di collaborazione tra le parti protrattosi per molti anni, in cui i compensi erano stati calcolati a forfait, in relazione ad ogni incarico affidatogli, in misura sempre uniforme e costante, secondo uno schema contrattuale concordato o comunque accettato dal professionista, che aveva emesso le relative fatture senza indicazione in esse che le somme venivano percepite a titolo di acconto e non di saldo e senza avanzare richieste ulteriori se non al momento della cessazione del rapporto.

Per la cassazione di questa sentenza, ricorre, sulla base di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorsoe successiva memoria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Il primo motivo di ricorso denunzia erronea valutazione da parte del Tribunale circa la sussistenza tra le parti di un unico rapporto obbligatorio e violazione dell’art. 1181 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere affermato che la domanda di pagamento avanzata dall’attore era abusiva, per avere egli frazionato il proprio credito, derivante da un unico rapporto, in diversi giudizi, così aggravando la posizione del debitore e violando il principio di buona fede.

Il motivo è inammissibile.

R.G.

N. 25520/2017.

La censura sollevata non investe la ratio decidendi d e lla sentenza impugnata, che ha respinto la domanda proposta dall’odierno ricorrente ritenendola infondata nel merito, per avere il professionista già ricevuto per la prestazione svolta il compenso convenuto nel contratto stipulato con l’altra parte, non già in ragione della ritenuta abusività dell’azione, per avere egli frazionato in modo abusivo, senza alcun sostanziale interesse, il credito vantato.

La doglianza del ricorrente, pertanto, appare del tutto avulsa dalle ragioni che il giudice di appello ha posto a fondamento della sua decisione.

Il secondo motivo di ricorso denuncia omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controversoe decisivo per il giudizio, assumendo che il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere privo di effetti, perché generico, il disconoscimento delle copie dei documenti prodotti dalla controparte, la quale, a fronte di tale contestazione, aveva il preciso onere di provarne la loro conformità all’originale.

Il motivo è inammissibile, per assoluta genericità delle censure sollevate.

Da un lato, il vizio di omessa e/o insufficienza di motivazione non è proponibile, atteso che la disposizione di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, non ammette come motivo di ricorso per cassazione la denunzia dei vizi di motivazione della sentenza, dall’altro la contestazione in ordine alla valutazione compiuta dal Tribunale del disconoscimento, da parte dell’attore, delle copie dei documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non è sostenuto da critiche e censure specifiche di violazione di norme di diritto, né il ricorrente si premura di indicare quali dati o profili delle copi e dei docum enti prodotti dalla convenuta fossero difformi dall’originale.

In diritto, la conclusione del giudice di merito in ordine alla inefficacia del disconoscimento, perché formulato in modo generico, appare conforme all’indirizzo di questa Corte, secondo cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile generiche o onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si R.G.

N. 25520/2017. assume differisca dall'originale (Cass. n. 15398 del 2019; Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 27633 del 2018).

Il terzo motivo di ricorso denuncia di omessa, erronea, e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ricostruito la natura ed il contenuto del rapporto intercorso tra le parti sulla base dei documenti prodotti dalla convenuta, che erano stati disconosciuti, senza considerare che il compenso richiesto dalla parte si riferiva ad adempimenti ulteriori rispetto a quelli della perizia effettuata, il cui compenso avrebbe dovuto essere remunerato ai sensi della tariffa prevista dall’art. 39 della legge n. 146 del 1957 per i periti industriali.

Il motivo, che in parte, circa la utilizzabilità probatoria dei documenti prodotti dalla conventa, è assorbito dal mancato accoglimento del motivo precedente, ènel resto inammissibile, investendo la valutazione da parte del Tribunale del significato e valore probatorio dei documenti in questione, che integra un tipico apprezzamento di fatto non censurabile in sede di giudizio di legittimità.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso , se dovuto .

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte de l ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma,nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al ricorso dagli AvvocatiMauro Dello Iacono e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Nola, via [OSCURATO:PERSONA] n, 80, scala A, int. 4. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Roma, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA] giusta atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 29. 9. 2017, rep. 87651, racc. 24809, rappresentato e difesa per procura alle liti in c alce al contro ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, via dell a Croce n. 44. Controricorrente avverso la sentenza n.8264 del Tribunale di Napoli , depositata il 18. 7. 2017 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7. 10. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 25520/2017. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 8264 del 18. 7. 2017 il Tribunale di Napoli, confermando la sentenza di primo grado , rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di euro 328,30, a titolo di saldo del compenso per l’attività professionale svolta in favore della convenuta in relazione ad un sinistro stradale. A sostegno della conclusione accolta il Tribunale, ritenuta l’utilizzabilità ai fini della prova della documentazione prodotta dalla società convenuta in copia, per essere stato il suo disconoscimento ad opera dell’attore manifestato in modo generico, affermò, in adesione alle ragioni della decisione appellata, che il Marseglia non aveva diritto ad ottenere un ulteriore compenso, rispetto a quello già ricevuto, per la prestazione effettuata, atteso che essa era stata svolta nell’ambito di un rapporto di collaborazione tra le parti protrattosi per molti anni, in cui i compensi erano stati calcolati a forfait, in relazione ad ogni incarico affidatogli, in misura sempre uniforme e costante, secondo uno schema contrattuale concordato o comunque accettato dal professionista, che aveva emesso le relative fatture senza indicazione in esse che le somme venivano percepite a titolo di acconto e non di saldo e senza avanzare richieste ulteriori se non al momento della cessazione del rapporto. Per la cassazione di questa sentenza, ricorre, sulla base di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorsoe successiva memoria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Il primo motivo di ricorso denunzia erronea valutazione da parte del Tribunale circa la sussistenza tra le parti di un unico rapporto obbligatorio e violazione dell’art. 1181 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere affermato che la domanda di pagamento avanzata dall’attore era abusiva, per avere egli frazionato il proprio credito, derivante da un unico rapporto, in diversi giudizi, così aggravando la posizione del debitore e violando il principio di buona fede. Il motivo è inammissibile. R.G. N. 25520/2017. La censura sollevata non investe la ratio decidendi d e lla sentenza impugnata, che ha respinto la domanda proposta dall’odierno ricorrente ritenendola infondata nel merito, per avere il professionista già ricevuto per la prestazione svolta il compenso convenuto nel contratto stipulato con l’altra parte, non già in ragione della ritenuta abusività dell’azione, per avere egli frazionato in modo abusivo, senza alcun sostanziale interesse, il credito vantato. La doglianza del ricorrente, pertanto, appare del tutto avulsa dalle ragioni che il giudice di appello ha posto a fondamento della sua decisione. Il secondo motivo di ricorso denuncia omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controversoe decisivo per il giudizio, assumendo che il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere privo di effetti, perché generico, il disconoscimento delle copie dei documenti prodotti dalla controparte, la quale, a fronte di tale contestazione, aveva il preciso onere di provarne la loro conformità all’originale. Il motivo è inammissibile, per assoluta genericità delle censure sollevate. Da un lato, il vizio di omessa e/o insufficienza di motivazione non è proponibile, atteso che la disposizione di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, non ammette come motivo di ricorso per cassazione la denunzia dei vizi di motivazione della sentenza, dall’altro la contestazione in ordine alla valutazione compiuta dal Tribunale del disconoscimento, da parte dell’attore, delle copie dei documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non è sostenuto da critiche e censure specifiche di violazione di norme di diritto, né il ricorrente si premura di indicare quali dati o profili delle copi e dei docum enti prodotti dalla convenuta fossero difformi dall’originale. In diritto, la conclusione del giudice di merito in ordine alla inefficacia del disconoscimento, perché formulato in modo generico, appare conforme all’indirizzo di questa Corte, secondo cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile generiche o onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si R.G. N. 25520/2017. assume differisca dall'originale (Cass. n. 15398 del 2019; Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 27633 del 2018). Il terzo motivo di ricorso denuncia di omessa, erronea, e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ricostruito la natura ed il contenuto del rapporto intercorso tra le parti sulla base dei documenti prodotti dalla convenuta, che erano stati disconosciuti, senza considerare che il compenso richiesto dalla parte si riferiva ad adempimenti ulteriori rispetto a quelli della perizia effettuata, il cui compenso avrebbe dovuto essere remunerato ai sensi della tariffa prevista dall’art. 39 della legge n. 146 del 1957 per i periti industriali. Il motivo, che in parte, circa la utilizzabilità probatoria dei documenti prodotti dalla conventa, è assorbito dal mancato accoglimento del motivo precedente, ènel resto inammissibile, investendo la valutazione da parte del Tribunale del significato e valore probatorio dei documenti in questione, che integra un tipico apprezzamento di fatto non censurabile in sede di giudizio di legittimità. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso , se dovuto . P.Q.M rigetta il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte de l ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,nella camera di consigli
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