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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 settembre 1978

Cassazione n. 16814/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/09/1978 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni de(Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano ha confermato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella città, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, in rito abbreviato, per il delitto di cui agli artt. 110, cod. pen. 73 commi 1 e 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 relativo alla importazione e trasporto in Italia di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di peso non inferiore a 8,960 kg.

Nell'ambito di articolata attività di indagine relativa allo sfruttamento della prostituzione avviata in territorio milanese era emerso anche un episodio di importazione dall'Olanda all'Italia di un rilevante quantitativo di cocaina.

Le risultanze delle indagini erano state compendiate nella relazione conclusiva della Questura di Milano e nel corso del giudizio abbreviato era stato sentito ad integrazione di quanto riportato negli atti l'Isp. [OSCURATO:PERSONA] che aveva condotto gli accertamenti.

Sia in primo grado, sia in secondo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile per avere, insieme ad almeno altri due soggetti, organizzato e materialmente contribuito alla importazione ed al trasporto della cocaina: [OSCURATO:PERSONA] -secondo i giudici- aveva reclutato il corriere [OSCURATO:PERSONA] in Albania, aveva acquistato per suo conto l'auto sulla quale la droga era stata trasportata dall'Olanda e aveva operato come staffetta dell'autoveicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA] durante il trasporto del carico in Italia, transitando alla frontiera di Vipiteno alla fine del mese di settembre del 2008.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando tre motivi, 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al ritenuto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato in esame.

Lamenta il ricorrente che la prova che il soggetto in contatto telefonico con il corriere [OSCURATO:PERSONA] e transitato alla frontiera di Vipiteno fosse [OSCURATO:PERSONA] era debole, in quanto fondata sul riconoscimento vocale e de visu da parte dell'Isp. [OSCURATO:PERSONA], il quale, in realtà, non aveva una pregressa conoscenza dell'imputato.

Inoltre la Corte avrebbe ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato presente all'aeroporto di Malpensa al momento dell'arrivo del corriere [OSCURATO:PERSONA] in Italia, qualche giorno prima del viaggio in Olanda per l'approvvigionamento della droga, senza che, tuttavia, tale presenza fosse stata documentata e sorretta da riscontri. 2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA] ed alla mancata allegazione dei tracciati GPS.

Sotto il primo profilo la Corte di Appello di Trento, nel replicare ai motivi di appello, si sarebbe limitata a riportare le argomentazioni della sentenza di primo grado e ad affermare in maniera apodittica che il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] era plausibile in quanto la vettura procedeva lentamente e l'imputato era soggetto già a lui noto, senza tenere conto che, durante al deposizione [OSCURATO:PERSONA], aveva esibito un'annotazione relativa al passaggio alla frontiera di [OSCURATO:PERSONA] non presente in atti e a suo dire stampata la sera prima dal computer della sua abitazione.

Sotto il secondo profilo la Corte era incorsa nel vizio del travisamento della prova nell'affermare che la localizzazione dell'auto era stata possibile attraverso il sistema gps, posto che i risultati del tracciamento non erano in realtà presenti in atti e non erano stati reperiti neppure dopo la richiesta in tal senso del Gup alla Procura della Repubblica di Milano.

Infine, la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente motivato anche in ordine ai risultati della perizia disposta dal gup sulla localizzazione delle celle agganciate dal cellulare asseritannente in uso a [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con il terzo motivo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 73 comma 6 DPR 309/90.

Rileva il ricorrente che i concorrenti nel reato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., mentre nei confronti del concorrente [OSCURATO:PERSONA] era stata emessa sentenza ex art. 425 c.p.p. per difetto della condizione di procedibilità, essendo stato lo stesso estradato in Italia per reati diversi da quello in esame.

Ne consegue che, residuando la sola condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la circostanza aggravante dell'essere stato commesso il fatto da tre o più persone non avrebbe dovuto essere riconosciuta.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato

2. La Corte d'Appello ha ritenuto provato il coinvolgimento del ricorrente nel reato in esame, riepilogando le risultanze delle indagini.

Dalle stesse era emerso che [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], aveva reclutato il corriere [OSCURATO:PERSONA] in Albania, si era accordato per il suo arrivo in Italia all'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] il 12.9.2008, lo aveva dotato di un telefono cellulare, aveva acquistato per suo conto in Germania l'autovettura Peugeot, che [OSCURATO:PERSONA] aveva ritirato e sulla quale era stato effettuato il trasporto della droga dall'Olanda, ed infine, sempre insieme a [OSCURATO:PERSONA], a bordo dell'auto Volvo V50 tg [OSCURATO:TARGA], i cui movimenti erano monitorati tramite GPS, aveva operato come staffetta all'autoveicolo condotto da gorava durante il trasporto del carico in Italia, transitando alla frontiera di Vipiteno alla fine del mese di settembre il giorno antecedente il passaggio dell'autoveicolo Peugeot condotto da [OSCURATO:PERSONA] a bordo del carro attrezzi e risultando, altresì, presente a bordo dello stesso veicolo in zona il giorno stesso del passaggio.

In merito alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come colui che aveva interloquito al telefono con [OSCURATO:PERSONA] e come colui che aveva attraversato la frontiera a bordo dell'autovettura Volvo, i giudici hanno sottolineato che l'ispettore [OSCURATO:PERSONA] conosceva la voce e le sembianze fisiche di Hoxha per aver seguito le indagini relative allo sfruttamento della prostituzione nel territorio milanese nelle quali il ricorrente era stato monitorato anche attraverso intercettazioni e localizzazione di gps satellitare sull'auto Volvo V40 a lui in uso.

L'[OSCURATO:PERSONA], inoltre, nel corso dell'esame, si era detto certo del riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a bordo dell'autovettura Volvo al momento del passaggio alla frontiera, in quanto, sebbene l'ora fosse tarda, egli si era trovato in una pozione di osservazione assai prossima al casello e l'auto era transitata a velocità ridotta.

Infine la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA], nella fase della organizzazione del trasporto era andato a prendere [OSCURATO:PERSONA] all'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] il giorno 12.9.2008, era provata attraverso le intercettazioni telefoniche che avevano documentato gli accordi in tal senso.

3. I primi due motivi sono infondati.

Va ricordato che, in caso di conformità, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile, al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità (Sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993 (dep. 04/02/1994), Albergamo e altri, Rv. 197250; Sez. 3 n. 13926 dell'01/12/2011 Ud. (dep. 12/04/2012), Valerio, Rv. 252615).

Nel caso in esame le motivazioni dei giudici di merito con cui è stato ritenuto provato il coinvolgimento del ricorrente nel reato non presentano profili d'illogicità manifesta, né di contraddizione interna e sono aderenti alle risultanze indicate.

A fronte del percorso argomentativo sopra richiamato, il ricorrente ha contestato la lettura del dato probatorio effettuata dai giudici in maniera conforme nel doppio grado di giudizio di merito, così sottoponendo a questa Corte censure che esorbitano dal suo sindacato.

Il giudizio di attendibilità formulato dalla Corte in merito alla testimonianza dell'ufficiale in polizia giudiziaria è stato, fra l'altro, ancorato a precisi dati di fatto ed in particolare alla pregressa conoscenza, maturata nel corso della indagine da cui era scaturito il presente processo, che l'ispettore aveva delle fattezze fisiche dell'imputato e della sua voce.

Corretta deve ritenersi l'impostazione dei giudici che, a fronte del mancato reperimento del supporto informatico su cui erano registrati i dati rilevati dal monitoraggio dei movimenti dell'auto in uso a [OSCURATO:PERSONA] tramite GPS, hanno ritenuto utilizzabili le informazioni acquisite nel dibattimento per mezzo delle deposizioni della polizia giudiziaria che ha proceduto alla loro analisi ed alla loro annotazione nelle relazioni di servizio.

E' consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, quello per cui in tema di localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cd.

GPS), l'assenza del supporto informatico contenente l'originale dei tracciati non inficia l'attendibilità probatoria dei dati concernenti le coordinate degli spostamenti di una persona sul territorio segnalate dal sistema e trasfusi nelle annotazioni e nelle relazioni di servizio (Sez. 3 n. 36364 del 02/04/2019, Giuliani, Rv. 276883)

4. Il terzo motivo è parimenti infondato.

E' orientamento consolidato quello per cui ai fini della integrazione della circostanza aggravante dell'essere stato il reato commesso da più persone è sufficiente che il giudice abbia riscontrato il dato storico della partecipazione al reato da parte di più soggetti, senza che occorra il formale accertamento della colpevolezza di ciascuno di essi, purché la partecipazione del numero necessario di correi sia stata ritenuta, anche incidentalmente - mediante valorizzazione delle vicende contestate nei capi di imputazione, corroborate dal riepilogo delle fonti prova - e non esclusa in modo definitivo nella sua materialità (Sez. 2 n. 9857 del 28/10/2020 Ud. (dep. 12/03/2021 ), Capasso, Rv. 280767).

La Corte di Appello si è conformata a tale principio e, a fronte della intervenuta pronuncia di improcedibilità emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha proceduto alla valutazione in via incidentale del contributo di questi (e del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) alla realizzazione del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] ed ha così ritenuto integrata anche la circostanza aggravante di cui all'art. 73 comma 6 d.P.R. 309/1990.

5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/09/1978 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni de(Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano ha confermato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella città, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, in rito abbreviato, per il delitto di cui agli artt. 110, cod. pen. 73 commi 1 e 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 relativo alla importazione e trasporto in Italia di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di peso non inferiore a 8,960 kg. Nell'ambito di articolata attività di indagine relativa allo sfruttamento della prostituzione avviata in territorio milanese era emerso anche un episodio di importazione dall'Olanda all'Italia di un rilevante quantitativo di cocaina. Le risultanze delle indagini erano state compendiate nella relazione conclusiva della Questura di Milano e nel corso del giudizio abbreviato era stato sentito ad integrazione di quanto riportato negli atti l'Isp. [OSCURATO:PERSONA] che aveva condotto gli accertamenti. Sia in primo grado, sia in secondo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile per avere, insieme ad almeno altri due soggetti, organizzato e materialmente contribuito alla importazione ed al trasporto della cocaina: [OSCURATO:PERSONA] -secondo i giudici- aveva reclutato il corriere [OSCURATO:PERSONA] in Albania, aveva acquistato per suo conto l'auto sulla quale la droga era stata trasportata dall'Olanda e aveva operato come staffetta dell'autoveicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA] durante il trasporto del carico in Italia, transitando alla frontiera di Vipiteno alla fine del mese di settembre del 2008. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando tre motivi, 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al ritenuto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato in esame. Lamenta il ricorrente che la prova che il soggetto in contatto telefonico con il corriere [OSCURATO:PERSONA] e transitato alla frontiera di Vipiteno fosse [OSCURATO:PERSONA] era debole, in quanto fondata sul riconoscimento vocale e de visu da parte dell'Isp. [OSCURATO:PERSONA], il quale, in realtà, non aveva una pregressa conoscenza dell'imputato. Inoltre la Corte avrebbe ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato presente all'aeroporto di Malpensa al momento dell'arrivo del corriere [OSCURATO:PERSONA] in Italia, qualche giorno prima del viaggio in Olanda per l'approvvigionamento della droga, senza che, tuttavia, tale presenza fosse stata documentata e sorretta da riscontri. 2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA] ed alla mancata allegazione dei tracciati GPS. Sotto il primo profilo la Corte di Appello di Trento, nel replicare ai motivi di appello, si sarebbe limitata a riportare le argomentazioni della sentenza di primo grado e ad affermare in maniera apodittica che il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] era plausibile in quanto la vettura procedeva lentamente e l'imputato era soggetto già a lui noto, senza tenere conto che, durante al deposizione [OSCURATO:PERSONA], aveva esibito un'annotazione relativa al passaggio alla frontiera di [OSCURATO:PERSONA] non presente in atti e a suo dire stampata la sera prima dal computer della sua abitazione. Sotto il secondo profilo la Corte era incorsa nel vizio del travisamento della prova nell'affermare che la localizzazione dell'auto era stata possibile attraverso il sistema gps, posto che i risultati del tracciamento non erano in realtà presenti in atti e non erano stati reperiti neppure dopo la richiesta in tal senso del Gup alla Procura della Repubblica di Milano. Infine, la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente motivato anche in ordine ai risultati della perizia disposta dal gup sulla localizzazione delle celle agganciate dal cellulare asseritannente in uso a [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con il terzo motivo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 73 comma 6 DPR 309/90. Rileva il ricorrente che i concorrenti nel reato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., mentre nei confronti del concorrente [OSCURATO:PERSONA] era stata emessa sentenza ex art. 425 c.p.p. per difetto della condizione di procedibilità, essendo stato lo stesso estradato in Italia per reati diversi da quello in esame. Ne consegue che, residuando la sola condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la circostanza aggravante dell'essere stato commesso il fatto da tre o più persone non avrebbe dovuto essere riconosciuta. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato 2. La Corte d'Appello ha ritenuto provato il coinvolgimento del ricorrente nel reato in esame, riepilogando le risultanze delle indagini. Dalle stesse era emerso che [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], aveva reclutato il corriere [OSCURATO:PERSONA] in Albania, si era accordato per il suo arrivo in Italia all'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] il 12.9.2008, lo aveva dotato di un telefono cellulare, aveva acquistato per suo conto in Germania l'autovettura Peugeot, che [OSCURATO:PERSONA] aveva ritirato e sulla quale era stato effettuato il trasporto della droga dall'Olanda, ed infine, sempre insieme a [OSCURATO:PERSONA], a bordo dell'auto Volvo V50 tg [OSCURATO:TARGA], i cui movimenti erano monitorati tramite GPS, aveva operato come staffetta all'autoveicolo condotto da gorava durante il trasporto del carico in Italia, transitando alla frontiera di Vipiteno alla fine del mese di settembre il giorno antecedente il passaggio dell'autoveicolo Peugeot condotto da [OSCURATO:PERSONA] a bordo del carro attrezzi e risultando, altresì, presente a bordo dello stesso veicolo in zona il giorno stesso del passaggio. In merito alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come colui che aveva interloquito al telefono con [OSCURATO:PERSONA] e come colui che aveva attraversato la frontiera a bordo dell'autovettura Volvo, i giudici hanno sottolineato che l'ispettore [OSCURATO:PERSONA] conosceva la voce e le sembianze fisiche di Hoxha per aver seguito le indagini relative allo sfruttamento della prostituzione nel territorio milanese nelle quali il ricorrente era stato monitorato anche attraverso intercettazioni e localizzazione di gps satellitare sull'auto Volvo V40 a lui in uso. L'[OSCURATO:PERSONA], inoltre, nel corso dell'esame, si era detto certo del riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a bordo dell'autovettura Volvo al momento del passaggio alla frontiera, in quanto, sebbene l'ora fosse tarda, egli si era trovato in una pozione di osservazione assai prossima al casello e l'auto era transitata a velocità ridotta. Infine la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA], nella fase della organizzazione del trasporto era andato a prendere [OSCURATO:PERSONA] all'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] il giorno 12.9.2008, era provata attraverso le intercettazioni telefoniche che avevano documentato gli accordi in tal senso. 3. I primi due motivi sono infondati. Va ricordato che, in caso di conformità, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile, al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità (Sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993 (dep. 04/02/1994), Albergamo e altri, Rv. 197250; Sez. 3 n. 13926 dell'01/12/2011 Ud. (dep. 12/04/2012), Valerio, Rv. 252615). Nel caso in esame le motivazioni dei giudici di merito con cui è stato ritenuto provato il coinvolgimento del ricorrente nel reato non presentano profili d'illogicità manifesta, né di contraddizione interna e sono aderenti alle risultanze indicate. A fronte del percorso argomentativo sopra richiamato, il ricorrente ha contestato la lettura del dato probatorio effettuata dai giudici in maniera conforme nel doppio grado di giudizio di merito, così sottoponendo a questa Corte censure che esorbitano dal suo sindacato. Il giudizio di attendibilità formulato dalla Corte in merito alla testimonianza dell'ufficiale in polizia giudiziaria è stato, fra l'altro, ancorato a precisi dati di fatto ed in particolare alla pregressa conoscenza, maturata nel corso della indagine da cui era scaturito il presente processo, che l'ispettore aveva delle fattezze fisiche dell'imputato e della sua voce. Corretta deve ritenersi l'impostazione dei giudici che, a fronte del mancato reperimento del supporto informatico su cui erano registrati i dati rilevati dal monitoraggio dei movimenti dell'auto in uso a [OSCURATO:PERSONA] tramite GPS, hanno ritenuto utilizzabili le informazioni acquisite nel dibattimento per mezzo delle deposizioni della polizia giudiziaria che ha proceduto alla loro analisi ed alla loro annotazione nelle relazioni di servizio. E' consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, quello per cui in tema di localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cd. GPS), l'assenza del supporto informatico contenente l'originale dei tracciati non inficia l'attendibilità probatoria dei dati concernenti le coordinate degli spostamenti di una persona sul territorio segnalate dal sistema e trasfusi nelle annotazioni e nelle relazioni di servizio (Sez. 3 n. 36364 del 02/04/2019, Giuliani, Rv. 276883) 4. Il terzo motivo è parimenti infondato. E' orientamento consolidato quello per cui ai fini della integrazione della circostanza aggravante dell'essere stato il reato commesso da più persone è sufficiente che il giudice abbia riscontrato il dato storico della partecipazione al reato da parte di più soggetti, senza che occorra il formale accertamento della colpevolezza di ciascuno di essi, purché la partecipazione del numero necessario di correi sia stata ritenuta, anche incidentalmente - mediante valorizzazione delle vicende contestate nei capi di imputazione, corroborate dal riepilogo delle fonti prova - e non esclusa in modo definitivo nella sua materialità (Sez. 2 n. 9857 del 28/10/2020 Ud. (dep. 12/03/2021 ), Capasso, Rv. 280767). La Corte di Appello si è conformata a tale principio e, a fronte della intervenuta pronuncia di improcedibilità emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha proceduto alla valutazione in via incidentale del contributo di questi (e del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) alla realizzazione del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] ed ha così ritenuto integrata anche la circostanza aggravante di cui all'art. 73 comma 6 d.P.R. 309/1990. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
Sentenza Cassazione n. 16814/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris