CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 1994
Cassazione n. 18221/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1994 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo di ricorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione sul punto; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame del merito del trattamento sanzionatorio, non consentito in sede di legittimità; Ritenuto che, peraltro, la Corte di appello che ha congruamente motivato il diniego del beneficio in ragione della gravità delle condotte accertate e dei precedenti per gravi reati violenti del ricorrente, risultando pertanto immune da censure sul punto; Considerato che il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 20 bis cod. pen., è, oltre che aspecifico, manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, sulla base delle modalità della condotta e dei gravi precedenti penali dell'imputato ha ritenuto, con motivazione congrua e logica (che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità) che l'imputato non avrebbe ottemperato alle prescrizioni connesse all'esecuzione di una sanzione sostitutiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbra