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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40457/2025

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o la seguente sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di XXXXXXXvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria già depositata e ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell’indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di rinunciare al terzo motivo di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento nel resto; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 26 luglio 2024, adottata ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di XXXXX sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere – sino a quel momento vigente a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentato omicidio aggravato ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (capo 17 della rubrica provvisoria) – con quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati, rafforzato dal divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo (art. 282- ter, commi 1 e 3, cod. proc. pen.).

1.1. All’indagato, medico generico, è contestato di avere posto in essere atti idonei, diretti in modo inequivoco a cagionare la morte di XXXXXX, affetto da emofilia di tipo B, consistiti nel somministrare dapprima alla vittima un sonnifero, poi nel farla cadere a terra dal letto ove stava dormendo, e, ulteriormente, nel colpirla reiteratamente al volto con pugni e con un oggetto contundente (procurandole così plurime lesioni personali), e infine nell’impedirle di respirare posizionandole una coperta sulla bocca e sul naso; senza che la morte intervenisse, in virtù della reazione dell’aggredito, che riusciva a chiedere aiuto, e dei soccorsi prestati da personale sanitario.

Le condotte incriminate sarebbero state realizzate in data 18 febbraio 2023, al fine di conseguire l’utile dei reati di truffa e circonvenzione di incapace di cui in appresso ai danni di XXXXXX, nonché profittando di circostanze tali da ostacolare la privata difesa (tempo di notte ed età avanzata della vittima) e con premeditazione.

1.2. L’azione addebitata è inquadrabile in un più ampio ventaglio di comportamenti criminosi, contestati a [OSCURATO:PERSONA] nei precedenti capi della rubrica provvisoria (da un pregresso tentativo di omicidio di XXXXXX, attuato in veste di medico curante attraverso la somministrazione di farmaci inappropriati, ad una serie di reati patrimoniali e di falsi, ai danni dello stesso XXXXXX e di numerose vittime ulteriori), capi in relazione ai quali non erano state disposte misure cautelari.

1.3. Il G.i.p. reputava venuto meno, in rapporto al tempo trascorso, il pericolo di reiterazione del reato, e reputava residualmente sussistente, ancorché fronteggiabile con la misura cautelare gradata, il pericolo di inquinamento probatorio, in rapporto agli incidenti probatori in corso di svolgimento e riguardanti l’audizione delle persone offese.

2. La decisione del G.i.p. era appellata dal Pubblico ministero territoriale, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., in funzione del ripristino della misura cautelare di maggior rigore.

Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di XXXXXXX – in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma della decisione gravata – ferma la misura coercitiva in atto, applicava all’indagato la misura coercitiva ulteriore di cui all’art. 283, comma 1, cod. proc. pen., nonché la misura interdittiva di cui all’art. 290 cod. proc. pen., disponendo per l’effetto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il divieto di dimora nella provincia di XXXXX e l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione di medico-chirurgo per la durata di un anno.

Il Tribunale giudicava ancora sussistente il pericolo, concreto e attuale, che [OSCURATO:PERSONA], se non adeguatamente cautelato, potesse commettere altri reati della stessa specie, anche nei confronti di soggetti diversi e ulteriori rispetto a XXXXXX, pericolo che desumeva dalle allarmanti modalità dei fatti, dalla loro pluralità e dimensione offensiva, nonché dalla personalità dell’indagato, astuto e incline alla violenza, e già in passato dimostratosi refrattario ai comandi dell’Autorità giudiziaria (la custodia cautelare essendo stata applicata, nel gennaio 2024, a sanzione dell’avvenuta trasgressione alle prescrizioni proprie del pregresso regime custodiale, meno contenitivo).

Esisteva dunque l’impellente necessità di evitare che l’indagato, anche in virtù della professione svolta, potesse riprendere i contatti con le vittime, incluse quelle ulteriori, incise dalle condotte criminose di cui ai rimanenti capi della rubrica provvisoria; l’esercizio ulteriore della professione, idoneo a propiziare tali contatti, pericolosi in chiave di recidiva delittuosa, oltre che di inquinamento probatorio, andava dunque, e altresì, inibito per un tempo congruo.

Né il divieto di avvicinamento ex art. 282-ter cod. proc. pen. poteva essere utile a protezione di dette vittime ulteriori, riguardando solo XXXXXX (solo il capo 17, infatti, era presidiato mediante imposizione di misure cautelari); onde il Tribunale avvertita l’esigenza di implementare il livello di tutela, vietando all’indagato di dimorare nell’ambito territoriale in cui insisteva il domicilio delle persone offese.

3. Avverso l’ordinanza adottata a definizione dell’appello cautelare, XXXXXXXXXXXXXXXo ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Il ricorso è articolato in tre motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen 3.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, che l’ordinanza impugnata deriverebbe, come non consentito, dalla sola gravità del titolo del reato stesso.

In particolare, difetterebbe il requisito dell’attualità del pericolo, in quanto non sarebbe in alcun modo pronosticabile, in termini di certezza, o alta probabilità, che all’indagato possa effettivamente presentarsi un’occasione prossima e propizia per compiere ulteriori delitti.

Il tempo trascorso dalle condotte di cui in rubrica, concluse nel febbraio 2023, rafforzerebbe tale conclusione.

Meritevoli di censura, perché disancorate dallo «stato attuale dell’arte», sarebbero le asserzioni dell’ordinanza impugnata in ordine alla personalità violenta dell’indagato, che durante i lunghi mesi di assoggettamento a misure cautelari gradate avrebbe tenuto (al di là di limitate e concentrate violazioni del regime degli arresti domiciliari, già sanzionate) condotta irreprensibile, senza alcun tentativo di approccio verso le persone offese.

E le indagini difensive, versate in atti, rifletterebbero l’immagine di un medico stimato, dedito alla professione e ai suoi pazienti, che gli sarebbero grati.

Il Tribunale avrebbe, altresì, travisato le risultanze processuali, con l’affermare che l’indagato aveva aggredito la vittima a seguito dell’accusa da quest’ultima rivoltagli di avere male gestito i suoi denari e a seguito della di lei volontà di cambiare testamento.

Né sarebbe vero, anche perché contrastante con il contenuto dichiarativo delle indagini difensive, che l’indagato avesse già in precedenza tentato di uccidere la vittima somministrandogli, o facendole somministrare, anticoagulanti in modo incontrollato, e non interrompendone la somministrazione alla comparsa di gravi sintomi emorragici; sarebbe stato, viceversa, proprio l’indagato a suggerire, all’emergere di detti sintomi, il ricovero in Pronto soccorso.

Su questi aspetti, l’ordinanza impugnata rappresenterebbe un sorprendente anticipo del giudizio di merito.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo del pericolo attuale di inquinamento probatorio.

Anche questo specifico pericolo non potrebbe prescindere da una prognosi «di probabile accadimento», basata sul rilievo che il soggetto possa realmente, e a tutt’oggi, turbare il processo formativo della prova, dalla sua acquisizione alla preservazione della sua genuinità.

L’attualità del pericolo di inquinamento, ad incidenti probatori ormai effettuati, sarebbe stata assertivamente rilevata, in assenza di qualsivoglia elemento dimostrativo di un’interazione con i coindagati o con le persone offese, mai neppure progettata, e a distanza di oltre due anni dai fatti, nel corso dei quali le misure non custodiali applicate sarebbero state perfettamente rispettate.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine in rapporto al quomodo della cautela, a fronte del rafforzamento dei vincoli cautelari deciso con l’ordinanza impugnata Il cumulo di misure violerebbe il principio devolutivo dell’impugnazione e ogni criterio di proporzionalità, essendo altresì ingiustificata l’operata valutazione di ritenuta inadeguatezza del regime cautelare introdotto dal G.i.p.

Sotto il primo profilo, il ricorrente rammenta che l’appello cautelare del Pubblico ministero era orientato solo ad ottenere il ripristino della custodia in carcere.

Il decisum sarebbe disallineato dal petitum.

Sotto i profili ulteriori, il ricorrente obietta che il concorso di presidi cautelari, sia di natura coercitiva che interdittiva, eccederebbe i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità sanciti dalla legge processuale.

La sua giustificazione sarebbe, inoltre, totalmente assertiva.

Il ragionamento giudiziale sarebbe anche viziato da un «certo grado di automatismo», tradendo il principio del «minor sacrificio necessario» in materia di libertà personale, anche alla luce del positivo andamento delle misure già in atto, osservate e congrue a fini contenitivi.

Dopo la revoca della custodia in carcere, nessun fatto nuovo, imputabile all’indagato, idoneo a giustificare la decisione di maggior rigore, sarebbe intervenuto.

Il divieto di dimora nell’intera provincia di Lucca, assai estesa, inciderebbe oltre ogni ragionevole misura sulla possibilità dell’indagato di mantenere contatti familiari ed assistenziali.

Il divieto di esercizio della professione, per ben un anno, lo lascerebbe privo di mezzi di sostentamento.

Si paleserebbe un uso distorto e repressivo della potestà cautelare.

4. All’esito della odierna trattazione orale le parti hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, inerente il profilo del pericolo di recidiva delittuosa, reintrodotto in chiave di prognosi cautelare dall’ordinanza impugnata, è infondato.

1.1. Occorre muovere dal principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui l’accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all’indagato, nonché di ogni aspetto personologico utile, proiettato nel presente e rapportato dunque alle condizioni anche successive al reato, non essendo, tuttavia, richiesta l’individuazione giudiziale di occasioni prossime e specifiche, facilitanti la riproduzione del reato stesso (da ultimo, Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D’Eugenio, Rv. 288476-01).

I predetti requisiti di attualità e concretezza non vanno, infatti, equiparati all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore delitto, ma indicano, invece, la necessaria continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566-01).

E, invero, l’espressa previsione del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, nel testo della citata lett. c) dell’art. 274, comma 1, del codice, realizza un’endiadi, rappresentando essenzialmente un richiamo alla scrupolosa osservanza, da parte del giudice, del principio della cautela processuale intesa come ratio realmente necessitata, e ancorata al concorso di stringenti ragioni, già insito nel sistema (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265985-01; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, dep. 2016, Garrone, Rv. 266988-01; Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Rv. 266421-01).

La volontà del legislatore del 2015 era, in effetti, animata da un finalismo meramente rafforzativo di un dovere argomentativo già processualmente risultante, in linea con la filosofia della nuova codificazione.

1.2. Occorre, altresì, considerare che, in sede di appello in materia di misure cautelari personali, il giudice ad quem è tenuto a rinnovare la prognosi cautelare operando al riguardo una valutazione globale, e anche sotto questo aspetto attuale, esercitando tutti i poteri ab origine rientranti nella competenza funzionale del primo giudice, ivi compreso quello di decidere – pur nell’ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo – anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dalla prima decisione (Sez. 1, n. 44595 del 19/10/2021, Macheda, Rv. 282228-01).

1.3. L’ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi, avendo essa fornito, proprio sulla base degli indici di gravità oggettiva della condotta, e di negativa personalità del suo autore, analiticamente considerati, esauriente spiegazione dell’esigenza di cautela, in rapporto all’individuato pericolo di odierna ripresa di contatti tra l’indagato e le vittime dei reati a lui ascritti, e ciò precipuamente in funzione della temibile rinnovazione di condotte della stessa specie.

La personalità dell’indagato non è stata valutata, in tale ambito, in chiave meramente retrospettiva, ma è stata correttamente parametrata alla condizione attuale, e alle potenzialità offensive tuttora sprigionabili dalle sue condotte, ineccepibilmente desunte dalle modalità insidiose e violente di un agire manifestato anche in tempi recenti.

L’apprezzamento del giudice a quo, sul punto, non si presta a rilievi aventi tono di legittimità.

Le censure in proposito sviluppate sono versate in fatto, restando ancorate alle affermazioni, dal taglio inammissibilmente controvalu-tativo, secondo cui l’indagato sarebbe uno stimato professionista, ovvero sono prive di giuridica consistenza, essendo indubitabile che competa al Tribunale, giudice della cautela, la formulazione del necessario giudizio di probabile colpevolezza allo stato degli atti, anche funzionale alla rilevazione di caratteristiche modali di condotta idonee ad influire sulla prognosi cautelare.

2. Il secondo motivo di ricorso, inerente il rilievo del pericolo di inquinamento probatorio, è inammissibile.

Va infatti considerato che detto pericolo era stato già ritenuto dal G.i.p. e la relativa decisione non era stata appellata, sul punto, dall’indagato.

Operava dunque, già in sede di cautelare di appello, e a fortiori opera in questa sede, la preclusione derivante dall’effetto devolutivo dell’impugnazione, limitato ai punti della decisione oggetto di gravame (v., tra le altre, Sez. 5, n. 23042 del 04/04/2023, Pilla, Rv. 284544-01) e per l’effetto non ricomprendente tale versante della decisione cautelare.

3. Il terzo motivo di ricorso, inerente il quomodo della cautela, è stato espressamente rinunciato e non deve essere pertanto più esaminato in questa sede (Sez. 6, n. 7493 del 15/01/2021, Giorgi, Rv. 281609-01).

4. Seguono la reiezione della presente impugnazione e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria darà seguito agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es. cod. proc. pen.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così è deciso, 01/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di XXXXXXXvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria già depositata e ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell’indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di rinunciare al terzo motivo di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26 luglio 2024, adottata ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di XXXXX sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere – sino a quel momento vigente a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentato omicidio aggravato ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (capo 17 della rubrica provvisoria) – con quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati, rafforzato dal divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo (art. 282- ter, commi 1 e 3, cod. proc. pen.). 1.1. All’indagato, medico generico, è contestato di avere posto in essere atti idonei, diretti in modo inequivoco a cagionare la morte di XXXXXX, affetto da emofilia di tipo B, consistiti nel somministrare dapprima alla vittima un sonnifero, poi nel farla cadere a terra dal letto ove stava dormendo, e, ulteriormente, nel colpirla reiteratamente al volto con pugni e con un oggetto contundente (procurandole così plurime lesioni personali), e infine nell’impedirle di respirare posizionandole una coperta sulla bocca e sul naso; senza che la morte intervenisse, in virtù della reazione dell’aggredito, che riusciva a chiedere aiuto, e dei soccorsi prestati da personale sanitario. Le condotte incriminate sarebbero state realizzate in data 18 febbraio 2023, al fine di conseguire l’utile dei reati di truffa e circonvenzione di incapace di cui in appresso ai danni di XXXXXX, nonché profittando di circostanze tali da ostacolare la privata difesa (tempo di notte ed età avanzata della vittima) e con premeditazione. 1.2. L’azione addebitata è inquadrabile in un più ampio ventaglio di comportamenti criminosi, contestati a [OSCURATO:PERSONA] nei precedenti capi della rubrica provvisoria (da un pregresso tentativo di omicidio di XXXXXX, attuato in veste di medico curante attraverso la somministrazione di farmaci inappropriati, ad una serie di reati patrimoniali e di falsi, ai danni dello stesso XXXXXX e di numerose vittime ulteriori), capi in relazione ai quali non erano state disposte misure cautelari. 1.3. Il G.i.p. reputava venuto meno, in rapporto al tempo trascorso, il pericolo di reiterazione del reato, e reputava residualmente sussistente, ancorché fronteggiabile con la misura cautelare gradata, il pericolo di inquinamento probatorio, in rapporto agli incidenti probatori in corso di svolgimento e riguardanti l’audizione delle persone offese. 2. La decisione del G.i.p. era appellata dal Pubblico ministero territoriale, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., in funzione del ripristino della misura cautelare di maggior rigore. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di XXXXXXX – in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma della decisione gravata – ferma la misura coercitiva in atto, applicava all’indagato la misura coercitiva ulteriore di cui all’art. 283, comma 1, cod. proc. pen., nonché la misura interdittiva di cui all’art. 290 cod. proc. pen., disponendo per l’effetto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il divieto di dimora nella provincia di XXXXX e l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione di medico-chirurgo per la durata di un anno. Il Tribunale giudicava ancora sussistente il pericolo, concreto e attuale, che [OSCURATO:PERSONA], se non adeguatamente cautelato, potesse commettere altri reati della stessa specie, anche nei confronti di soggetti diversi e ulteriori rispetto a XXXXXX, pericolo che desumeva dalle allarmanti modalità dei fatti, dalla loro pluralità e dimensione offensiva, nonché dalla personalità dell’indagato, astuto e incline alla violenza, e già in passato dimostratosi refrattario ai comandi dell’Autorità giudiziaria (la custodia cautelare essendo stata applicata, nel gennaio 2024, a sanzione dell’avvenuta trasgressione alle prescrizioni proprie del pregresso regime custodiale, meno contenitivo). Esisteva dunque l’impellente necessità di evitare che l’indagato, anche in virtù della professione svolta, potesse riprendere i contatti con le vittime, incluse quelle ulteriori, incise dalle condotte criminose di cui ai rimanenti capi della rubrica provvisoria; l’esercizio ulteriore della professione, idoneo a propiziare tali contatti, pericolosi in chiave di recidiva delittuosa, oltre che di inquinamento probatorio, andava dunque, e altresì, inibito per un tempo congruo. Né il divieto di avvicinamento ex art. 282-ter cod. proc. pen. poteva essere utile a protezione di dette vittime ulteriori, riguardando solo XXXXXX (solo il capo 17, infatti, era presidiato mediante imposizione di misure cautelari); onde il Tribunale avvertita l’esigenza di implementare il livello di tutela, vietando all’indagato di dimorare nell’ambito territoriale in cui insisteva il domicilio delle persone offese. 3. Avverso l’ordinanza adottata a definizione dell’appello cautelare, XXXXXXXXXXXXXXXo ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in tre motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, che l’ordinanza impugnata deriverebbe, come non consentito, dalla sola gravità del titolo del reato stesso. In particolare, difetterebbe il requisito dell’attualità del pericolo, in quanto non sarebbe in alcun modo pronosticabile, in termini di certezza, o alta probabilità, che all’indagato possa effettivamente presentarsi un’occasione prossima e propizia per compiere ulteriori delitti. Il tempo trascorso dalle condotte di cui in rubrica, concluse nel febbraio 2023, rafforzerebbe tale conclusione. Meritevoli di censura, perché disancorate dallo «stato attuale dell’arte», sarebbero le asserzioni dell’ordinanza impugnata in ordine alla personalità violenta dell’indagato, che durante i lunghi mesi di assoggettamento a misure cautelari gradate avrebbe tenuto (al di là di limitate e concentrate violazioni del regime degli arresti domiciliari, già sanzionate) condotta irreprensibile, senza alcun tentativo di approccio verso le persone offese. E le indagini difensive, versate in atti, rifletterebbero l’immagine di un medico stimato, dedito alla professione e ai suoi pazienti, che gli sarebbero grati. Il Tribunale avrebbe, altresì, travisato le risultanze processuali, con l’affermare che l’indagato aveva aggredito la vittima a seguito dell’accusa da quest’ultima rivoltagli di avere male gestito i suoi denari e a seguito della di lei volontà di cambiare testamento. Né sarebbe vero, anche perché contrastante con il contenuto dichiarativo delle indagini difensive, che l’indagato avesse già in precedenza tentato di uccidere la vittima somministrandogli, o facendole somministrare, anticoagulanti in modo incontrollato, e non interrompendone la somministrazione alla comparsa di gravi sintomi emorragici; sarebbe stato, viceversa, proprio l’indagato a suggerire, all’emergere di detti sintomi, il ricovero in Pronto soccorso. Su questi aspetti, l’ordinanza impugnata rappresenterebbe un sorprendente anticipo del giudizio di merito. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo del pericolo attuale di inquinamento probatorio. Anche questo specifico pericolo non potrebbe prescindere da una prognosi «di probabile accadimento», basata sul rilievo che il soggetto possa realmente, e a tutt’oggi, turbare il processo formativo della prova, dalla sua acquisizione alla preservazione della sua genuinità. L’attualità del pericolo di inquinamento, ad incidenti probatori ormai effettuati, sarebbe stata assertivamente rilevata, in assenza di qualsivoglia elemento dimostrativo di un’interazione con i coindagati o con le persone offese, mai neppure progettata, e a distanza di oltre due anni dai fatti, nel corso dei quali le misure non custodiali applicate sarebbero state perfettamente rispettate. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine in rapporto al quomodo della cautela, a fronte del rafforzamento dei vincoli cautelari deciso con l’ordinanza impugnata Il cumulo di misure violerebbe il principio devolutivo dell’impugnazione e ogni criterio di proporzionalità, essendo altresì ingiustificata l’operata valutazione di ritenuta inadeguatezza del regime cautelare introdotto dal G.i.p. Sotto il primo profilo, il ricorrente rammenta che l’appello cautelare del Pubblico ministero era orientato solo ad ottenere il ripristino della custodia in carcere. Il decisum sarebbe disallineato dal petitum. Sotto i profili ulteriori, il ricorrente obietta che il concorso di presidi cautelari, sia di natura coercitiva che interdittiva, eccederebbe i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità sanciti dalla legge processuale. La sua giustificazione sarebbe, inoltre, totalmente assertiva. Il ragionamento giudiziale sarebbe anche viziato da un «certo grado di automatismo», tradendo il principio del «minor sacrificio necessario» in materia di libertà personale, anche alla luce del positivo andamento delle misure già in atto, osservate e congrue a fini contenitivi. Dopo la revoca della custodia in carcere, nessun fatto nuovo, imputabile all’indagato, idoneo a giustificare la decisione di maggior rigore, sarebbe intervenuto. Il divieto di dimora nell’intera provincia di Lucca, assai estesa, inciderebbe oltre ogni ragionevole misura sulla possibilità dell’indagato di mantenere contatti familiari ed assistenziali. Il divieto di esercizio della professione, per ben un anno, lo lascerebbe privo di mezzi di sostentamento. Si paleserebbe un uso distorto e repressivo della potestà cautelare. 4. All’esito della odierna trattazione orale le parti hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, inerente il profilo del pericolo di recidiva delittuosa, reintrodotto in chiave di prognosi cautelare dall’ordinanza impugnata, è infondato. 1.1. Occorre muovere dal principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui l’accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all’indagato, nonché di ogni aspetto personologico utile, proiettato nel presente e rapportato dunque alle condizioni anche successive al reato, non essendo, tuttavia, richiesta l’individuazione giudiziale di occasioni prossime e specifiche, facilitanti la riproduzione del reato stesso (da ultimo, Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D’Eugenio, Rv. 288476-01). I predetti requisiti di attualità e concretezza non vanno, infatti, equiparati all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore delitto, ma indicano, invece, la necessaria continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566-01). E, invero, l’espressa previsione del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, nel testo della citata lett. c) dell’art. 274, comma 1, del codice, realizza un’endiadi, rappresentando essenzialmente un richiamo alla scrupolosa osservanza, da parte del giudice, del principio della cautela processuale intesa come ratio realmente necessitata, e ancorata al concorso di stringenti ragioni, già insito nel sistema (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265985-01; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, dep. 2016, Garrone, Rv. 266988-01; Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Rv. 266421-01). La volontà del legislatore del 2015 era, in effetti, animata da un finalismo meramente rafforzativo di un dovere argomentativo già processualmente risultante, in linea con la filosofia della nuova codificazione. 1.2. Occorre, altresì, considerare che, in sede di appello in materia di misure cautelari personali, il giudice ad quem è tenuto a rinnovare la prognosi cautelare operando al riguardo una valutazione globale, e anche sotto questo aspetto attuale, esercitando tutti i poteri ab origine rientranti nella competenza funzionale del primo giudice, ivi compreso quello di decidere – pur nell’ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo – anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dalla prima decisione (Sez. 1, n. 44595 del 19/10/2021, Macheda, Rv. 282228-01). 1.3. L’ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi, avendo essa fornito, proprio sulla base degli indici di gravità oggettiva della condotta, e di negativa personalità del suo autore, analiticamente considerati, esauriente spiegazione dell’esigenza di cautela, in rapporto all’individuato pericolo di odierna ripresa di contatti tra l’indagato e le vittime dei reati a lui ascritti, e ciò precipuamente in funzione della temibile rinnovazione di condotte della stessa specie. La personalità dell’indagato non è stata valutata, in tale ambito, in chiave meramente retrospettiva, ma è stata correttamente parametrata alla condizione attuale, e alle potenzialità offensive tuttora sprigionabili dalle sue condotte, ineccepibilmente desunte dalle modalità insidiose e violente di un agire manifestato anche in tempi recenti. L’apprezzamento del giudice a quo, sul punto, non si presta a rilievi aventi tono di legittimità. Le censure in proposito sviluppate sono versate in fatto, restando ancorate alle affermazioni, dal taglio inammissibilmente controvalu-tativo, secondo cui l’indagato sarebbe uno stimato professionista, ovvero sono prive di giuridica consistenza, essendo indubitabile che competa al Tribunale, giudice della cautela, la formulazione del necessario giudizio di probabile colpevolezza allo stato degli atti, anche funzionale alla rilevazione di caratteristiche modali di condotta idonee ad influire sulla prognosi cautelare. 2. Il secondo motivo di ricorso, inerente il rilievo del pericolo di inquinamento probatorio, è inammissibile. Va infatti considerato che detto pericolo era stato già ritenuto dal G.i.p. e la relativa decisione non era stata appellata, sul punto, dall’indagato. Operava dunque, già in sede di cautelare di appello, e a fortiori opera in questa sede, la preclusione derivante dall’effetto devolutivo dell’impugnazione, limitato ai punti della decisione oggetto di gravame (v., tra le altre, Sez. 5, n. 23042 del 04/04/2023, Pilla, Rv. 284544-01) e per l’effetto non ricomprendente tale versante della decisione cautelare. 3. Il terzo motivo di ricorso, inerente il quomodo della cautela, è stato espressamente rinunciato e non deve essere pertanto più esaminato in questa sede (Sez. 6, n. 7493 del 15/01/2021, Giorgi, Rv. 281609-01). 4. Seguono la reiezione della presente impugnazione e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria darà seguito agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 01/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 40457/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris