CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0513663) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 34674/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 18 marzo 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 10 settembre 2020 del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito. Il Tribunale ha negato le circostanze attenuanti generiche, poiché l'imputato aveva manifestato una spiccata proclività a delinquere, commettendo il medesimo tipo di reato anche quando era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e ha applicato invece la recidiva, in presenza di due precedenti specifici oltre che di numerosi arresti per i medesimi fatti. La pena poi è stata calcolata al minimo edittale con aumento di due terzi per la recidiva qualificata. La Corte territoriale ha motivatamente confermato tali conclusioni osservando che l'imputato aveva dimostrato assoluta insensibilità alle sanzioni irrogate e che lo spaccio su strada era diventato il suo sistema di vita. Ha poi ritenuto corretta l'applicazione della recidiva in presenza di una pericolosità persistente, anzi aumentata, proprio in considerazione della prosecuzione delle condotte illecite con carattere di vera e propria abitualità. La decisione è ben motivata e immune da censure. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. RG 34674/2021 P . Q . M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]&idente [OSCURATO:PERSONA] ett