CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 20306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21224/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro D’[OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTOn.248/2019 depositata i l 08/05/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di D’[OSCURATO:PERSONA] e ne chiedeva la condanna al pagamento di varie somme. Egli affermava che nel maggio 1997 gli era stato chiesto dalla signora D’Amore, sua cognata, di farle da garante per un prestito di £. 20000000 che lei intendeva chiedere a suo nome presso la [OSCURATO:PERSONA] e che, a tale scopo, aveva apposto alcune firme su un modulo di “richiesta di finanziamento” nel quale la D’Amore figurava come richiedente e il Mosca come garante; dopo aver onorato il debito residuo di £. 9070000 a seguito di pressanti richieste della banca, si era reso conto che, a sua insaputa, il modulo di richiesta di finanziamento da lui sottoscritto quale coobbligato era stato sostituito da un altro modulo in cui egli risultava come obbligato principale, con le sue sottoscrizioni palesemente contraffatte, come accertato con sentenza del Tribunale di Taranto del 23 febbraio 2018. Il tribunale accoglieva in parte le domande nei confronti della D’Amore ele rigettava nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, adìta dal Mosca, autorizzava la presentazione di querela di falso avente ad oggetto il contratto di finanziamento in cui egli risultava come coobbligato con la D’Amore e confermava la sentenza di primo grado, affermando che le domande dell’appellante dovessero essere rigettate a prescindere dal documento la cui falsità era stata giudizialmente accertata con sentenza irrevocabile del Tribunale di Taranto n. 526/2018. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con due motivi, resistiti da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Amore non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 117 del d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.), per avere la sentenza impugnata rinvenuto il fondamento dell’obbligazione del Mosca verso la banca su circostanze diverse dal contratto, la cui forma scritta è invece richiesta ad substantiam , do lendosi che la Corte territoriale, accertata la nullità dell’unico contratto scritto prodotto dalla banca di cui era stata giudizialmente dichiarata la falsità, aveva dato peso a circostanze non rilevanti. Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’appello ‒ come già il Tribunale ‒ non ha affatto fondato la decisione sul contratto di finanziamento del 9 giugno 1997, la cui sottoscrizione, apparentemente apposta dal Mosca, era stata dichiarata falsa con sentenza passata in giudicato. La Corte ha fondato il rigetto dell’azione restitutoria del Mosca nei confronti della banca sulla richiesta di finanziamento del maggio 1997, nella quale egli risultava ‒ come ammesso anche nel ricorso ‒ «garante» della cognata D’Amore, destinataria del finanziamento, e su due missive del legale del Mosca del 3 e 13 luglio 2000, successive alla diffida ad adempiere della banca del 28 giugno 2000, nelle quali si ammetteva che il Mosca aveva inteso ottenere il finanziamento per la cognata e si era impegnato ad estinguere il debito residuo (£. 9.070.000), poi effettivamente estinto. Tanto premesso, la censura non coglie nel segno laddove denuncia la violazione dell’art. 117 del t.u.b. in mancanza di un valido contratto di finanziamento in forma scritta, a nulla valendo ‒ si assume ‒ le ammissioni del difensore del Mosca. La sottoscrizione ‒ pacifica ed ammessa dal ricorrente ‒ della richiesta di finanziamento del maggio 1997 (quindi nel rispetto della forma scritta) con l’assunzione dell’obbligo di garanzia da parte del Mosca vale a provare l’esistenza, affermata ‒ con valutazione in fatto ‒ dalla Corte d’appello, di una garanzia fideiussoria rilasciata dal Mosca alla Banca. La omessa sottoscrizione del medesimo documento da parte dell’istituto di credito non determina, invero, la nullità del contratto per difetto della forma scritta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993 (v. Cass. n. 16070/2018, n. 22385/2019). Tale obbligazione di garanzia ‒ formalmente assunta da Mosca ‒ di essere debitore solidale della D’Amore, poi, è stata confermata dalle due lettere sottoscritte dal difensore, dalle quali la Corte ben poteva trarre ulteriori elementi probatori, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Ed invero, le ammissioni contenute in una lettera vergata da un legale, pur non avendo valore pari alla confessione della parte da lui rappresentata, possono essere considerate come indizi e, sotto tale profilo, sono valutabili dal giudice, anche quale unica fonte probatoria per la formazione del suo convincimento (v. Cass. n. 7551/1986, n. 19191/2005). Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c., per avere la Corte d’appello affermato l’esistenza di una transazione (non annullabile, ad avviso della stessa Corte, per assenza di domanda di parte e per essersi il Mosca riconosciuto obbligato della banca sia pure quale garante), mancando il presupposto delle reciproche concessioni dei contraenti necessarie a integrare la relativa fattispecie negoziale. Il motivo non coglie la ratio decidendi : la Corte ha utilizzato l’espressione «transazione» in senso atecnico, avendo inteso riferirsi all’accordo tra banca e garante contenuto nelle lettere suindicate, avente ad oggetto il pagamento da parte del secondo del residuo debito della debitrice principale. Esso è quindi inammissibile. Il terzo motivo di ricorso, rubricato in termini di violazione e falsa applicazione dell’art. 1972 c.c., è inammissibile in quanto deducente la nullità o l’inesistenza della transazione sulla quale (come si è detto) non è incentrata la ratio della sentenza impugnata. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 3000,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato