CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 01826/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 12 maggio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 1,3 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 56, 629, primo e secondo comma in relazione all'art. 628, terzo comma n. 1 e 416 bis.1 cod. pen. Rilevato che la censura oggetto del primo motivo, nel quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravane di cui all'artr. 416 bis.1 cod. pen., risulta meramente riproduttiva di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata, con il riferimento alla frase pronunciata, chiaramente evocativa della riconducibilità della richiesta estorsiva alla criminalità organizzata, alla clan che controllava la zona ("pagate e non vi preoccupate qui nella zona ci siamo solo noi"), ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi dell'aggravante nella declinazione del metodo mafioso, a nulla rilevando per la stessa l'effettiva partecipazione dell'autore all'associazione e l'esistenza o meno di un reale interessamento del sodalizio alla riscossione della somma; ragione questa per la quale la motivazione sul punto, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo alla gravità del fatto e ai plurimi elementi indicativi di una personalità negativa, come il precedente specifico e il comportamento non collaborativo tenuto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e stensore 7 [OSCURATO:PERSONA] D E P( !SITATA