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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 dicembre 1975

Cassazione n. 01584/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/1975 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 29047/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro millecento di multa per i reati di cui agli artt. 56 - 628 e 582 cod. pen. ed altro.

2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia deducendo con un unico motivi di censura la erroneità e illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena.

3. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto le censure proposte sono manifestamente infondate.

Invero la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio cli cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/1975 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 29047/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro millecento di multa per i reati di cui agli artt. 56 - 628 e 582 cod. pen. ed altro. 2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia deducendo con un unico motivi di censura la erroneità e illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena. 3. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto le censure proposte sono manifestamente infondate. Invero la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio cli cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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