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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16692/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 26/11/2015 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannati - con rito abbreviato - alla pena di quattro mesi di reclusione e seicento euro di multa ciascuno.

2. Propone ricorso per cassazione Latino, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e non motivato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. La Corte di appello, pronunciandosi sull'unica questione posta con il gravame, ha infatti evidenziato - con argomento logico e non censurabile - che la pena era stata parametrata alla obiettiva modestia del fatto (detenzione a fine di spaccio di 1,13 grammi lordi di marijuana) e che erano state concesse le circostanze attenuanti generiche, ma ha anche tenuto conto dei precedenti penali a carico di entrambi gli imputati, tali da giustificare un contenuto scostamento dal minimo edittale.

A tale riguardo, peraltro, non rileva affatto l'esclusione della recidiva operata dal primo Giudice, richiamata dal Latino, dato che il riconoscimento di questa aggravante soggettiva si muove lungo i criteri della pericolosità sociale, diversi da quelli che attengono alla quantificazione della pena.

5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 26/11/2015 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannati - con rito abbreviato - alla pena di quattro mesi di reclusione e seicento euro di multa ciascuno. 2. Propone ricorso per cassazione Latino, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e non motivato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La Corte di appello, pronunciandosi sull'unica questione posta con il gravame, ha infatti evidenziato - con argomento logico e non censurabile - che la pena era stata parametrata alla obiettiva modestia del fatto (detenzione a fine di spaccio di 1,13 grammi lordi di marijuana) e che erano state concesse le circostanze attenuanti generiche, ma ha anche tenuto conto dei precedenti penali a carico di entrambi gli imputati, tali da giustificare un contenuto scostamento dal minimo edittale. A tale riguardo, peraltro, non rileva affatto l'esclusione della recidiva operata dal primo Giudice, richiamata dal Latino, dato che il riconoscimento di questa aggravante soggettiva si muove lungo i criteri della pericolosità sociale, diversi da quelli che attengono alla quantificazione della pena. 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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