CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 1980
Cassazione n. 08039/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/05/1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/06/1993 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE d'APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti ricorsi avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanze di concordato, gli imputati hanno dedotto la mancata motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi per la affermazione di responsabilità. 2. I ricorsi sono inammissibili poiché secondo il costante insegnamento di questa Corte, è tale il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o l'insufficiente vaglio degli elementi a carico dell'imputato (cfr. Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 272969 - 01 per un'ampia esposizione sul punto). 3. Le impugnazioni sono quindi inammissibili (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere est. [OSCURATO:PERSONA] R [OSCURATO:PERSONA] CANCELLAR1A [OSCURATO:PERSONA] 22 [OSCURATO:PERSONA]?A I