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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14542/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; L'Avv.[OSCURATO:PERSONA] ha concluso, con memoria scritta, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 7 aprile 2021 è stata confermata la decisione del Tribunale di Pescara dell'Il dicembre 2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 73, quinto comma, T.U. stup. limitatamente alle cessioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (commessi dall'aprile 2009 al 21 luglio 2009).

2. L'imputato propone ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio della motivazione relativamente alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati.

La prescrizione dei reati è maturata prima della sentenza impugnata.

Nel dettaglio la prescrizione per i singoli reati risulta sempre antecedente alla data di pronuncia della sentenza impugnata, anche tenendo conto dei termini di sospensione della prescrizione.

La difesa aveva con le conclusioni scritte espressamente chiesto la dichiarazione di estinzione dei reati per la prescrizione.

Il termine massimo di prescrizione risulta di anni 10, e anche considerando la sospensione dei termini di prescrizione per anni 1, mesi 2 e giorni 7, i reati erano già prescritti al momento della pronuncia della sentenza di appello. 2.

2. Violazione di legge e vizio della motivazione (art. 2 cod. pen.).

La pena base per il reato più grave è stata determinata dal Tribunale in anni 1, mesi 8 di reclusione ed C 2.500,00 di multa; considerato l'aumento per la recidiva la pena base (escluso l'aumento per l'art. 99, quarto comma, cod. pen.) è stata individuata in anni 1 di reclusione ed C 1.500,00 di multa, superiore al minimo edittale previsto dal quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. (mesi 6 di reclusione ed € 1032,00 di multa), senza una adeguata motivazione.

Inoltre, l'indicazione della pena base di anni 1 sembra riferirsi al minimo edittale precedentemente previsto (legge 40 del 2006), in violazione dell'art. 2 cod. pen. (applicazione della legge più favorevole al reo).

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Al ricorrente è stata contestata la recidiva nei seguenti termini: «Con la recidiva specifica e reiterata».

Si tratta della recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Conseguentemente alla data della decisione impugnata i reati non erano prescritti.

Deve calcolarsi anche il termine di sospensione della prescrizione per anni 1, mesi 2 e giorni

7. Per la disposizione dell'art. 161, cod. pen. la recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen. comporta un aumento del tempo della prescrizione di due terzi, da calcolare sia sul termine prescrizionale minimo di cui all'art.157 cod. pen. e sia sul termine massimo se in presenza di atti interruttivi: «La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. dovendosi escludere che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017 - dep. 08/02/2018, Freda e altro, Rv. 27202101; vedi anche Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016 - dep. 18/11/2016, Larnirowski, Rv. 26822401). 2, •

4. Manifestamente infondato anche l'ulteriore motivo sulla violazione dell'ad 2 del cod. pen. in quanto la sentenza ritiene congrua la pena così come determinata dal Tribunale in considerazione dei numerosi e specifici precedenti penali del ricorrente; conseguentemente la pena non è stata determinata nel minimo edittale (di mesi 6 di reclusione) ma di poco superiore al minimo edittale e comunque al di sotto della media edittale.

Infatti, «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).

5. L'inammissibilità del ricorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; L'Avv.[OSCURATO:PERSONA] ha concluso, con memoria scritta, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 7 aprile 2021 è stata confermata la decisione del Tribunale di Pescara dell'Il dicembre 2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 73, quinto comma, T.U. stup. limitatamente alle cessioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (commessi dall'aprile 2009 al 21 luglio 2009). 2. L'imputato propone ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio della motivazione relativamente alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati. La prescrizione dei reati è maturata prima della sentenza impugnata. Nel dettaglio la prescrizione per i singoli reati risulta sempre antecedente alla data di pronuncia della sentenza impugnata, anche tenendo conto dei termini di sospensione della prescrizione. La difesa aveva con le conclusioni scritte espressamente chiesto la dichiarazione di estinzione dei reati per la prescrizione. Il termine massimo di prescrizione risulta di anni 10, e anche considerando la sospensione dei termini di prescrizione per anni 1, mesi 2 e giorni 7, i reati erano già prescritti al momento della pronuncia della sentenza di appello. 2. 2. Violazione di legge e vizio della motivazione (art. 2 cod. pen.). La pena base per il reato più grave è stata determinata dal Tribunale in anni 1, mesi 8 di reclusione ed C 2.500,00 di multa; considerato l'aumento per la recidiva la pena base (escluso l'aumento per l'art. 99, quarto comma, cod. pen.) è stata individuata in anni 1 di reclusione ed C 1.500,00 di multa, superiore al minimo edittale previsto dal quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. (mesi 6 di reclusione ed € 1032,00 di multa), senza una adeguata motivazione. Inoltre, l'indicazione della pena base di anni 1 sembra riferirsi al minimo edittale precedentemente previsto (legge 40 del 2006), in violazione dell'art. 2 cod. pen. (applicazione della legge più favorevole al reo). Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Al ricorrente è stata contestata la recidiva nei seguenti termini: «Con la recidiva specifica e reiterata». Si tratta della recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. Conseguentemente alla data della decisione impugnata i reati non erano prescritti. Deve calcolarsi anche il termine di sospensione della prescrizione per anni 1, mesi 2 e giorni 7. Per la disposizione dell'art. 161, cod. pen. la recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen. comporta un aumento del tempo della prescrizione di due terzi, da calcolare sia sul termine prescrizionale minimo di cui all'art.157 cod. pen. e sia sul termine massimo se in presenza di atti interruttivi: «La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. dovendosi escludere che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017 - dep. 08/02/2018, Freda e altro, Rv. 27202101; vedi anche Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016 - dep. 18/11/2016, Larnirowski, Rv. 26822401). 2, • 4. Manifestamente infondato anche l'ulteriore motivo sulla violazione dell'ad 2 del cod. pen. in quanto la sentenza ritiene congrua la pena così come determinata dal Tribunale in considerazione dei numerosi e specifici precedenti penali del ricorrente; conseguentemente la pena non è stata determinata nel minimo edittale (di mesi 6 di reclusione) ma di poco superiore al minimo edittale e comunque al di sotto della media edittale. Infatti, «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). 5. L'inammissibilità del ricorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 14542/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris