CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00259/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, ribadendo la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza, non solo l'esistenza dei precedenti, ma la loro specificità rispetto a quelli per cui è processo, nonché la reazione violenta valutata in termini di gravità nei confronti degli operanti, elementi tutti che hanno portato a ritenere; che è stato altresì apprezzato il dato che vedeva il ricorrente aver fornito, in precedenza, differenti generalità anche con rifermento alla nazionalità di provenienza e che i fatti commessi (artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e 337 cod. pen.) fossero espressione di una spiccata pericolosità sociale; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alle medesime censura, rivolgendo critiche inidonee a scalfire le argomentazioni dei Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso