CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 settembre 2022
Cassazione n. 40558/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 12/10/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 ottobre 2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto in data 9 giugno 2020, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati [sub D), E), G), H)] di concorso nell'illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di anni sei di reclusione ed euro ventimila di multa. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, deducendo con il primo motivo plurimi vizi della motivazione, unitamente all'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 73, comma 5, d.P.R. cit. e 114 cod. pen., avendo la Corte distrettuale erroneamente valutato le dichiarazioni rese dai vari acquirenti, così pervenendo a conclusioni difformi dalla realtà dei fatti. Dalle varie testimonianze, in particolare, emergerebbe che l'imputato non è mai stato l'autore delle cessioni, né l'utilizzatore delle utenze, limitandosi a presenziare in un ristretto numero di occasioni, con un ruolo del tutto marginale e comunque di minima rilevanza sul piano causale. 2.1. Con un secondo motivo si censura l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'eccessivo e non motivato aumento di anni tre di reclusione a titolo di continuazione interna, nonché in relazione alla richiesta ed erroneamente denegata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la giovane età dell'imputato e l'avvio di una regolare attività lavorativa. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 5 settembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Nell'interesse dell'imputato il suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le sue conclusioni, trasmesse alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 settembre 2022, chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le su indicate ragioni di doglianza genericamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa, o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, omettendo di esaminare criticamente, sulla base di una puntuale analisi logico-argomentativa, gli articolati passaggi (cfr. pagg. 9-13) attraverso cui linearmente si snodano le sequenze motivazionali della decisione impugnata.2. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente esaminato e confutato le, qui reiterate, obiezioni difensive, coerentemente illustrando, per ciascuna delle imputazioni, le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità e ponendo in evidenza, segnatamente: a) le forme, i tempi e le modalità di realizzazione delle numerose attività di cessione di stupefacenti da parte dell'imputato, sulla base delle dichiarazioni rese dai relativi cessionari e degli univoci esiti delle individuazioni personali fotografiche, unitamente alle risultanze emergenti dalle analisi tecniche svolte sulla natura delle sostanze e dai dati del traffico telefonico relativo ai contatti intrattenuti dagli acquirenti con le utenze in uso anche all'imputato (e ad altri coimputati); b) la non configurabilità degli elementi costitutivi dell'evocata circostanza attenuante, in ragione del rilevante contributo operativo dall'imputato offerto attraverso il suo pieno coinvolgimento nella gestione della "piazza di spaccio" ove era posta in essere la sua continuativa attività illecita, caratterizzata anche dalla costante cura dei contatti con gli acquirenti delle sostanze oggetto di smercio. Congruamente motivate devono altresì ritenersi le statuizioni in punto di dosimetria della pena e diniego delle invocate attenuanti generiche, avuto riguardo, per un verso, alla rilevante gravità delle condotte contestate, sì come continuativamente protrattesi per un arco temporale di quasi due anni, attraverso modalità professionalmente organizzate, con centinaia di cessioni di droga, leggera e pesante, nei confronti di plurimi acquirenti, per altro verso, all'esistenza di specifici precedenti penali a carico, dovendosi pertanto ritenere, anche sotto tale profilo, assolto l'onere motivazionale dei Giudici di merito sulla base di argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, sì come coerentemente posti a fondamento dell'esercizio del correlativo potere discrezionale. 3. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrato attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia genericamente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di appello, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile.4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i