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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19650/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 giugno 2021, la Corte d'appello di Palermo ha - per quanto qui rileva - riformato parzialmente la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo il 7 novembre 2019, assolvendo gli imputati per insussistenza del fatto, in relazione ai seguenti reati: artt. 99 e 110 cod. pen., art. 5 della legge n. 1409 del 1956 in relazione all'art. 1099 cod. nav., perché in concorso materiale tra loro - e segnatamente [OSCURATO:PERSONA] in qualità di comandante del motopesca "Salvatore", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di marittimi - non obbedivano all'intimazione impartita dall'unità di naviglio della Guarda di Finanza di fermare il detto motopesca o comunque di condurlo sotto costa, per ivi fermarlo, poiché sorpresi nel mentre trasportavano esemplari di tonno rosso catturati in violazione del d.m. n. 4958 del 14/03/2016, con recidiva reiterata per [OSCURATO:PERSONA] (capo a); artt. 61 n. 2, 81, 99, 110 e 337 cod. pen., art. 6 della legge n. 1409 del 1956 in relazione agli artt. 1110 e 1118 cod. nav. perché, in concorso materiale tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso - e segnatamente [OSCURATO:PERSONA] in qualità di comandante del motopesca "Salvatore", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di marittimi - esercitavano resistenza e violenza al naviglio della Guardia di Finanza che li aveva sorpresi mentre trasportavano esemplari di tonno rosso catturati in violazione del d.m. n. 4958 del 14/03/2016, nonché con minaccia si opponevano ai controlli che i pubblici ufficiali si accingevano ad effettuare sul pescato, abbandonando il comando dell'imbarcazione ed arrestando la navigazione soltanto quando si erano ormai disfatti del tonno trasportato; con l'aggravante di aver commesso il reato di abbandono del posto, per eseguire i reati di resistenza a naviglio della Guardia di Finanza e a pubblico ufficiale (capo b).

2. Avverso la sentenza il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 1409 del 1956 in relazione, rispettivamente, agli artt. 1099 e 1110 cod. nav., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la natura di nave da guerra della motovedetta della Guardia di Finanza e, sulla scorta di tale erronea interpretazione, ritenuto insussistenti i reati in contestazione.

In particolare, il ricorrente sostiene che, ai fini della configurabilità di dette fattispecie incriminatrici, non è necessario che il naviglio sia posto sotto il comando di un ufficiale di Marina in quanto, per un verso, sarebbe sufficiente accertare lo svolgimento concreto e sostanziale delle funzioni di comando prescindendo dalla qualifica formale di ufficiale ed ammettendo, conseguentemente, il controllo anche da parte di un sottoufficiale svolgente mansioni in sostituzione del comandante titolare; per altro verso, non sarebbe necessaria l'appartenenza al corpo militare della Marina, ben potendo le medesime funzioni essere esercitate da ufficiali o sottoufficiali di una forza armata diversa, purché debitamente autorizzata e specializzata.

Una siffatta conclusione è, a parere del Procuratore ricorrente, il risultato dell'analisi del substrato normativo di riferimento - e segnatamente della lettura dell'art. 239, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare) nella parte in cui recepisce la definizione di nave da guerra offerta dall'art. 29 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] - nonché dall'interpretazione della stessa Convenzione confrontata con le traduzioni nelle sei lingue ufficiali in cui è stata redatta.

Ed invero, dall'esame di tali precetti normativi, emergerebbe uno scorretto recepimento dell'accordo internazionale, dal momento che la definizione delle navi da guerra fatta propria dal legislatore interno sarebbe più restrittiva e, soprattutto, meno aderente allo spirito effettivo della Convenzione sul diritto del mare.

Pertanto, all'esito di tale percorso esegetico, nel caso di specie la motovedetta in argomento dovrebbe ritenersi pacificamente nave da guerra, essendo soddisfatti tutti i requisiti richiesti: iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato ai sensi dell'art. 243 codice dell'ordinamento militare; appartenenza ad una delle Forze armate dello Stato; esposizione dei segni distintivi militari del Corpo di appartenenza; sottoposizione dell'equipaggio alle regole della disciplina militare ed al comando di un maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, dunque sottoufficiale, che, nel caso in esame, esercitava funzioni in sostituzione dell'ufficiale titolare non presente a bordo in quel momento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il ricorrente ritiene che la natura di nave da guerra della motovedetta della Guardia di Finanza, nel caso di specie, possa ricavarsi dalla normativa convenzionale, più che da quella italiana, poiché dallo spirito della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e dalla lettura dei testi nelle sei lingue ufficiali emergerebbe la possibilità di ammetterne, altresì, il comando da parte di un sottoufficiale.

Ebbene, il riferimento alla Convenzione impone, anzitutto, una riflessione in termini di compatibilità costituzionale della disciplina interna.

A tal proposito occorre, preliminarmente, richiamare l'indirizzo ampiamente condiviso nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Sez.

U., n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267486) in ordine alla questione del rapporto tra parametri convenzionali e norme interne, affrontata e definitivamente risolta dalla Corte costituzionale a partire dalle sentenze c.d.

"gemelle" nn. 348 e 349 del 2007.

Dunque, il primo dovere dell'interprete è verificare se vi sia un contrasto tra norme interne delle quali debba farsi applicazione nel caso concreto e norme CEDU, o se, invece, la disciplina nazionale sia in linea, anche attraverso una interpretazione adeguatrice, con quella convenzionale.

In quest'ultima ipotesi non può evidentemente sorgere alcun problema dall'applicazione della norma interna, mentre, nel caso di accertato insanabile contrasto, tale norma è soggetta al sindacato di costituzionalità ex art. 117 Cost., per violazione della norma convenzionale interposta, essendo escluso che possa direttamente farsi applicazione di quest'ultima obliterando il contrario disposto di una norma interna.

Altro aspetto, anch'esso definitivamente esplorato, è quello della forza vincolante della giurisprudenza della Corte EDU nei confronti del giudice nazionale.

Data la natura eminentemente casistica di tali sentenze, che per di più si riferiscono a una pluralità di ordinamenti, il vincolo per il giudice nazionale sussiste esclusivamente con riguardo a un orientamento convenzionale "consolidato" ovvero a una decisione "pilota" in senso stretto, la quale, cioè, con riferimento a un determinato ordinamento nazionale, ne evidenzi lacune o contrasti strutturali con la CEDU (per tutte, da ultimo, Corte cost., sent. n. 49 del 2015).

Fermi tali principi, ciò che è stato evocato nella prospettazione del ricorrente è l'esistenza di un possibile contrasto tra l'art. 239 del d.lgs. n. 66 del 2010 e la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] laddove la normativa interna, eccessivamente restrittiva rispetto alla ratio convenzionale e alle traduzioni ufficiali, non consentirebbe il riconoscimento della natura di nave da guerra in presenza del comando di un sottoufficiale, anche se appartenente ad altro corpo armato dello Stato.

Sul punto, il Collegio non ritiene sussistente alcuna violazione della normativa internazionale, constatato anzitutto che il testo italiano - ove all'art. 239, comma 2, codice dell'ordinamento militare, richiede che la nave sia «posta sotto il comando di un ufficiale di Marina al servizio dello Stato» - è assolutamente conforme e sovrapponibile in ogni sua parola al testo francese (in cui si legge «un officier de marine au service de cet Etat») e, dunque, fedele ad uno dei testi ufficiali ex art. 320 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA].

Tale conformità alla versione francese si considera di per sé sufficiente ad escludere qualsivoglia violazione dell'accordo convenzionale.

Peraltro, non rileva la circostanza che nelle versioni in altre lingue si faccia menzione esclusivamente del ruolo di ufficiale, senza indicare il corpo militare di appartenenza (così nella versione inglese «an officer», nonché in quella spagnola «un oficial») poiché, in ogni caso, se anche la disposizione interna avesse fatto riferimento soltanto ad un ufficiale, senza specificarne l'appartenenza alla Marina militare, la stessa si sarebbe dovuta intendere nel senso di escludere l'applicabilità nei confronti dei sottoufficiali, conformemente a quanto riportato nei testi ufficiali.

Dunque, la norma non consente di equiparare agli ufficiali quei soggetti che in concreto abbiano il comando dell'unità di naviglio pur non essendo formalmente ufficiali.1.2.

In questo quadro, resta da analizzare la questione di diritto concernente la qualificazione della motonave della Guardia di Finanza quale nave da guerra, integrante elemento costitutivo dei reati in contestazione.

È necessario prendere le mosse dalle disposizioni contenute nel codice dell'ordinamento militare, che esplicitamente definisce le navi militari e quelle da guerra all'art. 239: «1.

Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti: a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa; b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina; c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare.

2. Per nave da guerra si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare.

3. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato».

Cionondimeno, nei medesimi termini l'art. 29 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] - recepita dal codice dell'ordinamento militare approvato nel 2010, con d.lgs. n. 66 - definisce nave da guerra quella che «appartenga alle [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato, che porti i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia posta sotto il comando di un Ufficiale di Marina al servizio dello stato e iscritto nell'apposito ruolo degli Ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare».

Il quadro normativo deve essere ulteriormente integrato dall'art. 243 dello stesso codice - rubricato "Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto" - secondo il quale: «Le unità navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato».

1.3. Così ricostruita la disciplina vigente, e di conseguenza disattesa la prospettazione del ricorrente, occorre valutare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 239 codice dell'ordinamento militare in capo all'unità di naviglio de qua.

Orbene, le navi della Guardia di Finanza sono considerate pacificamente delle navi militari, ma ciò non induce a ritenerle automaticamente anche navi da guerra, potendosi definire in tal ultimo senso solo in presenza degli ulteriori requisiti sopra indicati.

Volgendo, allora, l'analisi a tali ulteriori requisiti si riscontra, altrettanto pacificamente, che la Guardia di Finanza è un Corpo di polizia ad ordinamento militare parte integrante delle Forze armate, dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il cui naviglio appartiene anch'esso, dunque, alle Forze armate.

Le imbarcazioni in questione, inoltre, portano i segni distintivi esteriori delle navi militari italiane - battono cioè bandiera italiana - ed imbarcano un equipaggio sottoposto alle regole della disciplina militare.

Per poter essere qualificata come nave da guerra, tuttavia, l'unità della Guardia di finanza deve essere, altresì, comandata da un ufficiale di Marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli Ufficiali o in documento equipollente, il che non è nel caso in esame.

Ed invero, non si ritiene sufficiente che al comando vi sia un militare, nella fattispecie un maresciallo, atteso che egli non è ufficiale, bensì un sottoufficiale (Sez. 3, n. 6626 del 16/01/2020, Rv. 278578 - 03).

Né peraltro il verbale di deposizione allegato al ricorso conduce a conclusioni diverse, dal momento che proprio il teste [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che, all'epoca dei fatti, rivestiva il grado di maresciallo e di comandante interinale in sostituzione dell'ufficiale titolare, solo qualora quest'ultimo non fosse a bordo.

Dunque, non si rinvengono, nel caso concreto, tutti i requisiti necessari ai fini della qualificazione quale nave da guerra dell'unità di naviglio della Guardia di Finanza, nei cui confronti sarebbero stati compiuti il rifiuto di obbedienza e la condotta di resistenza, di talché non è possibile ravvisare alcuna viol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 giugno 2021, la Corte d'appello di Palermo ha - per quanto qui rileva - riformato parzialmente la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo il 7 novembre 2019, assolvendo gli imputati per insussistenza del fatto, in relazione ai seguenti reati: artt. 99 e 110 cod. pen., art. 5 della legge n. 1409 del 1956 in relazione all'art. 1099 cod. nav., perché in concorso materiale tra loro - e segnatamente [OSCURATO:PERSONA] in qualità di comandante del motopesca "Salvatore", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di marittimi - non obbedivano all'intimazione impartita dall'unità di naviglio della Guarda di Finanza di fermare il detto motopesca o comunque di condurlo sotto costa, per ivi fermarlo, poiché sorpresi nel mentre trasportavano esemplari di tonno rosso catturati in violazione del d.m. n. 4958 del 14/03/2016, con recidiva reiterata per [OSCURATO:PERSONA] (capo a); artt. 61 n. 2, 81, 99, 110 e 337 cod. pen., art. 6 della legge n. 1409 del 1956 in relazione agli artt. 1110 e 1118 cod. nav. perché, in concorso materiale tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso - e segnatamente [OSCURATO:PERSONA] in qualità di comandante del motopesca "Salvatore", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di marittimi - esercitavano resistenza e violenza al naviglio della Guardia di Finanza che li aveva sorpresi mentre trasportavano esemplari di tonno rosso catturati in violazione del d.m. n. 4958 del 14/03/2016, nonché con minaccia si opponevano ai controlli che i pubblici ufficiali si accingevano ad effettuare sul pescato, abbandonando il comando dell'imbarcazione ed arrestando la navigazione soltanto quando si erano ormai disfatti del tonno trasportato; con l'aggravante di aver commesso il reato di abbandono del posto, per eseguire i reati di resistenza a naviglio della Guardia di Finanza e a pubblico ufficiale (capo b). 2. Avverso la sentenza il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 1409 del 1956 in relazione, rispettivamente, agli artt. 1099 e 1110 cod. nav., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la natura di nave da guerra della motovedetta della Guardia di Finanza e, sulla scorta di tale erronea interpretazione, ritenuto insussistenti i reati in contestazione. In particolare, il ricorrente sostiene che, ai fini della configurabilità di dette fattispecie incriminatrici, non è necessario che il naviglio sia posto sotto il comando di un ufficiale di Marina in quanto, per un verso, sarebbe sufficiente accertare lo svolgimento concreto e sostanziale delle funzioni di comando prescindendo dalla qualifica formale di ufficiale ed ammettendo, conseguentemente, il controllo anche da parte di un sottoufficiale svolgente mansioni in sostituzione del comandante titolare; per altro verso, non sarebbe necessaria l'appartenenza al corpo militare della Marina, ben potendo le medesime funzioni essere esercitate da ufficiali o sottoufficiali di una forza armata diversa, purché debitamente autorizzata e specializzata. Una siffatta conclusione è, a parere del Procuratore ricorrente, il risultato dell'analisi del substrato normativo di riferimento - e segnatamente della lettura dell'art. 239, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare) nella parte in cui recepisce la definizione di nave da guerra offerta dall'art. 29 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] - nonché dall'interpretazione della stessa Convenzione confrontata con le traduzioni nelle sei lingue ufficiali in cui è stata redatta. Ed invero, dall'esame di tali precetti normativi, emergerebbe uno scorretto recepimento dell'accordo internazionale, dal momento che la definizione delle navi da guerra fatta propria dal legislatore interno sarebbe più restrittiva e, soprattutto, meno aderente allo spirito effettivo della Convenzione sul diritto del mare. Pertanto, all'esito di tale percorso esegetico, nel caso di specie la motovedetta in argomento dovrebbe ritenersi pacificamente nave da guerra, essendo soddisfatti tutti i requisiti richiesti: iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato ai sensi dell'art. 243 codice dell'ordinamento militare; appartenenza ad una delle Forze armate dello Stato; esposizione dei segni distintivi militari del Corpo di appartenenza; sottoposizione dell'equipaggio alle regole della disciplina militare ed al comando di un maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, dunque sottoufficiale, che, nel caso in esame, esercitava funzioni in sostituzione dell'ufficiale titolare non presente a bordo in quel momento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il ricorrente ritiene che la natura di nave da guerra della motovedetta della Guardia di Finanza, nel caso di specie, possa ricavarsi dalla normativa convenzionale, più che da quella italiana, poiché dallo spirito della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e dalla lettura dei testi nelle sei lingue ufficiali emergerebbe la possibilità di ammetterne, altresì, il comando da parte di un sottoufficiale. Ebbene, il riferimento alla Convenzione impone, anzitutto, una riflessione in termini di compatibilità costituzionale della disciplina interna. A tal proposito occorre, preliminarmente, richiamare l'indirizzo ampiamente condiviso nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267486) in ordine alla questione del rapporto tra parametri convenzionali e norme interne, affrontata e definitivamente risolta dalla Corte costituzionale a partire dalle sentenze c.d. "gemelle" nn. 348 e 349 del 2007. Dunque, il primo dovere dell'interprete è verificare se vi sia un contrasto tra norme interne delle quali debba farsi applicazione nel caso concreto e norme CEDU, o se, invece, la disciplina nazionale sia in linea, anche attraverso una interpretazione adeguatrice, con quella convenzionale. In quest'ultima ipotesi non può evidentemente sorgere alcun problema dall'applicazione della norma interna, mentre, nel caso di accertato insanabile contrasto, tale norma è soggetta al sindacato di costituzionalità ex art. 117 Cost., per violazione della norma convenzionale interposta, essendo escluso che possa direttamente farsi applicazione di quest'ultima obliterando il contrario disposto di una norma interna. Altro aspetto, anch'esso definitivamente esplorato, è quello della forza vincolante della giurisprudenza della Corte EDU nei confronti del giudice nazionale. Data la natura eminentemente casistica di tali sentenze, che per di più si riferiscono a una pluralità di ordinamenti, il vincolo per il giudice nazionale sussiste esclusivamente con riguardo a un orientamento convenzionale "consolidato" ovvero a una decisione "pilota" in senso stretto, la quale, cioè, con riferimento a un determinato ordinamento nazionale, ne evidenzi lacune o contrasti strutturali con la CEDU (per tutte, da ultimo, Corte cost., sent. n. 49 del 2015). Fermi tali principi, ciò che è stato evocato nella prospettazione del ricorrente è l'esistenza di un possibile contrasto tra l'art. 239 del d.lgs. n. 66 del 2010 e la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] laddove la normativa interna, eccessivamente restrittiva rispetto alla ratio convenzionale e alle traduzioni ufficiali, non consentirebbe il riconoscimento della natura di nave da guerra in presenza del comando di un sottoufficiale, anche se appartenente ad altro corpo armato dello Stato. Sul punto, il Collegio non ritiene sussistente alcuna violazione della normativa internazionale, constatato anzitutto che il testo italiano - ove all'art. 239, comma 2, codice dell'ordinamento militare, richiede che la nave sia «posta sotto il comando di un ufficiale di Marina al servizio dello Stato» - è assolutamente conforme e sovrapponibile in ogni sua parola al testo francese (in cui si legge «un officier de marine au service de cet Etat») e, dunque, fedele ad uno dei testi ufficiali ex art. 320 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. Tale conformità alla versione francese si considera di per sé sufficiente ad escludere qualsivoglia violazione dell'accordo convenzionale. Peraltro, non rileva la circostanza che nelle versioni in altre lingue si faccia menzione esclusivamente del ruolo di ufficiale, senza indicare il corpo militare di appartenenza (così nella versione inglese «an officer», nonché in quella spagnola «un oficial») poiché, in ogni caso, se anche la disposizione interna avesse fatto riferimento soltanto ad un ufficiale, senza specificarne l'appartenenza alla Marina militare, la stessa si sarebbe dovuta intendere nel senso di escludere l'applicabilità nei confronti dei sottoufficiali, conformemente a quanto riportato nei testi ufficiali. Dunque, la norma non consente di equiparare agli ufficiali quei soggetti che in concreto abbiano il comando dell'unità di naviglio pur non essendo formalmente ufficiali.1.2. In questo quadro, resta da analizzare la questione di diritto concernente la qualificazione della motonave della Guardia di Finanza quale nave da guerra, integrante elemento costitutivo dei reati in contestazione. È necessario prendere le mosse dalle disposizioni contenute nel codice dell'ordinamento militare, che esplicitamente definisce le navi militari e quelle da guerra all'art. 239: «1. Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti: a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa; b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina; c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare. 2. Per nave da guerra si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare. 3. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato». Cionondimeno, nei medesimi termini l'art. 29 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] - recepita dal codice dell'ordinamento militare approvato nel 2010, con d.lgs. n. 66 - definisce nave da guerra quella che «appartenga alle [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato, che porti i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia posta sotto il comando di un Ufficiale di Marina al servizio dello stato e iscritto nell'apposito ruolo degli Ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare». Il quadro normativo deve essere ulteriormente integrato dall'art. 243 dello stesso codice - rubricato "Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto" - secondo il quale: «Le unità navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato». 1.3. Così ricostruita la disciplina vigente, e di conseguenza disattesa la prospettazione del ricorrente, occorre valutare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 239 codice dell'ordinamento militare in capo all'unità di naviglio de qua. Orbene, le navi della Guardia di Finanza sono considerate pacificamente delle navi militari, ma ciò non induce a ritenerle automaticamente anche navi da guerra, potendosi definire in tal ultimo senso solo in presenza degli ulteriori requisiti sopra indicati. Volgendo, allora, l'analisi a tali ulteriori requisiti si riscontra, altrettanto pacificamente, che la Guardia di Finanza è un Corpo di polizia ad ordinamento militare parte integrante delle Forze armate, dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il cui naviglio appartiene anch'esso, dunque, alle Forze armate. Le imbarcazioni in questione, inoltre, portano i segni distintivi esteriori delle navi militari italiane - battono cioè bandiera italiana - ed imbarcano un equipaggio sottoposto alle regole della disciplina militare. Per poter essere qualificata come nave da guerra, tuttavia, l'unità della Guardia di finanza deve essere, altresì, comandata da un ufficiale di Marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli Ufficiali o in documento equipollente, il che non è nel caso in esame. Ed invero, non si ritiene sufficiente che al comando vi sia un militare, nella fattispecie un maresciallo, atteso che egli non è ufficiale, bensì un sottoufficiale (Sez. 3, n. 6626 del 16/01/2020, Rv. 278578 - 03). Né peraltro il verbale di deposizione allegato al ricorso conduce a conclusioni diverse, dal momento che proprio il teste [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che, all'epoca dei fatti, rivestiva il grado di maresciallo e di comandante interinale in sostituzione dell'ufficiale titolare, solo qualora quest'ultimo non fosse a bordo. Dunque, non si rinvengono, nel caso concreto, tutti i requisiti necessari ai fini della qualificazione quale nave da guerra dell'unità di naviglio della Guardia di Finanza, nei cui confronti sarebbero stati compiuti il rifiuto di obbedienza e la condotta di resistenza, di talché non è possibile ravvisare alcuna viol
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