CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 24076/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 21429/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intimati- avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2022 da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con provvedimento depositato il 27/11/2019, ha disposto la proroga, ai sensi dell’art.14, comma 5, d.lgs. 286/1998, per ulteriori trenta giorni, del periodo di trattenimento, presso il locale C.P.R. , di [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, già disposto con provvedimento del 30/10/2019 del Questore di [OSCURATO:PERSONA], convalidato, avendo l’amministrazione dedotto che si era in attesa di riscontro per l’acquisizione di idonea documentazione per l’espatrio, rilevandosi che non si ravvisavano «novità» rispetto alla situazione presa in esame in precedenti provvedimenti. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, notificato il 27/7/2020 (operando la sospensione dei termini processuali, disposta dall’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 e dall’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, dal 9 marzo 2020 all’ 11 maggio 2020, legislazione urgente, imposta dall’emergenza epidemiologica da «covid-19») , affidato a cinque motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno (che non svolgono difese). Il ricorrente ha depositato memoria in data 2/2/22. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.2,3,7, comma 1, lett.d), 10 d.lgs. 30/2007, in ragione del mancato rilievo, ai fini del rilascio di una carta di soggiorno della durata di cinque anni o permanente, dello status di cittadino extracomunitario familiare (coniuge) di cittadino italiano, dalla cui unione era nato, nel 2010 un figlio, della persistenza del vincolo coniugale, dell’irrilevanza del requisito della convivenza e del conseguente diritto al soggiorno in Italia; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.14, comma 4, d.lgs. 286/1998 e 20 d.lgs. 30/2007, in relazione al mancato rilievo dell’illegittimità dei provvedimenti presupposto del trattenimento, la revoca del permesso di soggiorno e il decreto di espulsione, in quanto lo straniero era coniuge di cittadina comunitaria, soggiornante in Italia da oltre dieci anni; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n.3 c.p.c., degli artt.14, comma 4, d.lgs. 286/1998, 20 d.lgs. 30/2007, 8 CEDU, in relazione alla mancata valutazione dell’illegittimità del provvedimento di espulsione del Prefetto di [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell’omesso bilanciamento tra le esigenze di tutela dell’ordine pubblico e le garanzie della vita privata e familiare; 4) con il quarto motivo, ex art.360 nn. 3,4 c.p.c., sia la violazione degli artt.112 c.p.c., 14, commi 4 e 5, d.lgs. 286/1998, 111 Cost., per omessa motivazione sulla proroga del trattenimento e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sia l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, rappresentato dalle informazioni e dai documenti relativi alla situazione personale e familiare dello straniero; d) con il quinto motivo, la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.14, comma 4, d.lgs. 286/1998, 15, par.2, Direttiva 2008/115/CE, 111 comma 6 Cost., per motivazione apparente sulla proroga del trattenimento. 2. La quinta censura, di rilievo pregiudiziale, inerendo a vizio di motivazione apparente, è fondata, con assorbimento delle restanti Come questa Corte ha già avuto occasione di considerare « il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libert̀ personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virt̀ del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione ̀ garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorit̀ amministrativa ̀ pri va di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonch́ la loro congruenza rispetto alla finalit̀ di rendere possibile il rimpatrio » (Cass., 6064/2019). Nella specie il Giudice di Pace, nel procedere alla proroga richiesta, si ̀ astenuto dall'indicare, in relazione alle motivazioni addotte dall'autorità di polizia a fondamento della richiesta, in base a quali concreti elementi fosse possibile ritenere probabile l'identificazione dello straniero e acquisire documentazione idonea per il rimpatrio, limitandosi a richiamare le informative richieste e a rilevare l’assenza di novità rispetto a precedenti decisioni riguardanti l’interessato, senza tuttavia riprodurne contenuto e segnatamente senza dare atto degli indici valutativi prescritti dalla legge, indicazione, nella specie , tanto pì indispensabile in materia coperta dalla garanzia dell'art. 13 Cost. considerato che quella oggetto di delibazione era una richiesta di proroga del trattenimento a carico del ricorrente. L'impugnato provvedimento, astenendosi percì dall'illustrare le ragioni della propria pronuncia, cui non reca correttivo l'ammissibilità di una motivazione per relationem ove essa risulti totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente, è assistito da una motivazione apparente e si espone percì al denunciato vizio di nullit à . Oltretutto il ricorrente deduce di avere lamentato l’illegittimità dei provvedimenti-presupposto del trattenimento, la revoca del permesso di soggiorno e il decreto di espulsione, in quanto lo straniero era coniuge di cittadina comunitaria, soggiornante in Italia da oltre dieci anni. 3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va cassato s enza rinvio, essendo ormai decorso il termine entro il quale la convalida avrebbe dovuto essere pronunciata. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato senza rinvio; condanna l’intimato al rimborso delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in complessivi € 1.000,00, a titolo di compensi, oltre ad € 100,00 a titolo di esborsi, nonché di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.100,00, a titolo di compensi, oltre € 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge, il t