Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 1963

Cassazione n. 51037/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1963;

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/1962; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 23/12/2022; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, riqualificato il fatto corruttivo di cui al capo C1) in concorso in abuso d'ufficio, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in due anni di reclusione.

All'udienza del 23.12.2022 gli imputati hanno rinunciato a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello relativo al trattamento sanzionatorio.

2. Sono stati proposti ricorsi sovrapponibili da parte degli imputati con cui sono stati articolati due motivi.2.1.

Con il primo si deduce violazione di legge; il reato di abuso d'ufficio, così come riqualificato, si sarebbe estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Si richiama la recente /Sentenza delle Sezioni unite n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, e si precisa che, nella specie, aderendo alle conclusioni del Procuratore Generale - che aveva chiesto la riqualificazione del fatto in abuso d'ufficio -, gli imputati avevano rinunciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli relativi alla qualificazione del fatto e al trattamento sanzionatorio.

Secondo la Corte di appello, in assenza della prova del patto corruttivo, il fatto avrebbe dovuto in effetti ricondursi al reato di abuso d'ufficio "essendo stata ricostruita una situazione di conflitto di interessi, integrativa della violazione di legge, per avere omesso gli imputati, nelle rispettive qualità di Responsabile del centro di chirurgia ricostruttiva e delle infezioni osteoarticolari presso l'ospedale IRCCS Galeazzi di Milano, di effettuare la comunicazione obbligatoria al predetto istituto ospedaliero della domanda di brevetto relativo al dispositivo “Micro DDT; quali inventori di quello strumento per la rilevazione delle infezioni osteoarticolari, come espressamente previsto dall'art. 65 Codice proprietà industriale con riferimento agli enti pubblici di ricerca e avendo comunque omesso la comunicazione prevista implicitamente dall'art. 64 dello stesso codice con riferimento ai diritti sul brevetto" (viene richiamatck in ricorso una parte della motivazione).

Si aggiunge che, secondo la Corte di appello, proprio la situazione di conflitto di interessi avrebbe condotto gli imputati a dissimulare la loro partecipazione nella società 41 formalmente titolare del brevetto, schermata a mezzo di società a loro riconducibili, così potendo conseguire per intero i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione con danno corrispondente per l'istituto Galeazzi presso il quale era stata condotta non solo l'attività di ricerca ma anche la sperimentazione del prodotto.

In tale contesto, si argomenta, il reato si sarebbe consumato quando gli imputati, avanzata la domanda di brevetto, avevano omesso di dare comunicazione all'istituto 1, Galeazzi e si evidenzia come il micro DDT fosse stato brevettato il 22.5.2014 e la società h 41 srl costituita il 30 aprile 2014.

Dunque, si assume, pur volendo collocare la consumazione del reato - a consumazione istantanea- al 22.5.2014 la prescrizione sarebbe maturata prima della pronuncia di appello, intervenuta il 31.12.2022, non risultando peraltro sospensioni del corso del termine nei due giudizi di merito.

Secondo gli imputati l'indicazione nella imputazione del lasso temporale compreso tra il 30 aprile 2014 e il giugno del 2017 sarebbe non conferente perché involgente fatti I Il relativi alle dinamiche societarie interne alla 41 srl (distribuzione di utili peraltro mai n avvenuta, compensi, rimborsi spese), in realtà valutabili come post factum non punibile re tr e comunque esterni rispetto al tema della individuazione del tempus commissi delicti.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere il reato di abuso d'ufficio, così come ritenuto dalla Corte, diverso rispetto a quello contestato in rubrica.

3. Gli imputati hanno trasmesso atti di rinuncia del 13.7.2023 al secondo motivo di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Si è già detto della rinuncia al secondo motivo ricorso.

3. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile per manifesta infondatezza.

Si tratta di un motivo strutturato facendo riferimento, al fine della individuazione del `'dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, alla condotta posta in essere dagli imputati: il delitto di abuso d'ufficio è tuttavia un delitto di evento.

La Corte di cassazione ha già spiegato in molteplici occasioni che il momento consumativo del reato di abuso di ufficio, da cui decorre il termine di prescrizione, coincide, per la sua natura di reato di evento, con la data di avvenuto conseguimento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale o con la produzione ad altri di un danno ingiusto. (Cfr., Sez. 6, n. 28117 del 06/03/2015, Ricci, Rv. 263929).

Nel caso di specie, dunque, la consumazione del reato e l'inizio del decorso del termine di prescrizione coincide con il conseguimento degli indebiti vantaggi derivanti dalla condotta e costituiti dai proventi della commercializzazione di quel determinato strumento diagnostico con corrispettivo danno per il datore di lavoro; si tratta di vantaggi che i Giudici di merito hanno temporalmente collocato dal giugno del 2017 (cfr. 60 e ss. e pag. 92 sentenza di primo grado).

Sul punto nulla è stato dedotto.

Ne consegue che il reato non era estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1963; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/1962; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 23/12/2022; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, riqualificato il fatto corruttivo di cui al capo C1) in concorso in abuso d'ufficio, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in due anni di reclusione. All'udienza del 23.12.2022 gli imputati hanno rinunciato a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello relativo al trattamento sanzionatorio. 2. Sono stati proposti ricorsi sovrapponibili da parte degli imputati con cui sono stati articolati due motivi.2.1. Con il primo si deduce violazione di legge; il reato di abuso d'ufficio, così come riqualificato, si sarebbe estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata. Si richiama la recente /Sentenza delle Sezioni unite n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, e si precisa che, nella specie, aderendo alle conclusioni del Procuratore Generale - che aveva chiesto la riqualificazione del fatto in abuso d'ufficio -, gli imputati avevano rinunciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli relativi alla qualificazione del fatto e al trattamento sanzionatorio. Secondo la Corte di appello, in assenza della prova del patto corruttivo, il fatto avrebbe dovuto in effetti ricondursi al reato di abuso d'ufficio "essendo stata ricostruita una situazione di conflitto di interessi, integrativa della violazione di legge, per avere omesso gli imputati, nelle rispettive qualità di Responsabile del centro di chirurgia ricostruttiva e delle infezioni osteoarticolari presso l'ospedale IRCCS Galeazzi di Milano, di effettuare la comunicazione obbligatoria al predetto istituto ospedaliero della domanda di brevetto relativo al dispositivo “Micro DDT; quali inventori di quello strumento per la rilevazione delle infezioni osteoarticolari, come espressamente previsto dall'art. 65 Codice proprietà industriale con riferimento agli enti pubblici di ricerca e avendo comunque omesso la comunicazione prevista implicitamente dall'art. 64 dello stesso codice con riferimento ai diritti sul brevetto" (viene richiamatck in ricorso una parte della motivazione). Si aggiunge che, secondo la Corte di appello, proprio la situazione di conflitto di interessi avrebbe condotto gli imputati a dissimulare la loro partecipazione nella società 41 formalmente titolare del brevetto, schermata a mezzo di società a loro riconducibili, così potendo conseguire per intero i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione con danno corrispondente per l'istituto Galeazzi presso il quale era stata condotta non solo l'attività di ricerca ma anche la sperimentazione del prodotto. In tale contesto, si argomenta, il reato si sarebbe consumato quando gli imputati, avanzata la domanda di brevetto, avevano omesso di dare comunicazione all'istituto 1, Galeazzi e si evidenzia come il micro DDT fosse stato brevettato il 22.5.2014 e la società h 41 srl costituita il 30 aprile 2014. Dunque, si assume, pur volendo collocare la consumazione del reato - a consumazione istantanea- al 22.5.2014 la prescrizione sarebbe maturata prima della pronuncia di appello, intervenuta il 31.12.2022, non risultando peraltro sospensioni del corso del termine nei due giudizi di merito. Secondo gli imputati l'indicazione nella imputazione del lasso temporale compreso tra il 30 aprile 2014 e il giugno del 2017 sarebbe non conferente perché involgente fatti I Il relativi alle dinamiche societarie interne alla 41 srl (distribuzione di utili peraltro mai n avvenuta, compensi, rimborsi spese), in realtà valutabili come post factum non punibile re tr e comunque esterni rispetto al tema della individuazione del tempus commissi delicti. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere il reato di abuso d'ufficio, così come ritenuto dalla Corte, diverso rispetto a quello contestato in rubrica. 3. Gli imputati hanno trasmesso atti di rinuncia del 13.7.2023 al secondo motivo di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Si è già detto della rinuncia al secondo motivo ricorso. 3. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile per manifesta infondatezza. Si tratta di un motivo strutturato facendo riferimento, al fine della individuazione del `'dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, alla condotta posta in essere dagli imputati: il delitto di abuso d'ufficio è tuttavia un delitto di evento. La Corte di cassazione ha già spiegato in molteplici occasioni che il momento consumativo del reato di abuso di ufficio, da cui decorre il termine di prescrizione, coincide, per la sua natura di reato di evento, con la data di avvenuto conseguimento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale o con la produzione ad altri di un danno ingiusto. (Cfr., Sez. 6, n. 28117 del 06/03/2015, Ricci, Rv. 263929). Nel caso di specie, dunque, la consumazione del reato e l'inizio del decorso del termine di prescrizione coincide con il conseguimento degli indebiti vantaggi derivanti dalla condotta e costituiti dai proventi della commercializzazione di quel determinato strumento diagnostico con corrispettivo danno per il datore di lavoro; si tratta di vantaggi che i Giudici di merito hanno temporalmente collocato dal giugno del 2017 (cfr. 60 e ss. e pag. 92 sentenza di primo grado). Sul punto nulla è stato dedotto. Ne consegue che il reato non era estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 51037/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris