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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08993/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15740/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] Colonna40 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G.A.

Badoero, 67 pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cascella; -controricorrenti - Ric. 2019n. 15740 sez.

S3 - ud. 2 1 - 12 - 20 22 -2- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1004/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1004/2019, pubblicata il 27.2.2019, con cui, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della Schettino e con l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] unziata n. 648/2018 e in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato la domanda proposta in primo grado dalla Schettino - volta alla declaratoria di risoluzione per scadenza naturale del contratto di comodato relativo all’immobile di cui si discute in causa e alla condanna dei convenuti al rilascio immediato dello stesso - e ha dichiarato «l’esistenza di un contratto di comodato ad uso gratuito con destinazione d’uso alle esigenze abitative familiari»e regolato le spese del doppio grado del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso pure illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c..

Ric. 2019n. 15740 sez.

S3 - ud. 2 1 - 12 - 20 22 -3- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, deducendo « Vi o laz i o n e art. 345 c.p.c. sotto il profilo dell’art. 360 co. 1 n.4 c.p.c.», la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha dichiarato con autonoma statuizione «l’esistenza di un contratto di comodato ad usogratuito con destinazion e d’uso alle esigenze abitative familiari », sostenendo che una siffatta domanda non era stata proposta in primo grado ma solo in appello e richiama sul punto Cass. 24 settembre 2010, n. 20178.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente precisato in ricorso quando e in quali esatti termini la questione della novità della domanda cui si riferisce il mezzo all’esame sia stata sollevatain appello.

Precisato che anche nella sentenza impugnata si fa solo un generico riferimento ad una dichiarata non accettazione del contraddittorio da parte de l la Schet t ino « sulle nuove circostanze di fatto e/o i nuovi argomenti dedotti per la prima volta in appello, nonché più in generale sulle nuove domande e richieste istruttorie, quali l’ammissione di una consulenza tecnica grafologica», osserva il Collegio che tale difetto di specificità rileva anche alla luce del principio di diritto affermato da Cass. 30/08/2018, n. 21381 (v. anche, in senso conforme Cass, 27/07/2021, n. 21529 e Cass.23/12/2021, n. 41383), in base al quale «La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si Ric. 2019n. 15740 sez.

S3 - ud. 2 1 - 12 - 20 22 -4- riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo».

2. Con il secondo motivo, lamentando «Violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’art. 360 n. 4 c.p.c.», la ricorrente sostiene che, con la pronuncia impugnata, la Corte di merito avrebbe ritenuto non corrispondente al vero la data posta sulla scrittura di cui si discute in causa, così violando la norma di rito indicata, atteso che gli appellanti si erano limitati ad eccepire l’inesistenza del contratto e l’inopponibilità allo stesso nei loro confronti perché non registrato.

Pertanto la statuizione della Corte di appello andrebbe cassata per violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui quella Corte ha accolto una non proposta eccezione o domanda di simulazione relativa (con riferimento alla data) in luogo dell’eccezione o domanda di simulazione assoluta che gli appellanti avevano proposto nella memoria difensiva di primo grado e coltivato nell’atto di appello.

2.1. Il motivo è in fondato , avendo l a C orte territoriale proceduto all’accertamento volto a verificare la sussistenza o meno della certezza della data della scrittura privata in questione per verificare l’opponibilità di detta scrittura ai terzi attuali controricorrenti.

Peraltro la ricorrente, sotto il pretesto del vizio di ultrapetizione, in sostanza, censura l’apprezzamento dei fatti operato dalla Corte di merito.

Inoltre, in base a quanto riportato in ricorso della memoria di costituzione e risposta dei resistenti in primo grado risulta già in quella sedeposta la questione circa la certezza o meno della data d el contratto scritto di cui si discute in causa.

Ric. 2019n. 15740 sez.

S3 - ud. 2 1 - 12 - 20 22 -5-

3. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione dell’art. 157 comma 3 c.p.c. e/o dell’art. 157 comma 2 c.p.c. sotto il profilo dell’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.», la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe affermato che, ai fini della “computabilità” della data , nei confronti dei resistenti [OSCURATO:PERSONA] –Sicignano, della scrittura in questione non poteva reputarsi sufficiente la prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] (recte [OSCURATO:PERSONA]) , atteso che la stessa, proprietaria della quota del 50% dell’immobile di cui si discute in causa, aveva un interesse diretto nella causa che le avrebbe consentito di partecipare al giudizio.

Tale statuizione sarebbe illegittima perché così statuendo la Corte d i m erito avrebbe chiaramente inteso accogliere l’eccezione di incapacità testimoniale ex art. 246 c.p.c. della predetta teste indicata come Giovanna anziché Filomena per chiaro lapsus calami.

Tale eccezioneera stata riproposta in appello ma sia l’eccezione che la decisione sul punto si porrebbero in contrasto con l’art. 157, secondo e terzo comma , c.p.c., in quanto le nullità delle deposizioni testimoniali sono dettate nell’esclusivo interesse delle parti, sicchéesse sono sanate sia se le parti vi a bb ia no dato causa e sia se non tempestivamente dedotte subito dopo l’espletamento della prova, anche in caso di preventiva eccezione di incapacità a testimoniare rispetto a testi comunque ammessi ed escussi, malgrado l’opposizione, salvo il caso in cui il procuratore assente all’assunzione, atteso che in tale ipotesi l’eccezione può essere sollevata alla successiva udienza.

Nella specie la teste sarebbe stata sentita sulla prova contraria come richiesto dalle controparti, inoltre, come risulterebbe dal verbale di udienza in cui è stata escussa la teste, la difesa di controparte non avrebbe eccepito espressamente la nullità della Ric. 2019n. 15740 sez.

S3 - ud. 2 1 - 12 - 20 22 -6- testimonianza resa né tale eccezione sarebbe stata formulata nelle note conclusionali.

4. Con il quarto motivo la ricorrentededuce «Falsa applicazione ovvero violazione dell’art. 246 c.p.c. sotto il profilo dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. ed in subordine omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ». [OSCURATO:PERSONA] che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse un interesse diretto nella causa che le avrebbe consentito di partecipare, atteso che un siffattointeresse non si identifica con l’interesse di mero fatto che un testimone può avere a che la causa venga decisa in un modo o nell’altro, interesse che non rientra nell’ambito dell’art. 246 c.p.c.; inoltre era chiaro che la teste era nuda proprietaria del 50% dell’immobile e, quindi, essendo l’usufruttuaria e concedente ancora in vita, la stessa non poteva vantare alcun diritto al rilascio dell’immobile oggetto del contratto di comodato in questione; il rapporto aveva natura meramente obbligatoria e personale con l’usufruttuaria.

Pertanto, non avendo la teste predetta alcun interesse attuale e concreto a proporre la domanda di risoluzione del contratto di comodato, la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata perché la Corte territoriale avrebbe illegittimamente rilevato la nullità della prova relativamente alle dichiarazioni rese dalla teste in parola benché non sussistessero nella specie gli estremi per considerarla portatrice di un interesse diretto nella causa e quindi incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c..

Solo in via subordinata la ricorrente poi, nel caso in cui questa Corte non ritenesse ricorrenti i presupposti per poter sollevare la doglianzaex art. 360 n. 4 c.p.c. per falsa applicazione e/o violazione dell’art. 246 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver omesso di considerare un fatto decisivo p er il giudizio oggetto di discussione Ric. 2019n. 15740 sez.

S3 - ud. 2 1 - 12 - 20 22 -7- tra le parti e cioè che [OSCURATO:PERSONA] era solo nuda proprietaria al 50% dell’immobile oggetto del comodato di cui l’usufruttuaria aveva chiesto la declaratoria di risoluzione per scadenza naturale del termine ex art. 1809 c.c. nonché il rilascio.

Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse solo nuda proprietaria del 50% era stato allegato ed emergeva dalla documentazione in atti e tanto incideva negativamente circa la ricorrenza nella specie di un interesse che ne avrebbe potuto legittimare la partecipazione al giudizio.

5. I motivi terzo e quarto sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi.

La Corte di merito, infatti, non ha ritenuto la teste incapace di testimoniare ma ne ha solo valutato l’attendibilità.

Inoltre, la decisione impugnata si fonda anche sull’apprezzamento della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] nonché sulla valutazione del timbro privo di data certa, sicc h é il quarto motivo è inammissibile anche sotto altro profilo, atteso che la censura concernente la violazionedelle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Cass.26/09/2017, n.22341), il che, all’evidenza, non è nel caso di specie, per le ragioni appena esplicitate.

Quanto sopra rilevatoassorbe ogni questione sollevata con motivi in scrutinio. 6.Conclusivamente il ricorso va rigettato .

7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

Ric. 2019n. 15740 sez.

S3 - ud. 2 1 - 12 - 20 22 -8-

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dellaricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l a ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti, in euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15740/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] Colonna40 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G.A. Badoero, 67 pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cascella; -controricorrenti - Ric. 2019n. 15740 sez. S3 - ud. 2 1 - 12 - 20 22 -2- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1004/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1004/2019, pubblicata il 27.2.2019, con cui, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della Schettino e con l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] unziata n. 648/2018 e in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato la domanda proposta in primo grado dalla Schettino - volta alla declaratoria di risoluzione per scadenza naturale del contratto di comodato relativo all’immobile di cui si discute in causa e alla condanna dei convenuti al rilascio immediato dello stesso - e ha dichiarato «l’esistenza di un contratto di comodato ad uso gratuito con destinazione d’uso alle esigenze abitative familiari»e regolato le spese del doppio grado del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso pure illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c.. Ric. 2019n. 15740 sez. S3 - ud. 2 1 - 12 - 20 22 -3- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, deducendo « Vi o laz i o n e art. 345 c.p.c. sotto il profilo dell’art. 360 co. 1 n.4 c.p.c.», la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha dichiarato con autonoma statuizione «l’esistenza di un contratto di comodato ad usogratuito con destinazion e d’uso alle esigenze abitative familiari », sostenendo che una siffatta domanda non era stata proposta in primo grado ma solo in appello e richiama sul punto Cass. 24 settembre 2010, n. 20178. 1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente precisato in ricorso quando e in quali esatti termini la questione della novità della domanda cui si riferisce il mezzo all’esame sia stata sollevatain appello. Precisato che anche nella sentenza impugnata si fa solo un generico riferimento ad una dichiarata non accettazione del contraddittorio da parte de l la Schet t ino « sulle nuove circostanze di fatto e/o i nuovi argomenti dedotti per la prima volta in appello, nonché più in generale sulle nuove domande e richieste istruttorie, quali l’ammissione di una consulenza tecnica grafologica», osserva il Collegio che tale difetto di specificità rileva anche alla luce del principio di diritto affermato da Cass. 30/08/2018, n. 21381 (v. anche, in senso conforme Cass, 27/07/2021, n. 21529 e Cass.23/12/2021, n. 41383), in base al quale «La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si Ric. 2019n. 15740 sez. S3 - ud. 2 1 - 12 - 20 22 -4- riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo». 2. Con il secondo motivo, lamentando «Violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’art. 360 n. 4 c.p.c.», la ricorrente sostiene che, con la pronuncia impugnata, la Corte di merito avrebbe ritenuto non corrispondente al vero la data posta sulla scrittura di cui si discute in causa, così violando la norma di rito indicata, atteso che gli appellanti si erano limitati ad eccepire l’inesistenza del contratto e l’inopponibilità allo stesso nei loro confronti perché non registrato. Pertanto la statuizione della Corte di appello andrebbe cassata per violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui quella Corte ha accolto una non proposta eccezione o domanda di simulazione relativa (con riferimento alla data) in luogo dell’eccezione o domanda di simulazione assoluta che gli appellanti avevano proposto nella memoria difensiva di primo grado e coltivato nell’atto di appello. 2.1. Il motivo è in fondato , avendo l a C orte territoriale proceduto all’accertamento volto a verificare la sussistenza o meno della certezza della data della scrittura privata in questione per verificare l’opponibilità di detta scrittura ai terzi attuali controricorrenti. Peraltro la ricorrente, sotto il pretesto del vizio di ultrapetizione, in sostanza, censura l’apprezzamento dei fatti operato dalla Corte di merito. Inoltre, in base a quanto riportato in ricorso della memoria di costituzione e risposta dei resistenti in primo grado risulta già in quella sedeposta la questione circa la certezza o meno della data d el contratto scritto di cui si discute in causa. Ric. 2019n. 15740 sez. S3 - ud. 2 1 - 12 - 20 22 -5- 3. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione dell’art. 157 comma 3 c.p.c. e/o dell’art. 157 comma 2 c.p.c. sotto il profilo dell’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.», la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe affermato che, ai fini della “computabilità” della data , nei confronti dei resistenti [OSCURATO:PERSONA] –Sicignano, della scrittura in questione non poteva reputarsi sufficiente la prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] (recte [OSCURATO:PERSONA]) , atteso che la stessa, proprietaria della quota del 50% dell’immobile di cui si discute in causa, aveva un interesse diretto nella causa che le avrebbe consentito di partecipare al giudizio. Tale statuizione sarebbe illegittima perché così statuendo la Corte d i m erito avrebbe chiaramente inteso accogliere l’eccezione di incapacità testimoniale ex art. 246 c.p.c. della predetta teste indicata come Giovanna anziché Filomena per chiaro lapsus calami. Tale eccezioneera stata riproposta in appello ma sia l’eccezione che la decisione sul punto si porrebbero in contrasto con l’art. 157, secondo e terzo comma , c.p.c., in quanto le nullità delle deposizioni testimoniali sono dettate nell’esclusivo interesse delle parti, sicchéesse sono sanate sia se le parti vi a bb ia no dato causa e sia se non tempestivamente dedotte subito dopo l’espletamento della prova, anche in caso di preventiva eccezione di incapacità a testimoniare rispetto a testi comunque ammessi ed escussi, malgrado l’opposizione, salvo il caso in cui il procuratore assente all’assunzione, atteso che in tale ipotesi l’eccezione può essere sollevata alla successiva udienza. Nella specie la teste sarebbe stata sentita sulla prova contraria come richiesto dalle controparti, inoltre, come risulterebbe dal verbale di udienza in cui è stata escussa la teste, la difesa di controparte non avrebbe eccepito espressamente la nullità della Ric. 2019n. 15740 sez. S3 - ud. 2 1 - 12 - 20 22 -6- testimonianza resa né tale eccezione sarebbe stata formulata nelle note conclusionali. 4. Con il quarto motivo la ricorrentededuce «Falsa applicazione ovvero violazione dell’art. 246 c.p.c. sotto il profilo dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. ed in subordine omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ». [OSCURATO:PERSONA] che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse un interesse diretto nella causa che le avrebbe consentito di partecipare, atteso che un siffattointeresse non si identifica con l’interesse di mero fatto che un testimone può avere a che la causa venga decisa in un modo o nell’altro, interesse che non rientra nell’ambito dell’art. 246 c.p.c.; inoltre era chiaro che la teste era nuda proprietaria del 50% dell’immobile e, quindi, essendo l’usufruttuaria e concedente ancora in vita, la stessa non poteva vantare alcun diritto al rilascio dell’immobile oggetto del contratto di comodato in questione; il rapporto aveva natura meramente obbligatoria e personale con l’usufruttuaria. Pertanto, non avendo la teste predetta alcun interesse attuale e concreto a proporre la domanda di risoluzione del contratto di comodato, la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata perché la Corte territoriale avrebbe illegittimamente rilevato la nullità della prova relativamente alle dichiarazioni rese dalla teste in parola benché non sussistessero nella specie gli estremi per considerarla portatrice di un interesse diretto nella causa e quindi incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c.. Solo in via subordinata la ricorrente poi, nel caso in cui questa Corte non ritenesse ricorrenti i presupposti per poter sollevare la doglianzaex art. 360 n. 4 c.p.c. per falsa applicazione e/o violazione dell’art. 246 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver omesso di considerare un fatto decisivo p er il giudizio oggetto di discussione Ric. 2019n. 15740 sez. S3 - ud. 2 1 - 12 - 20 22 -7- tra le parti e cioè che [OSCURATO:PERSONA] era solo nuda proprietaria al 50% dell’immobile oggetto del comodato di cui l’usufruttuaria aveva chiesto la declaratoria di risoluzione per scadenza naturale del termine ex art. 1809 c.c. nonché il rilascio. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse solo nuda proprietaria del 50% era stato allegato ed emergeva dalla documentazione in atti e tanto incideva negativamente circa la ricorrenza nella specie di un interesse che ne avrebbe potuto legittimare la partecipazione al giudizio. 5. I motivi terzo e quarto sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi. La Corte di merito, infatti, non ha ritenuto la teste incapace di testimoniare ma ne ha solo valutato l’attendibilità. Inoltre, la decisione impugnata si fonda anche sull’apprezzamento della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] nonché sulla valutazione del timbro privo di data certa, sicc h é il quarto motivo è inammissibile anche sotto altro profilo, atteso che la censura concernente la violazionedelle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Cass.26/09/2017, n.22341), il che, all’evidenza, non è nel caso di specie, per le ragioni appena esplicitate. Quanto sopra rilevatoassorbe ogni questione sollevata con motivi in scrutinio. 6.Conclusivamente il ricorso va rigettato . 7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede. Ric. 2019n. 15740 sez. S3 - ud. 2 1 - 12 - 20 22 -8- 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dellaricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l a ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti, in euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 08993/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris