CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 30673/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31830/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] eMaria Debora SPADA; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.54, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] B. de Laurentiis ( ), in virtù di procur a a margine del ricorso; -ricorrenti- nei confronti di COMUNE di MARUGGIO, in persona del Sindaco pro tempore; elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio n.20, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di C.C. 26.09.2023 N. R.G. 31830/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- nonché di Andrea PULIERIe Daniele PULIERI; -intimati- per la cassazione dellasentenza n. 150/2020 della CORTE di APPELLO di LECCE-SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 9 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,dato atto del passaggio in giudicato delle statuizioni riguardanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art.342 cod. proc. civ., ha rigettato la domanda risarcitoria proposta contro il Comune di Maruggio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dopo che, in seguito a precipitazioni atmosferiche, la loro abitazione era stata invasa da acque piovane,le quali, scorrendo lungo la strada pubblica, sarebbero defluite all’interno dell’immobile a causa di errori nella progettazione e nell’esecuzione di lavori stradali svolti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’interesse dell’amministrazione comunale. C.C. 26.09.2023 N. R.G. 31830/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2.La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-avuto riguardo all’editio actionis della citazione introduttiva , che aveva ricondotto le ragioni della richiesta risarcitoria agli errori commessi dal Comune nella progettazione dei lavori di sistemazione delle strade e ad ulteriori errori commessi nella fase successiva di attuazione del piano esecutivo, nonché allamancata adozione di opere provvisionali durante l’esecuzione dei lavori medesimi, la domanda dovevaessere qualificata in termini di domanda ex art. 2043 cod. civ.; II- ciò posto, gli attori non avevano assolto l’onere probatorio relativo alla dimostrazione della sussistenza degli errori progettuali ed esecutiviallegati, atteso, da un lato, il carattere generico dell’opinione espressa dal CTU in or d ine alla limitata efficienza del sistema di deflusso delle acque meteoriche; e considerata, dall’altro lato, l’incontroversacircostanza che, dopo la realizzazione dei lavori , non si erano verificate anomalie nel deflusso delle acque piovane nella zona stradale prospicientel’abitazione dei danneggiati; III- era no , al contrario, emers e dalle risultanze processuali le seguenti circostanze: l’immobile (indebitamente utilizzato come abitazione) era difforme rispetto a quanto assentitocon concessione edilizia (che ne aveva permesso l’uso c ome r icovero di veicoli); esso era privo di certificato di agibilità e non era statorilasciato il permesso di costruire in sanatoria, in quanto la relativa domanda, pur presentata, presumibilmente nonera stata accompagnata dalla prevista relazione geologica e idrogeologica; in oltre , era stato accertat o dai vigili del fuoco e risultava dal rilievo altimetrico in atti che l’edificio era stat o realizzato a quota inferiore di 98 cm rispetto a quella della sede stradale, cosi consentendo alle acque piovane cadute sulla strada di raccogliersi all’ interno di esso; infine , dalla prova per testimoni era C.C. 26.09.2023 N. R.G. 31830/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. emerso che erano stati posti in opera dei pluviali,i quali convogliavano l’acqua piovana dai lastrici solari direttamente nell’or tale della palazzina; IV-tali circostanze, a prescindere dalla mancata prova degli errori progettualied esecutivi asseritamente commessi dal Comune nei lavori stradali, rilevavano ex se come fatto colposo commesso dai danneggiati avente efficienza causale esclusiva nella produzione dell’evento dannoso sofferto, sicché, anche se la fattispeciefosse stata ricondotta all’alveo di operatività dell’art.2051 cod. civ., la responsabilità del Comune avrebb e dovuto comunque reputarsi esclusa. 3.Propongono ricorso per cassazione M ario Pulieri e M aria [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Rispondecon controricorso il Comune di Maruggio. Non rispondono gli altri intimati. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Il Comune controricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Sussiste, in via preliminare, il dubbio circa la rituale notifica del ricorso atutti i soggetti intimati, atteso che di tale notifica, effettuata a mezzo posta, non è stato rivenuto in atti il riscontro costituito dalla cartolina di ricevimento. Peraltro, la circostanza che il ricorso stesso debba essere rigettato, come si sta per vedere, esclude la necessità di ordinare che si proceda al rinnovo dell’atto. Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice di evitare e impedire il compimento C.C. 26.09.2023 N. R.G. 31830/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dalla necessità di assicurare, ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, le effettive garanzie didifesa e di partecipazione al processo in condizioni di reciproca parità. Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione inammissibile o infondato, risulta superfluo, quand’anche ne sussistano i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass.21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980). 1.Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.. Lasentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto d al Comune di Maruggio. I ricorrenti, sottolineando la contraddittorietà della motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, sostengono che essa avrebbe voluto «salvare » l’impugnazione pur riconoscendone la « mancat a ottemperanzaassoluta al disposto normativo » . Inoltre,citando la decisione delle S ezioni U nite di questa Corte n. 7675/2019 e le precedenti confo r mi, richiamano all a necessità che l’atto di impugnazionecontenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza C.C. 26.09.2023 N. R.G. 31830/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata 1.1.Il motivo è manifestamente infondato. Per un verso, la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello non è contraddittoria, atteso che il giudice del merito, pur premettendo che l’atto di impugnazione era assolutamente inottemperante , sul piano formale, al disposto normativo dell’art.342 cod. proc. civ., tuttavia ha specificato che esso atto, sul piano sostanziale,conteneva l’individuazione del petitum devolutum , nonch é del percorso argomentativocontrapposto a quello della sentenza gravata. Per altro verso, avuto riguardo al contenuto dell’atto di appello, che questa Corte è legittimata ad esaminare quale giudice del “fatto processuale”, deve ritenersi che l’impugnazione dell ’ente comunale soddisfacesse i requisiti di specificità richiesti dall’art.342 cod. proc. civ. (sui quali v., recentemente, Cass., Sez. Un., 13/12/2022, n. 36481; in precedenza, Cass., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199; Cass.30/05/2018, n. 13535), contenendosia la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, sia una sufficiente parte argomentativa, affiancata alla parte volitiva, diretta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice. Il primo motivodi ricorso, pertanto , deve ess e re rigettato. C.C. 26.09.2023 N. R.G. 31830/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2.Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt.2043, 2697, 2733, 2735 cod. civ. «in relazione all’art. 360 n.5 cod. proc. civ.». La Corte di appello avrebbe travisato e persino obliterato “dati processuali”, “fatti storici” ed “espressioni concettuali e difensive” emersi nel contrad d itorio tra le parti, così sconfinando nel vizio di omessa motivazione. Essa, in particolare, avrebbe svolto « due errate considerazioni » (p.33 del ricorso): nel ritenere, per un verso, che mancasse la prova dell’inadeguatezza del progetto di sistemazione delle strade d e ll’ente pubblico; e nel reputare, per l’altro, che l’evento dannoso fosse stato cagionato, in via esclusiva,della condotta colposa de i danneggiati , per avere fatto realizzare la palazzina al di sotto della quota del piano stradale, consentendo così al le acque piovane cadute sulla strada di raccogliersiall’interno dell’immobile. Nel formulare tali errate conclusioni, la Corte di merito si sarebbe basata solo sulle difese e sui documenti offerti dal Comune, non avrebbe tenuto conto della motivazione della sentenza appellata e non avrebbe considerato « tutti gli altri fatti, atti, prove testimoniali, documentiprocessuali, legittimamente acquisiti al processo » (p.34 del ricorso), tra cui, in particolare, la nota del 9 dicembre 2004, avente natura di confessione stragiudiziale , con cui il Comune aveva espressamentericonosciuto la propria resp onsabilità . Inoltre, nel rilevare l’abusività dell’immobile, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerarel’avvenuto deposito in atti del fascicolo relativo al permessodi costruire, nonché di prendere atto del carattere “lieve” delle difformità dell’edificio dallaconcessione edilizia. C.C. 26.09.2023 N. R.G. 31830/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Ancora, il giudice di appelloavrebbe persino omesso di tenereconto dellerisultanze dell’ATP in merito all’ina degu a tezza dei lavori strad a li e avrebbe, infine, indebitamente prestato fede a testimoni inattendibili sulla circostanza della esistenza di pluviali che scaricavano sull’ortale. 2.1.Il motivo è manifestamente inammissibile. Al riguardo giova preliminarmente ricordare che, in seguito alla riformulazione del numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 9 giugno 2020), per un verso il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al minimo costituzionale, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629830 e 629833 e succ. conformi); per altro verso, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito C.C. 26.09.2023 N. R.G. 31830/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. diverso della controversia) e dell’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053, cit. ; Cass.08/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415). Pertanto, non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; del pari, la critica concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio non può ricomprendere “questioni” o “argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 18/10/2018, n. 26305). Tanto premesso in generale, nella fattispecie in esame, al di là della formale intestazionedel motivo, nella sostanza non viene dedotto né il vizio di omesso esame né il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante. Al contrario, le censure veicolate con il motivo in esamec riticano l’apprezzamentodi merito compiuto dalla Corte di appello e tendono a suscitare daquesta Corte di legittimità una ricostruzione dei fatti e una valutazione delle prove (precostituite e costituende ) alternativa a quella compiuta dal giudice territoriale. Il motivo si palesa pertanto manifestamente inammissibile , in quanto sia l’una che l’altra attività sono escl usivamente riservate al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485;Cass. 15/07/2009, n. 16499). C.C. 26.09.2023 N. R.G. 31830/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 3.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra i ricorrenti e il Comune di Maruggioseguono la soccombenza e vengonoliquidate come da d ispositivo . Non vi è luogo a provvedere su quelle concernenti i rapporti processuali con gli altri intimati,che non hanno svolto difese in sede di legittimità. 5.I ricorrenti soccombent i va nno anche condannat i al pagamento, in favore del Comune controricorrente, di una somma che si stima equo determinare in misura pari ad Euro 1.500,00(oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo), ai sensi dell’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ.. 5.1.Questa norma ( introdotta dall’art.13 d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40, successivamente abrogata dall’art. 46, comma 20, l. 18 giugno 2009, n. 69 ed applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006: art. 27, comma 2, d.lgs. n.40 del 2006) continua ad applicarsi nei giudizi di legittimità aventi ad oggetto sentenze pubblicate dopo il 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore dell’art. 46, comma 20, della legge n. 69 del 2009, che ne ha disposto l’abrogazione), a condizione che il primo grado – come nel caso di specie, in cui la citazione risale al 2005 – sia stato instaurato anteriormente, atteso che le nuove norme, ivi compreso l’art. 46 cit., operano, in virtù dell’art. 58, comma 1, della stessa legge n. 69 del 2009, solo nei giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (Cass. 17 luglio 2015, n. 15030; Cass. 10 febbraio 2016, n. 2684). 5.2. La proposizione di un mezzo di gravame in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondato, in C.C. 26.09.2023 N. R.G. 31830/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. presenza di doglianze che investono inammissibilmente il giudizio di merito e la valutazione delle prove (contestando l’omesso o erroneo apprezzamento del contenuto di documenti e delle risultanze della prova testimoniale da parte del giudice del merito e formulando pertanto censure assolutamente incompatibili con il sindacato di legittimità), costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza. Si tratta, inoltre, di una condotta idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta, integrando gli estremi dell’“abuso del processo”, si presta, dunque, nella fattispecie, ad essere sanzionata con la condanna della parte ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte resistente vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.385, quarto comma, cod. proc. civ. (cfr., sia pure con riguardo all’omologa norma di cui all’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, Cass.04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass.05/12/2022, n. 35593). 6.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va infine dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei C.C. 26.09.2023 N. R.G. 31830/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare a l controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 3.082,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì iricorrenti, ai sensi dell’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore del controricorrent e , della somma equitativamente determinata di Euro 1.500,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 22