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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04858/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21769-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 31; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, ope legis rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso gli Uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il decreto del Giudice di pace di Torino reso nel giudizio RGN. 14955/2020, depositato il 01/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che

1. Con ricorso notificato il 30/08/2021, [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione il provvedimento di proroga di ulteriori trenta giorni del suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino assunto ai sensi dell’art. 14, comma 5, T.U. 286/1998 in data 1 febbraio 2021.

2. Il ricorrente, cittadino tunisino nato il 3 marzo 1986, è giunto in Italia via mare a Lampedusa il 5 novembre 2020.

Il 9 novembre, il medesimo è stato trasferito a bordo di una nave in isolamento per emergenza epidemiologica e motivi di sanità pubblica e ivi è rimasto fino al 30 novembre 2020.

In tale data, il questore di Siracusa ha adottato nei confronti del Belgacem provvedimento di respingimento e contestuale provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Torino.

Il trattenimento è stato convalidato dal giudice di pace di Torino in data 2 dicembre 2020, sul rilievo che non emergevano profili di manifesta illegittimità del decreto di respingimento né documentati motivi per l’applicazione dell’art. 19 T.U.Imm., dovendosi reperire idoneo vettore.

3. In data 1 febbraio 2021, la questura di Torino ha formulato richiesta di proroga del trattenimento, motivata dalle difficoltà di accertamento della sua identità e della sua nazionalità, nonché di acquisizione di documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio.

4. All’udienza fissata per deliberare sulla richiesta di proroga, la difesa del Belgacem si opponeva alla proroga in quanto, nel termine prescritto di 30 giorni, non era stato reperito nuovo vettore.

5. Il giudice di pace, ritenute fondate le motivazioni della questura di Torino “che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale di udienza” ha prorogato di ulteriori trenta giorni il trattenimento del Belgacem.

6. La cassazione del provvedimento di proroga è chiesta con ricorso affidato a due motivi ed illustrato da memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ..

7. Il ministero ha resistito con controricorso mentre il questore di Torino è rimasto intimato. considerato che

8. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 14, commi 1 e 5, d.lgs. 286/1998, per illegittimità della proroga del trattenimento a seguito della convalida disposta esclusivamente per necessità di reperire un vettore idoneo.

9. Con il secondo motivo (violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, art. 111 Cost.) si deduce la nullità del provvedimento per motivazione apparente e/o inesistente.

10. In particolare, il ricorrente espone che l’autorità di pubblica sicurezza aveva fondato la richiesta di proroga del trattenimento sul rilievo che l’accertamento della sua identità e nazionalità, nonché l’acquisizione dei documenti necessari per il suo rimpatrio avevano presentato gravi difficoltà.

Nel corso dell’udienza, la stessa aveva però affermato che la richiesta era giustificata dal rifiuto del ricorrente di sottoporsi al tampone necessario per il rimpatrio.

11. Con le due censure in esame, il ricorrente assume l’illegittimità della decisione impugnata per due ordini di ragioni.

In primo luogo, perché talmente contraddittoria da doversi ritenere essenzialmente priva di motivazione.

Nel merito, perché la necessità di reperire un vettore idoneo al rimpatrio – unica motivazione che aveva giustificato la convalida del trattenimento – è, appunto, presupposto che consente la convalida della misura restrittiva, ma non anche la sua proroga, né è consentito prorogare il trattenimento per una ragione diversa da quella che lo aveva fondato, pena la violazione del principio di stretta legalità che informa la materia della detenzione amministrativa.

15. Il due motivi sono fondati.

16. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) deve spiegare le valutazioni svolte al fine di verificarne l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost. (cfr.

Corte cost. 105/2001 e n.385/2001), e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente.

16. In tale prospettiva si è infatti osservato che il provvedimento del giudice di pace non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dellostraniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (così Cass.610/2022).

17. Inoltre, sempre in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), si è evidenziato che la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio ( Cass.25875/2021; id.1648/2022).

18. Ebbene, nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato “ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano unitamente al verbale d’udienza” non consente di verificare , come previsto dall’art. 13 Cost., le ragioni dell’adesione del giudice di pace alla richiesta di proroga, nè soccorre il richiamo al verbale di udienza, dove nessuna indicazione sugli estremi dell’accordo fra Italia e Pakistan è fatta dalla p.a., finendo così per risultare effettivamente tautologica l’affermazione in esso contenuta. 19.All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione del decreto di proroga; essendo scaduto il termine per l’adozione della decisione sulla stessa, decidendo nel merito va annullato il decreto di proroga del trattenimento adottato dal giudice di pace di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di proroga del trattenimento presso il CPR “Brunelleschi”.

20. Atteso l’esito del giudizio ed in applicazione del principio della soccombenza le spese di lite sono regolate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito annulla il decreto emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 1 febbraio 2021 di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino “Brunelleschi”.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali del giudizio avanti al giudice di pace e liquidate in complessivi euro 1.200,00 e di quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 2.200,00 euro di cui euro 200,00 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21769-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 31; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, ope legis rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso gli Uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il decreto del Giudice di pace di Torino reso nel giudizio RGN. 14955/2020, depositato il 01/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che 1. Con ricorso notificato il 30/08/2021, [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione il provvedimento di proroga di ulteriori trenta giorni del suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino assunto ai sensi dell’art. 14, comma 5, T.U. 286/1998 in data 1 febbraio 2021. 2. Il ricorrente, cittadino tunisino nato il 3 marzo 1986, è giunto in Italia via mare a Lampedusa il 5 novembre 2020. Il 9 novembre, il medesimo è stato trasferito a bordo di una nave in isolamento per emergenza epidemiologica e motivi di sanità pubblica e ivi è rimasto fino al 30 novembre 2020. In tale data, il questore di Siracusa ha adottato nei confronti del Belgacem provvedimento di respingimento e contestuale provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Torino. Il trattenimento è stato convalidato dal giudice di pace di Torino in data 2 dicembre 2020, sul rilievo che non emergevano profili di manifesta illegittimità del decreto di respingimento né documentati motivi per l’applicazione dell’art. 19 T.U.Imm., dovendosi reperire idoneo vettore. 3. In data 1 febbraio 2021, la questura di Torino ha formulato richiesta di proroga del trattenimento, motivata dalle difficoltà di accertamento della sua identità e della sua nazionalità, nonché di acquisizione di documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio. 4. All’udienza fissata per deliberare sulla richiesta di proroga, la difesa del Belgacem si opponeva alla proroga in quanto, nel termine prescritto di 30 giorni, non era stato reperito nuovo vettore. 5. Il giudice di pace, ritenute fondate le motivazioni della questura di Torino “che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale di udienza” ha prorogato di ulteriori trenta giorni il trattenimento del Belgacem. 6. La cassazione del provvedimento di proroga è chiesta con ricorso affidato a due motivi ed illustrato da memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.. 7. Il ministero ha resistito con controricorso mentre il questore di Torino è rimasto intimato. considerato che 8. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 14, commi 1 e 5, d.lgs. 286/1998, per illegittimità della proroga del trattenimento a seguito della convalida disposta esclusivamente per necessità di reperire un vettore idoneo. 9. Con il secondo motivo (violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, art. 111 Cost.) si deduce la nullità del provvedimento per motivazione apparente e/o inesistente. 10. In particolare, il ricorrente espone che l’autorità di pubblica sicurezza aveva fondato la richiesta di proroga del trattenimento sul rilievo che l’accertamento della sua identità e nazionalità, nonché l’acquisizione dei documenti necessari per il suo rimpatrio avevano presentato gravi difficoltà. Nel corso dell’udienza, la stessa aveva però affermato che la richiesta era giustificata dal rifiuto del ricorrente di sottoporsi al tampone necessario per il rimpatrio. 11. Con le due censure in esame, il ricorrente assume l’illegittimità della decisione impugnata per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché talmente contraddittoria da doversi ritenere essenzialmente priva di motivazione. Nel merito, perché la necessità di reperire un vettore idoneo al rimpatrio – unica motivazione che aveva giustificato la convalida del trattenimento – è, appunto, presupposto che consente la convalida della misura restrittiva, ma non anche la sua proroga, né è consentito prorogare il trattenimento per una ragione diversa da quella che lo aveva fondato, pena la violazione del principio di stretta legalità che informa la materia della detenzione amministrativa. 15. Il due motivi sono fondati. 16. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) deve spiegare le valutazioni svolte al fine di verificarne l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost. (cfr. Corte cost. 105/2001 e n.385/2001), e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente. 16. In tale prospettiva si è infatti osservato che il provvedimento del giudice di pace non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dellostraniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (così Cass.610/2022). 17. Inoltre, sempre in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), si è evidenziato che la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio ( Cass.25875/2021; id.1648/2022). 18. Ebbene, nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato “ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano unitamente al verbale d’udienza” non consente di verificare , come previsto dall’art. 13 Cost., le ragioni dell’adesione del giudice di pace alla richiesta di proroga, nè soccorre il richiamo al verbale di udienza, dove nessuna indicazione sugli estremi dell’accordo fra Italia e Pakistan è fatta dalla p.a., finendo così per risultare effettivamente tautologica l’affermazione in esso contenuta. 19.All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione del decreto di proroga; essendo scaduto il termine per l’adozione della decisione sulla stessa, decidendo nel merito va annullato il decreto di proroga del trattenimento adottato dal giudice di pace di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di proroga del trattenimento presso il CPR “Brunelleschi”. 20. Atteso l’esito del giudizio ed in applicazione del principio della soccombenza le spese di lite sono regolate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito annulla il decreto emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 1 febbraio 2021 di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino “Brunelleschi”. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali del giudizio avanti al giudice di pace e liquidate in complessivi euro 1.200,00 e di quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 2.200,00 euro di cui euro 200,00 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di leg
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