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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29597/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi qinammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 18/11/2022, indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Agrigento ha disposto la misura degli arresti domiciliari in relazione all'ipotesi di reato di cui agli articoli 110, 624- bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., così descritta in rubrica: [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, "al fine di trarne profitto mediante introduzione all'interno della privata dimora di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], realizzata forzando e danneggiando una delle finestre della medesima", si impossessava di svariati beni di proprietà delle persone offese, rinvenuti dalle forze dell'ordine all'interno di svariate borse, buste, scatole, pronti per essere asportati.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale deduce violazione dell'art. 273 e ss. del codice di rito, nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari valorizzando un unico precedente penale, risalente al 2015, oltre che le modalità della condotta, omettendo di considerare come alcun arnese da scasso sia stato rinvenuto indosso all'indagato o nella sua autovettura.

Il Tribunale avrebbe inoltre ricondotto aprioristicamente all'azione dell'indagato il danneggiamento della finestra, senza considerare l'ipotesi che la stessa fosse già danneggiata prima del fatto ascritto.

La difesa censura, inoltre, la contestazione del fatto nei termini di delitto consumato, anziché tentato: l'azione, infatti, non è stata condotta a buon fine, considerando l'arrivo delle Forze dell'ordine sul luogo dell'azione furtiva e i beni, stipatati in una borsa, non sono stati portati fuori dall'appartamento.

La difesa chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza o, in subordine, l'applicazione di misura cautelare meno afflittiva.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. L'unico motivo di ricorso è infondato, non riscontrando, il Collegio, manifeste illogicità o incongruenze del percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata e ritenendo adeguata la motivazione sulle ritenute esigenze cautelari operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).

Nel dedurre il vizio di manifesta illogicità della motivazione, il ricorrente propone una censura che riguarda, in realtà, la ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01).

Più in particolare, deve disattendersi la diversa prospettazione difensiva della fattispecie in esame come furto tentato, posto che il ricorrente ha avuto, sia pure per breve tempo, il completo ed esclusivo dominio sulla refurtiva, depositata in borse pronte per essere asportate al di fuori dell'appartamento.

Come ripetutamente statuito da questa Corte, il reato di furto si consuma allorché il bene trafugato passi «anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto» (Sez. 5 - , n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01; Sez. 5, n. 15639 del 23/03/2022, Masini, Rv. 282976 - 01; «... il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva»: Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01; Sez. 5, n. 28062 del 16/05/2013, Iacovello, Rv. 256369 - 01).

Nemmeno può condividersi la doglianza relativa alla distanza temporale del precedente specifico di cui l'indagato risulta gravato, atteso che il Tribunale ha posto particolare attenzione non soltanto al dato riguardante il precedente penale, ma anche alle specifiche modalità e delle circostanze del fatto (cfr., ex plur., Sez. 5, n. 21441 del 17/04/2009, Fiori, Rv. 243887 - 01: in tema di misure cautelari, ai fini della prognosi della cosiddetta pericolosità sociale, il giudice deve porre particolare attenzione ai dati riguardanti i precedenti penali del soggetto, stante l'alta significazione, a tale fine, della recidiva nel reato e deve, altresì, tenere conto delle specifiche modalità e delle circostanze del fatto).

Ed infatti, la prognosi negativa circa la futura condotta del ricorrente, che ha portato il Giudice a escludere la possibilità dell'applicazione di una meno afflittiva misura cautelare, è stata fondata su un'accurata giustificazione di elementi negativi connotanti la personalità dell'odierno ricorrente e le modalità dell'azione furtiva, quali la meticolosa pianificazione del colpo, attestata da scambi di messaggi telefonici tra il Neagu e il suo complice, le fotografie effettuate da questi ultimi all'interno dell'appartamento, con cui gli indagati si sono ritratti in atteggiamenti noncuranti e spregiudicati, l'aver agito in orario notturno.

Non ha, pertanto, fondamento alcuno la censura volta a contestare la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, atteso che il Tribunale del riesame ha fornito un'adeguata valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative.

Il prudente apprezzamento del Giudice del riesame, secondo il quale l'indagato ha dimostrato una certa dimistichezza nella realizzazione di reati predatori, ha dunque trovato le sue basi in un'analisi accurata della fattispecie concreta, che ha tenuto in conto, come già illustrato, le modalità realizzative della condotta e la personalità del soggetto (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01).

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso vada rigettato e il ricorrente vada condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi qinammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18/11/2022, indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Agrigento ha disposto la misura degli arresti domiciliari in relazione all'ipotesi di reato di cui agli articoli 110, 624- bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., così descritta in rubrica: [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, "al fine di trarne profitto mediante introduzione all'interno della privata dimora di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], realizzata forzando e danneggiando una delle finestre della medesima", si impossessava di svariati beni di proprietà delle persone offese, rinvenuti dalle forze dell'ordine all'interno di svariate borse, buste, scatole, pronti per essere asportati. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale deduce violazione dell'art. 273 e ss. del codice di rito, nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari valorizzando un unico precedente penale, risalente al 2015, oltre che le modalità della condotta, omettendo di considerare come alcun arnese da scasso sia stato rinvenuto indosso all'indagato o nella sua autovettura. Il Tribunale avrebbe inoltre ricondotto aprioristicamente all'azione dell'indagato il danneggiamento della finestra, senza considerare l'ipotesi che la stessa fosse già danneggiata prima del fatto ascritto. La difesa censura, inoltre, la contestazione del fatto nei termini di delitto consumato, anziché tentato: l'azione, infatti, non è stata condotta a buon fine, considerando l'arrivo delle Forze dell'ordine sul luogo dell'azione furtiva e i beni, stipatati in una borsa, non sono stati portati fuori dall'appartamento. La difesa chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza o, in subordine, l'applicazione di misura cautelare meno afflittiva. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è infondato, non riscontrando, il Collegio, manifeste illogicità o incongruenze del percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata e ritenendo adeguata la motivazione sulle ritenute esigenze cautelari operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Nel dedurre il vizio di manifesta illogicità della motivazione, il ricorrente propone una censura che riguarda, in realtà, la ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). Più in particolare, deve disattendersi la diversa prospettazione difensiva della fattispecie in esame come furto tentato, posto che il ricorrente ha avuto, sia pure per breve tempo, il completo ed esclusivo dominio sulla refurtiva, depositata in borse pronte per essere asportate al di fuori dell'appartamento. Come ripetutamente statuito da questa Corte, il reato di furto si consuma allorché il bene trafugato passi «anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto» (Sez. 5 - , n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01; Sez. 5, n. 15639 del 23/03/2022, Masini, Rv. 282976 - 01; «... il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva»: Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01; Sez. 5, n. 28062 del 16/05/2013, Iacovello, Rv. 256369 - 01). Nemmeno può condividersi la doglianza relativa alla distanza temporale del precedente specifico di cui l'indagato risulta gravato, atteso che il Tribunale ha posto particolare attenzione non soltanto al dato riguardante il precedente penale, ma anche alle specifiche modalità e delle circostanze del fatto (cfr., ex plur., Sez. 5, n. 21441 del 17/04/2009, Fiori, Rv. 243887 - 01: in tema di misure cautelari, ai fini della prognosi della cosiddetta pericolosità sociale, il giudice deve porre particolare attenzione ai dati riguardanti i precedenti penali del soggetto, stante l'alta significazione, a tale fine, della recidiva nel reato e deve, altresì, tenere conto delle specifiche modalità e delle circostanze del fatto). Ed infatti, la prognosi negativa circa la futura condotta del ricorrente, che ha portato il Giudice a escludere la possibilità dell'applicazione di una meno afflittiva misura cautelare, è stata fondata su un'accurata giustificazione di elementi negativi connotanti la personalità dell'odierno ricorrente e le modalità dell'azione furtiva, quali la meticolosa pianificazione del colpo, attestata da scambi di messaggi telefonici tra il Neagu e il suo complice, le fotografie effettuate da questi ultimi all'interno dell'appartamento, con cui gli indagati si sono ritratti in atteggiamenti noncuranti e spregiudicati, l'aver agito in orario notturno. Non ha, pertanto, fondamento alcuno la censura volta a contestare la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, atteso che il Tribunale del riesame ha fornito un'adeguata valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Il prudente apprezzamento del Giudice del riesame, secondo il quale l'indagato ha dimostrato una certa dimistichezza nella realizzazione di reati predatori, ha dunque trovato le sue basi in un'analisi accurata della fattispecie concreta, che ha tenuto in conto, come già illustrato, le modalità realizzative della condotta e la personalità del soggetto (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso vada rigettato e il ricorrente vada condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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